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E' lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy

E' lecita la videosorveglianza nei condomini e ciò anche se è a discapito della privacy. La Corte di Cassazione con sentenza del 26 novembre 2008, n. 44156 ha infatti osservato che “non era certamente volontà dell’imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l’impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprenderne anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all’interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l’imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere […] mediante i televisori all’interno delle loro case. Sicchè può concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l’elemento soggetto del reato(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 26 novembre 2008, n. 44156)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GO. An. , nato il (OMESSO);

avverso la sentenza in data 15.1.2008 della Corte d'appello di Trento;

parti civili:

CR. Pi. , CR. An. , FA. Ga. ;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;

Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

Udito per il ricorrente l'avvocato PICAROZZI Antonio, in sostituzione dell'avvocato Pezcoller Alessio, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi al ricorso.

FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza 10.5.2007 del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato Go.An. responsabile del reato di cui all'articolo 615 bis c.p. commesso dal (OMESSO) al sequestro avvenuto il (OMESSO), e l'aveva condannato, con la recidiva generica, alla pena di nove mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili Cr.Pi. , Cr. An. , Fa.Ga. .

Secondo la contestazione l'imputato "installando sul balcone della propria abitazione due telecamere, si procurava indebitamente immagini attinenti la vita privata che si svolgeva nella abitazione di CR. An. e dei suoi familiari".

La sentenza del Tribunale rilevava che l'imputato aveva installato nell'ottobre 2003 su di un "poggiolo" balcone della propria casa e sul tronco di un albero antistante due telecamere che consentivano di visionare le immagini riprese sul televisore di casa (sia dell'imputato sia delle persone offese) tramite un presa scart;

che non v'era certezza che entrambe le telecamere avessero funzionato e funzionassero, ma che erano sufficienti le riprese effettuate da una sola delle due ad integrare il reato contestato;

che l'apparato consentiva infatti la ripresa di immagini "relative all'ingresso comune dell'edificio, al vialetto d'accesso e, per una parte di sia pur piccole proporzione, di proprieta' esclusiva delle parti civili", alcune inquadrature mostrando "parti di un poggiolo e di uno sporto sicuramente appartenenti alle unita' immobiliari di tali persone";

che il reato doveva percio' ritenersi sussistente perche', "a parte il rilievo che anche una sola ripresa relativa all'altrui proprieta' esclusiva risulterebbe comunque invasiva della riservatezza ..., anche la ripresa di parti comuni, sia pure ad opera di uno dei comproprietari, invade la sfera giuridica degli altri comproprietari ...", non essendo dubitabile che le riprese video implicavano "la ripresa di immagini riguardanti le persone degli altri comproprietari nell'atto di utilizzare secondo il proprio diritto la res communis" cio' traducendosi in "una indebita invasione dell'altrui riservatezza", a nulla rilevando che la ripresa dovesse servire allo scopo di tutela da intrusioni di soggetti estranei.

La Corte d'appello confermava la condanna ribadendo che le telecamere istallate consentivano di riprendere e di riversare in diretta sul televisore "immagini relative non solo al vialetto ed all'ingresso comune dell'edificio, ma anche ad alcune parti di proprieta' esclusiva della famiglia Cr. , quali un poggiolo e uno sporto";

che al perfezionamento del reato e' sufficiente il dolo generico (cita sez. 1 , 25666/2003 per un caso del tutto simile) mentre l'avverbio "indebitamente" si riferisce alla sola assenza di cause di giustificazione;

che la condivisa installazione di un video citofono era cosa del tutto diversa dalla installazione di una videocamera;

che dalle dichiarazioni testimoniali risultava che l'imputato era ampiamente consapevole del dissenso delle persone offese alla collocazione di apparati video e che cio' nonostante non li aveva rimossi per due anni.

2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore Alessio Pezcoller, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

Premette in fatto che l'imputato aveva istallato due videocamere, una sul poggiolo della sua abitazione, "a servire quale videocitofono sulla porta d'ingresso" l'altra, sull'albero, che in realta' non aveva mai funzionato, che trasmettevano immagini sul televisore di casa e che potevano essere registrate.

2.1. Con il primo motivo denunzia quindi violazione degli articoli 615 bis e 43 c.p., e articolo 47 c.p., comma 3 e articolo 530 c.p.p..

