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Se il Il socio di cooperativa edilizia acquista la titolarità dell'alloggio durante il matrimonio, il bene entra nella comunione legale

Pubblicato il: 22/09/2011



In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarita' dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e' quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche' solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta' dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualita' di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 luglio 2011, n. 16305

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