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Intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche
La disciplina che regola l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
L’art. 6 della L. 547/93 ha introdotto gli artt. 617 - quater – quinquies – sexies nel codice penale.
L’art. 617 -quater disciplina l’intercettazione, l’impedimento o l’interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Viene sanzionato anche il fatto di colui che rivela “mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico” il contenuto delle comunicazioni sopra indicate. Intercettazione è quella speciale ipotesi che concerne la “presa di cognizione” e che si realizza attraverso la particolare modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra terzi. Deve avere ad oggetto il contenuto di una comunicazione informatica o telematica in atto, nel momento dinamico della sua trasmissione, trovando invece tutela nell’art. 616, 1° e 4° comma c.p., l’illecita presa di cognizione del contenuto di una comunicazione ormai avvenuta o già fissata in un supporto fisico (come ad esempio un floppy disk o un cd rom). La condotta di intercettazione deve essere caratterizzata da una modalità fraudolenta di realizzazione, deve cioè avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti – o al sistema informatico stesso che sia programmato per consentire o negare automaticamente l’accesso – l’abusiva intromissione del soggetto agente.
Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio.
Il delitto di cui all’art. 617 -quater è perseguibile a querela ma se sussistono specifiche circostanze aggravanti la procedibilità è d’ufficio; tali circostanze sussistono se il fatto è commesso: a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
L’articolo successivo, il 617 -quinquies, punisce l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Data la pericolosità della condotta, questo è un reato procedibile d’ufficio. La norma in esame, richiede, inoltre, la concreta idoneità dell’apparecchiatura installata a realizzare le condotte sanzionate. Anche per questo reato sono previste delle aggravanti che sono le stesse contemplate dall’art. 617 –quater.
La falsificazione, l’alterazione o la soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche sono previste dall’art. 617 –sexies il quale richiede, però, il dolo specifico essendo necessario il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno. Il reato è costituito dal fatto di colui che “forma falsamente ovvero altera o sopprime in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di talune delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso”. Il testo della norma esplicita il contenuto della comunicazione come oggetto materiale del reato. Anche per questa ipotesi di reato sono previste le circostanze aggravanti di cui all’art. 617 –quater.