Sostiene:

- che l'avverbio indebitamente usato nelle previsione incriminatrice - connotante di antigiuridicita' speciale il fatto penalmente rilevante - va riferito anche all'elemento psicologico del reato e non solo alla contraria volonta' del soggetto captato, essendo (secondo autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza di merito) strettamente correlato all'attivita' di procurarsi notizie vietate e comporterebbe la repressione non della registrazione senza consenso ma di quella realizzata mediante insidiosi mezzi tecnici;

- che i Giudici di merito avrebbero errato nel valorizzare esclusivamente l'assenza di consenso delle persone offese (peraltro contestata con successivo motivo), facendone derivare l'esistenza del dolo quasi fosse un automatismo, mentre avrebbero dovuto assolvere l'imputato per carenza della sua volonta' cosciente di procurarsi indebitamente immagini vietate, giacche' il sistema istallato non era di videosorveglianza continua, ma attivabile a comando, e funzionate percio' nello stesso modo di un videocitofono, e, soprattutto, era stato istallato per tutelare la sicurezza dell'area (priva di protezioni e direttamente accessibile dalla strada statale) da intrusioni di terzi, anche nell'interesse degli altri comproprietari (altre soluzioni risultando troppo costose, le persone offese non avendo manifestato la loro opposizione prima del sequestro, le immagini essendo visionabili da loro, l'apparato non consentendo la ripresa al buio ne' in piena luce, non essendo stata mai effettuata alcuna registrazione).

2.2. Con il secondo motivo denunzia mancanza della motivazione e violazione dell'articolo 50 c.p. e articolo 530 c.p.p. in relazione alle risultanze istruttorie.

Sostiene:

- che era perlomeno dubbio che le parti civili non avessero consentito alla videosorveglianza, citando le dichiarazioni rese dall'imputato in sede d'interrogatorio e quelle del teste G. A. (figlio dell'imputato) che le confermavano e affermando che le dichiarazioni delle parti civili non erano invece credibili e non erano state sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilita' (il tutto riportando ampi brani delle dichiarazioni citate e commentandole);

- che la videosorveglianza era a disposizione e nell'interesse anche dei vicini che potevano in ogni momento controllare cosa stessero inquadrando;

- che il fatto contestato era da ritenere percio' quantomeno scriminato, sotto il profilo putativo, dalla convinzione dell'esistenza del consenso delle persone offese.

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che e' pacifico, in fatto, che l'impianto di videosorveglianza installato dal ricorrente era idoneo a riprendere parti comuni antistanti l'ingresso degli edifici di proprieta' del ricorrente stesso e delle parti civili nonche' in minima parte l'esterno di un balcone e di una sporgenza dell'edificio di proprieta' di costoro; che le aree comuni erano di comproprieta' dell'imputato e fornivano accesso anche alla sua casa; che si trattava di aree non recintate e non intercluse allo sguardo neppure degli estranei; che parimenti erano visibili dall'esterno e dall'area di proprieta' comune il balcone e lo sporto incidentalmente ricadenti nell'area di ripresa.

Che l'imputato avesse effettuato delle registrazioni delle riprese non e' contestato e non risulta dalle sentenze di merito:

le registrazioni riversate in atti essendo state effettuate invece proprio dalle parti civili, alle quali era stato dato accesso alla videosorveglianza; la qual cosa dimostra che ne' il sistema di ripresa ne' le singole riprese erano in alcun modo loro occultate.

L'affermazione di responsabilita' e' stata motivata dando rilievo preminente, se non esclusivo, alla idoneita' dell'apparato a riprendere gli altri comproprietari nell'atto di far uso, "secondo il proprio diritto", della cosa comune.

2. Occorre dunque ricordare che il delitto di illecite interferenze nella vita privata previsto dall'articolo 615 bis c.p., introdotto nell'ordinamento penale dalla Legge 8 aprile 1974, n. 98, articolo 1 richiede un duplice presupposto fattuale, rappresentato (a) dall'indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., realizzata con le previste apparecchiature e (b) dall'attinenza delle notizie od immagini - cosi' indebitamente captate - alla vita privata che si svolga in quei luoghi.

Secondo Sez. 5 n. 35947 del 4.6.2001, Rosina, la ratto della norma incriminatrice e', come risulta anche dalla sua collocazione sistematica, "quella di salvaguardare la liberta' domestica assicurando che la sfera ambientale in cui si svolge resti al riparo da qualsiasi intromissione altrui - realizzata mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora atti a captare notizie o immagini attinenti alla vita privata - che possa attentare alla pace, alla tranquillita' ed alla sicurezza di quell'ambito di riservatezza in cui si esplica la personalita'".

2.1. La fattispecie incriminatrice e' stata d'altronde inserita dalla Legge n. 98 del 1974 in un contesto che offriva risposta a C.Cost. n. 34 del 1973, positivamente disciplinando altresi' le intercettazioni telefoniche mediante la contemporanea introduzione dei "nuovi" articoli 226 bis e 226 sexies c.p.p. del 1930, ed era espressamente richiamata dall'articolo 226 quinquies, che sanzionava a pena di nullita' assoluta la utilizzazione di intercettazioni ottenute "nei modi di cui all'articolo 615 bis".

E concordemente la dottrina ha sottolineato come emergesse dai lavori preparatori (in particolare dalla relazione Martinazzoli) la "ponderata decisione di legare la nuova fattispecie di reato all'articolo 14 Cost. e, sotto il profilo della legge ordinaria, all'articolo 614 c.p." elaborandola quale "prolungamento della fattispecie di violazione di domicilio gia' sanzionata dall'articolo 614 c.p.".

