A seguito di una causa , il condominio dove risiedo è stato condannato al risarcimento di danni prov...

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Quesito risolto:
A seguito di una causa , il condominio dove risiedo è stato condannato al risarcimento di danni provocati al mio appartamento (la cui costruzione risale agli anni --) dal lastrico solare e dal muro perimetrale nord ovest. durante la procedura giudiziaria, la controparte ha effettuato lavori sulle suddette parti comuni non conformi alle due c.t.u. disposte, le quali, tra l'altro, prescrivevano entrambe l'isolamento a cappotto della facciata nord ovest in quanto sottile e non coibentata. ora, avendo la fondata convinzione che le cause dei danni ( ponti termici, assenza di coibentazione, infiltrazioni) persistano, ho rinviato l'esecuzione dei lavori interni (che comunque per la loro portata richiedono di liberare l'immobile da cose e persone). pertanto, se , con perizia tecnica dimostrassi la presenza a tutt'oggi di vizi strutturali (ponti termici, assenza di coibentazione ) che causano danni alla mia proprietà (estese macchie di muffa) , potrei pretendere che il condominio, a sue spese, provveda alle opere edilizie necessarie per fronteggiare i suddetti difetti strutturali? infine, ricorrerebbero gli estremi per chiedere il risarcimento del danni esistenziali? distinti saluti.
Precisare l'articolo del codice che legittimerebbe nei confronti del condominio per l'effettuazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi strutturali.
Le cause sono le stesse del vecchio procedimento.
Inviato: 3382 giorni fa
Materia: Condominio
Pubblicato il: 11/02/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3380 giorni fa
Gentile Cliente,
riscontro la sua richiesta di consulenza con la quale era a significarmi quanto segue.
Nel novembre ----, all'esito di un complesso procedimento civile seguito ad un accertamento tecnico preventivo, il condominio nel quale è situato l'immobile di sua proprietà è stato condannato al risarcimento dei danni provocati dal lastrico solare e dal muro perimetrale posto a nord ovest, oltre che al rifacimento di talune parti del parapetto come individuate a pag. - della relazione del ctu.
A tal proposito mi precisa poi che, durante la procedura giudiziaria, la controparte avrebbe effettuato interventi sulle parti comuni oggetto delle predette procedure giudiziarie in contrasto con quanto previsto dalla due c.t.u. disposte, le quali, a quanto mi riferisce, prescrivevano espressamente l'isolamento a cappotto della facciata nord ovest in quanto sottile e non coibentata.
Tanto precisato mi chiede se, ritenuto che le cause dei danni ( ponti termici, assenza di coibentazione, infiltrazioni) persistano ed avendo rinviato l'esecuzione dei lavori interni, possa convenire nuovamente il condominio sulla base di una perizia tecnica che dimostrasse la presenza a tutt'oggi di vizi strutturali che causano danni alla mia proprietà (estese macchie di muffa). Mi chiede poi se, in siffatta ipotesi, ricorrerebbero gli estremi per chiedere il risarcimento del danni esistenziali.
Ebbene, al fine di rispondere al suo quesito occorre prendere in rassegna uno dei principi fondanti del processo civile italiano, meglio conosciuto come passaggio in giudicato di una sentenza, sancito dall'art. --- c.p.c.
La norma menzionata collega la cosa giudicata formale al potere di impugnazione in questo senso: la sentenza — indipendentemente da quale sia il suo contenuto, processuale o di merito — contro la quale non è più possibile esercitare il potere di impugnazione, o per mancato esercizio nei termini di legge o per esaurimento del potere stesso, si intende passata in giudicato formale. Pertanto la cosa giudicata formale è dunque il fenomeno processuale della incontrovertibilità o della immutabilità della sentenza come atto, che coincide con il momento in cui il processo si conclude.
In altri termini, contro una sentenza come quella che è stata pronunciata nei confronti del condominio, era possibile presentare una dei mezzi di impugnazione ordinari che hanno la caratteristica di essere esperibili entro un termine (c.d. termine di impugnazione; sei mesi dalla pubblicazione ovvero -- giorni dalla notifica), il cui inutile decorso determina per la sentenza un grado di stabilità che è appunto il giudicato.
Questo grado di stabilità, pur essendo elevato, non è tuttavia assoluto, visto che anche le sentenze passate in giudicato formale possono essere soggette a revocazione straordinaria, opposizione di terzo, revocazione del P.M. Si tratta dei c.d. mezzi di impugnazione straordinari la cui proposizione è possibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza (v. anche sub art. ---). La proposizione della revocazione straordinaria e dell'opposizione di terzo è stata quindi considerata dal legislatore a tal punto eccezionale, anche da un punto di vista statistico, da non tenerne conto nella definizione della cosa giudicata ( Andrioli, ---; Liebman, Manuale, ---).
La formazione della cosa giudicata e le conseguenze della immutabilità della sentenza come atto rendono irrilevante qualsiasi vizio della sentenza, comprese le eventuali nullità, che non possono più essere fatte valere. Sono eccettuati quei casi (v. sub art. ---, -° co.) in cui il vizio della sentenza la rende addirittura inesistente ( Liebman, Manuale, ---).
Sulla base di quanto detto discende che sia espressamente vietata la proposizione di una nuova domanda giudiziale, ovvero d una nuova causa, che riguardi gli stessi soggetti e le stesse ragioni di altra causa già decisa con sentenza passata in giudicato.
Tale mi pare, sulla base della documentazione che mi ha reso, sia il suo caso. Infatti, la sentenza che ha condannato il condominio avrebbe dovuto essere impugnata con i mezzi ordinari, in primis l'appello. Non avendolo fatto, la medesima sentenza è divenuta incontrovertibile, sicchè su quella situaizone non potrà più essere chiamato a pronunciarsi alcun giudice.
Conclusione diversa si avrebbe se, invece, oggetto di contestazione fossero danni diversi cagionati da cause diverse. Che in questo caso, tali circostanze individuerebbero una nuova domanda suscettibile di essere riproposta innanzi al Giudice.
Tanto chiarito, rimango comunque a sua completa disposizione per ogni esigenza dovesse occorrere.
Distinti saluti.

Avv. ---- Gubello

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