La deroga di cui all'ultimo comma dell'art. 905 c.c., secondo la quale le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, si applica anche quando la strada pubblica non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 11 settembre 2013, n. 20848
È pacifico che l’esenzione dall’obbligo delle distanze legali non può interferire, nei rapporti fra proprietari di fondi contigui o frontistanti rispetto alla pubblica strada, sulle pretese che all’uno derivino, ai sensi degli artt.
871 ed 872 cod. civ., dall’inosservanza da parte dell’altro delle disposizioni dei regolamenti edilizi.