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In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate

Pubblicato il: 16/01/2008



In tema di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, il maggior massimale contributivo, previsto dall'art. 6 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 per l'agente "monomandatario", si fonda sull'esigenza di compensare la difficoltà di raggiungere contribuzioni più elevate, a causa dell'esercizio dell'attività svolta per un solo proponente; pertanto, il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata, a prescindere dall'assunzione formale di uno specifico obbligo da parte del proponente. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile,sentenza del 3 agosto 2007, n. 17080)


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