Mia moglie è proprietaria di un appartamento in un condominio ove trascorriamo le vacanze estive e s...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Mia moglie è proprietaria di un appartamento in un condominio ove trascorriamo le vacanze estive e siamo intenzionati ad installare un montascale dal piano terra al terzo piano (ove dimora altro condomino che è favorevole a questa installazione e si accollerebbe il --% della spesa) Io sono stato riconosciuto invalido al ---%. Nell'immobile vi sono altri due condomini (ognuno di noi occupa un piano) non interessati ma, forse, contrari. Prima di convocare una assemblea straordinaria vorrei sapere:_
ho diritto di richiedere l'applicazione delle disposizioni facilitative per gli invalidi civili non essendo io il proprietario?
ho diritto di esigere - in caso di divergenze conflittuali la installazione?
il condominio è in qualche modo obbligato a partecipare alle spese?
il costo dell'energia elettrica necessaria va suddiviso tra i due condomini favorevoli?
occorre autorizzazione del Comune?
Grazie, cordiali saluti.

Inviato: 2499 giorni fa
Materia: Condominio
Pubblicato il: 29/06/2017

expert
Il Professionista ha risposto: 2498 giorni fa

Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Va subito specificato che la fattispecie è disciplinata in primis dalla legge n.-- del ----.
Secondo detta norma all'art. - e - sia gli edifici già realizzati e da realizzare l'adeguamento degli stabili in dipendentemente dalla presenza di condomini portatori di handicap.
Le cito a tal proposito una sentenza del Tribunale di Milano del ----------, che sancisce quanto segue: Le norme della l. n. -- del ---- , che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal codice civile in tema di innovazioni delle parti comuni degli edifici, in quanto puramente e semplicemente finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono applicabili indipendentemente dalla presenza, o no, di portatori di handicap nell'immobile (fattispecie di installazione di un ascensore).
Le specifico altresì che la installazione di un montascale può essere decisa dall'assemblea o dal condomino in seguito all'inerzia dell'assemblea sollecitata sul punto;
La legge n. -- del ---- è chiarissima sul punto: “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma -, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages” (art. -, secondo comma, l. n. --/--)
Se l'installazione è avvenuta ad opera del singolo, pertanto, la spesa è a suo esclusivo carico.
Stesso discorso per il caso il cui il condomino abbia provveduto all'installazione del monatascale per disabili semplicemente ai sensi dell'art. ---- c.c., ossia di propria iniziativa e senza avanzare richiesta all'assemblea.C'è poi la possibilità che sia l'assemblea a decidere sull'installazione di un montascale. In tal caso, dice il primo comma dell'art. - legge n. --/--, “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo --, primo comma, della legge -- marzo ----, n. ---, ed all'articolo -, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica -- aprile ----, n. ---, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo ---- del codice civile”.
La deliberazione sull'installazione può essere considerata alla stregua di un'innovazione gravosa, sicché i condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi (cfr. art. -, terzo comma, legge n. -- del ----).
Trattandosi di opere innovative le spese devono essere ripartite tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà.

Dal ---- grazie alla riforma del condominio è stato facilitato il raggiungimento della maggioranza del quorum assembleare.
Con la modifica del testo la normativa stabilisce che i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche debbano essere approvati con la maggioranza degli intervenuti purché rappresentino la metà del valore dell'edificio. Questo significa che se anche un singolo condomino si oppone al sostentamento delle spese, se il predetto quorum viene ugualmente raggiunto, il disabile la spunta e per quanto concerne la suddivisione della spesa andrà ripartita tra tutti i proprietari secondo i millesimi.
La persona anziana o disabile non può obbligare il proprio condominio ad effettuare lavori all'abbattimento delle barriere architettoniche. Può comunque chiedere la convocazione dell'assemblea che deliberi l'approvazione ai lavori. Questa approvazione è avvantaggiata dalla recente riforma del diritto di condominio che ha abbassato i quorum così da prevedere solo la maggioranza dei voti purché rappresentino almeno la metà dei millesimi dell'edificio. In caso di mancata riunione o non viene addirittura convocata, la persona interessata all'installazione potrà procedere alla realizzazione sempre che alcun condomino possa ribattere.
Due sentenze della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, la n. ----/---- e la n. -----/----, meritano di essere portate all'attenzione. Entrambe riguardano l'installazione di un ascensore in un edificio condominiale come opera finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Quanto alle spese di manutenzione, ad avviso di chi scrive, stante l'analogia di funzione con l'ascensore, esse devono essere ripartite tra tutti i condòmini (o tra quelli che hanno partecipato all'installazione) ai sensi dell'art. ---- c.c.
Per il montascale non occorre autorizzazione del Comune, trattandosi di opera riguardante condominio privato.
Concludendo: l'edificio va adeguato. Le maggioranza assembleare sono state ridotte. Può fare i lavori anche il singolo. I costi si dividono in base ai millesimi.
Per la manutenzione si divide come per le scale ed ascensori in base all'uso.
Resto a disposizione per eventuali richieste di consulenza ed assistenza
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