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Accesso agli atti amministrativi e privacy

Secondo il TAR della Puglia, Bari, I Sezione, nella sentenza del 5 febbraio 2007, n. 337, nel diritto di accesso agli atti devono ricomprendersi sia la visione che il rilascio di copia dei documenti, poiché a seguito dell'abrogazione della norma diretta a bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza, (dall'art. 24 comma 2 lettera d nella formulazione dell'originaria della legge 241/90), ad opera della legge n. 15/2005, si ritiene superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili. Nella fattispecie in esame, una società srl, proponeva ricorso per incidente di esecuzione, nei confronti di una richiesta di accesso agli atti, riguardante l'offerta di un progetto ad un bando di gara, chiedendo “che avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni.” Il collegio, rilevato che l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi l'interesse processuale della parte, da servire per fini processuali e non per altri fini, ha respinto il ricorso per incidente di esecuzione.

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