Buona sera, All'acquisto di un appartamento composto da -- unità abitative negli anni -- l'assemble...

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Quesito risolto:
Buona sera,
All'acquisto di un appartamento composto da -- unità abitative negli anni -- l'assemblea decise di piantare degli alberi sul perimetro del complesso, alcuni di questi alberi sono stati piantati nel giardino di miei genitori, nel ---- a causa di un visibile deterioramento di diverse piante l'assemblea decide di togliere quelle esistenti e di sostituirne con delle nuove, l'assemblea decide di procedere con -- voti su --. Dopo la stesura del verbale di assemblea letto per ben due volte il voto contrario presentando un documento contesta la stesura del verbale e facendo riferimento a professionisti ANAP dichiara che lui si atterrà a pagare la sua quota per quanto concerne le piante che saranno piantate sulle parti comuni dichiarando per iscritto che l'importo inerente alle piante piantumate nel giardino dei miei genitori sará interamente a loro carico.
Vorrei avere assistenza per capire se la richiesta del voto contrario è lecita e se realmente i miei genitori devono pagare per quanto verrá piantato nel loro giardino.
È lecito citare un'associazione di categoria come ANAP senza presentare alcun documento ? Il condominio può citare in giudizio questa persona in caso si rifiutasse di pagare l'intera ripartizione della spesa ?
Preciso che nel -- la piantumazione fu decisa per abbellire e dare decoro al complesso condominiale.
Attendo preventivo.
Grazie
Inviato: 3064 giorni fa
Materia: Condominio
Pubblicato il: 26/11/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3062 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
In primo luogo appare opportuno, per la particolare rilevanza che assume in ipotesi del genere, riferire la definizione di decoro architettonico prevista dal nostro ordinamento.
In relazione ad esso occorre dire che vigono solo alcuni principi giurisprudenziali atteso che la legge non ha provveduto a darne una definizione univoca.
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, il decoro architettonico è costituito dall'estetica data dall'insieme delle linee delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante ed imprimono all'edificio una sua armoniosa fisionomia (Cass. ----/--; ----/--) e non è necessario che si tratti di un edificio di particolar prestigio o valore (Cass. ----/--).
Si può dire, pertanto, che il decoro architettonico si riferisce a tutto quanto dell'immobile condominiale sia visibile e/o apprezzabile dall'esterno, ossia alla struttura dello stesso, alle suo prospetto principale, alle sue linee essenziali idonee a caratterizzarlo rispetto agli altri.
Da tanto deve necessariamente discendere che il condomino di un immobile non può autonomamente modificare le parti esterne del fabbricato, siano esse parti comuni del fabbricato ovvero di proprietà esclusiva, salva specifica autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Fatta questa premessa occorre dire che la soluzione del caso di specie deve tenere in debita considerazione le eventuali previsioni del regolamento condominiale ovvero dei rogiti dei singoli proprietari che potrebbero contenere delucidazioni e/o disciplina circa il piantamento della siepe condominiale anche all'interno delle zone di proprietà privata.
In concreto si può affermare che le siepi, molto spesso, anche se poste in area privata, svolgono la funzione di delimitare ed abbellire le aree condominiali ed in ragione di tanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. ----/--, ha previsto che: "Alle spese di potatura degli alberi che insistono su suolo oggetto di proprietà esclusiva di un solo condomino sono tenuti a contribuire tutti i condomini allorché si tratti di piante funzionali al decoro dell'intero edificio e la potatura stessa avvenga per soddisfare le relative esigenze di cura del decoro stesso".
Occorrerà, comunque, provare che la siepe sia stata piantata dal costruttore o che lo abbia deciso l'assemblea condominiale venendo così a costituire elemento "ineliminabile" del decoro architettonico.
Pertanto, anche ove le siepi possano eventualmente considerarsi in proprietà esclusiva ad uno dei condomini, nondimeno esse offrono una considerevole utilità al condominio in quanto concorrono a costituire quel particolare bene giuridicamente tutelato, che si designa con l'espressione di "decoro architettonico dell'edificio".
L'interesse che riguarda l'intero edificio viene assunto sul piano formale come componente di quel particolare bene giuridico, costituito dal decoro architettonico dell'edificio tutelato direttamente dalla legge (art. ---- comma - cod. civ.).
Ove la siepe venne piantata al fine di valorizzare e salvaguardare la funzione estetica dell'edificio e la stessa venne organicamente inserita nella struttura condominiale, la sua eventuale mancanza avrebbe come conseguenza diretta la deturpazione dell'aspetto architettonico dell'edificio.
Ciò potrebbe costituire lesione anche dei diritti acquisiti da ciascun condomino che ha acquistato un appartamento nel fabbricato che, comunque, incorporava le siepi come elemento ineliminabile del suo decoro architettonico, al cui rispetto ed al cui mantenimento, come bene comune, tutti i partecipanti sono tenuti.
In ragione di tanto, essendo le siepi componenti essenziali del decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge, alle spese per la potatura, evidentemente funzionali alla conservazione di tale decoro, sono obbligati a contribuire i partecipanti al condominio indistintamente.
Nello specifico rispetto alle sue domande, pertanto, è possibile dire che:
- Il condomino in assenza di alcuna impugnazione della delibera assembleare sarebbe costretto a pagare la quota stabilita con la stessa decisione condominiale. Naturalmente, dovrebbe impugnare la delibera e tanto dovrà avvenire nei trenta giorni dalla stessa ove se ne chieda l'annullamento ovvero in qualsiasi momento ove se ne eccepisca la nullità.
- La citazione dell'Anap è stata fatta così tanto per supportare le proprie tesi e/o per intimorire i condomini rispetto alla bontà delle proprie argomentazioni. A contrario voi potete citare le sentenze della cassazione che vi ho indicato.
- Fino a quando il condomino non impugnerà la delibera assembleare il criterio di ripartizione delle spese per il caso specifico è determinato dalla stessa delibera. Naturalmente ove si agisca in giudizio per chiedere il pagamento delle somme dovute dal condomino si deve sapere che sicuramente lo stesso farà opposizione per le ragioni esposte.
In questo caso, a mio avviso, è necessario dotarsi di tutta la documentazione inerente al caso, come per esempio la delibera assembleare con la quale è stata decisa la piantumazione delle siepi condominiali anche nelle proprietà private ovvero la consueta ripartizione delle spese sostenute nel corso degli anni da tutti i proprietari. Naturalmente, sarebbe opportuno tentare di ricondurre il caso a verità e di spiegare al nuovo condomino, carte alla mano, la storia della piantumazione delle siepi e, dunque, la volontà condominiale di ritenere le siepi utili a costituire il decoro architettonico dell'edificio e l'abitudine consolidata di ripartire le spese pro quota.
Peraltro, per fare pressione sul condominio e sul condomino si potrebbe paventare la possibilità, ove la ripartizione delle spese non dovesse essere ripartita tra tutti i partecipanti al condominio, di togliere la siepe per la parte che è piantata sulla sua proprietà. Una minaccia di tal genere potrebbe indurre a qualche ripensamento.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.

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