Patto di non concorrenza post-contrattale

Ai sensi dell'art. 1751 bis, primo comma, agente e mandatario possono concludere per iscritto un patto che limiti la concorrenza del professionista dopo lo scioglimento del contratto.

Dal momento della cessazione del rapporto, l'agente deve ritenersi, di regola, libero da ogni vincolo nei confronti dell'ex casa mandante, potendo, quindi, sia avviare una propria attività imprenditoriale anche nella stessa zona o nel medesimo settore merceologico, sia assu¬mere incarichi per ditte concorrenti dell'ex preponente, con l’unico divieto di compiere atti di concorren¬za sleale, ex art. 2598 c.c. Detta libertà può, però, essere limitata dalle parti, al momento della conclusione del contratto di agenzia, o nel corso del rapporto o, in alternativa, all’atto della cessazione dello stesso, tramite la stipulazione di un patto di non concorrenza contrattuale, ex art. 1751 bis.
Ai sensi dell’art. 1751 bis, primo comma, agente e mandatario possono concludere per iscritto un patto che limiti la concorrenza del professionista dopo lo scioglimento del contratto. Esso, nello specifico, deve riguardare, la medesima zona, clientela genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all’estinzione del contratto stesso. Detto patto, così formulato, è stato giudicato dall'articolo 20 della direttiva n. 653/86/Cee come una limitazione dell'attività professionale dell'agente di commercio dopo l'estinzione del contratto e, dunque, eccessivamente gravoso per il professionista.
Per tale ragione, l'articolo 23 della legge 422/2000, ha apportato, a decorrere dal 1° giugno 2001, una significativa modifica all'articolo 1751- bis del codice civile, inserendo l’onerosità legale del patto.
Difatti, ai sensi dell’art. 1751 bis, secondo comma, l’agente al momento della sottoscrizione del patto di non concorrenza post contrattuale ha diritto alla corresponsione di una indennità non provvigionale, che va commisurata alla durata ed alla natura del contratto di agenzia, nonché all’indennità percepita dall’agente alla cessazione del rapporto, spettante anche in caso di avvenuta cessazione del contratto di agenzia per inadempimento dell'agente o per suo recesso. Si tratta, come detto, di un compenso non provvigionale, avente, quindi, natura risarcitoria, la cui ratio sta nel garantire all’agente un indennizzo per il divieto di sfruttare, a proprio favore, la clientela acquisita offrendo gli stessi beni e servizi (ma concorrenti) nella medesima zona. Può essere, in buona sostanza, definito il corrispettivo di avviamento dell’agente. La natura risarcitaria e non provvisionale dell’indennità di non concorrenza si riflette anche sul regime di tassazione dello stesso compenso. Con riferimento alle IMPOSTE DIRETTE occorre distinguere se l’agente è:

  • Persona fisica L’indennità non concorre a formare reddito d’impresa ma costituisce reddito da lavoro autonomo
  • Società di persone L’indennità concorre a formare reddito d’impresa In entrambi i casi, le indennità sono soggette a tassazione separata.
  • Società di capitali, le indennità, che concorrono a formare il reddito d'impresa societario, non possono mai essere soggette a tassazione separata. Per quanto riguarda l’ IVA, di regola sono soggetti ad IVA esclusivamente gli importi corrisposti all’agente a titolo di provvigione, tuttavia essendo l’indennizzo de quo dovuto quale corrispettivo di un’obbligazione assunta da parte del professionista, sembra che sia integrato il presupposto impositivo per l’assoggettamento al tributo in questione.

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