La previsione incriminatrice trova radice dunque nella convinzione, tanto risalente quanto autorevole e condivisa, che "privatezza e domicilio sono termini correlativi": l'inviolabilita' del domicilio fungendo da strumento di tutela di una manifestazione specifica della vita privata e solo in relazione a tale manifestazione specifica risultando circoscritta la tutela penale "esclusiva e diretta" riconosciuta dall'articolo 615 bis c.p. (interferenze illecite).

E' stato cosi' rilevato in dottrina che le notizie ed immagini la cui conoscenza esclusiva e' protetta dall'articolo 615 bis non possono che essere le medesime la cui conoscenza esclusiva e' tutelata in via invece "eventuale", ancorche' sempre diretta, dall'articolo 614 (e 615) c.p., che difende l'indebita intrusione nella vita privata attuata mediante la penetrazione nel domicilio invito domino.

Anche per l'integrazione del delitto di cui all'articolo 615 bis c.p. s'e' ritenuto necessario percio' "l'uso di apparecchiature in grado di cagionare quella medesima offesa alla vita privata arrecata dalla cognizione diretta di notizie o immagini da parte di un estraneo che si trovi fisicamente nel domicilio", escludendosi che "la percezione di alcune notizie o immagini mediata dall'utilizzo di strumenti di ripresa possa essere sottoposta a pena laddove la loro percezione diretta sia invece lecita".

2.2. Altri autori hanno tuttavia sostenuto che sarebbe, al contrario, proprio l'uso degli strumenti di ripresa a rendere illecita la attivita' di osservazione di immagini o notizie all'interno di luoghi (in genere pertinenze: giardini, cortili, parcheggi, garage; ovvero terrazze, balconi) che rientrano nella nozione di domicilio ma la cui vista e' facilmente accessibile dall'esterno.

Ed e' quanto sostiene una parte della giurisprudenza di questa Corte, allorche' afferma, ad esempio, che non puo' escludersi la sussistenza del reato laddove esista un "diritto di veduta", giacche' tale diritto "soffre limiti di natura civilistica (distanze) solo in relazione alle possibilita' di nuove aperture" e non puo' confondersi con un "diritto di documentazione dei fatti di vita privata altrui, non riconosciuto nel nostro ordinamento e concepibile solo con il consenso dell'avente diritto ovvero in presenza di cause di giustificazione" (sez. 5 , n. 8573 del 23.1.2001, Amadei, in Riv. pen. 2001, 445, di annullamento con rinvio, e la successiva Sez. 1 , n. 25666 del 4.4.2003, Amadei, citata nella sentenza impugnata; cfr. peraltro C.Cost. n. 349 del 1999, che, proprio con riguardo al bilanciamento tra esigenze di riservatezza e uso normale del diritto di proprieta' privata, aveva gia' affermato che l'acquisto del diritto di veduta in ambiti domiciliari confinanti "giustifica all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla riservatezza") o quando la videoripresa insista su aree condominiali ad uso e visibilita' comune (Sez. 5 , n. 16189 del 15.10.2004, Mazzieri) o ancora in situazione in cui l'autore dell'intercettazione abbia egli stesso la disponibilita' del domicilio per via del suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima (Sez. 5 , n. 39827 del 8.11.2006, Ghionzoli).

2.3. A conforto del precedente indirizzo milita pero' quanto recentemente affermato in tema di ambito domiciliare e di riservatezza da S.U. n. 26795 del 28.3.2006, Prisco e da Corte Cost. sentenza n. 149 del 2008.

Quest'ultima, in particolare, tornando ad occuparsi delle natura indebita delle riprese di comportamenti non comunicativi ai fini della loro utilizzabilita' come prove ha osservato che "l'articolo 14 Cost. tutela il domicilio sotto due distinti aspetti: come diritto di ammettere o escludere altre persone da determinati luoghi, in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo; e come diritto alla riservatezza su quanto si compie nei medesimi luoghi".

"Nel caso delle riprese visive, il limite costituzionale del rispetto dell'inviolabilita' del domicilio viene in rilievo precipuamente sotto il secondo aspetto: ossia (...) come presidio di un'intangibile sfera di riservatezza, che puo' essere lesa - attraverso l'uso di strumenti tecnici - anche senza la necessita' di un'intrusione fisica".

Di conseguenza, "affinche' scatti la protezione dell'articolo 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresi', che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi.

Per contro, se l'azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - puo' essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non puo' evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza".

Cosa analoga affermava un Autorevole autore, con riferimento all'articolo 226 quinquies del codice del 1930 e a proposito dell'espresso richiamo in esso contenuto all'articolo 6l5 bis, sostenendo che inammissibili erano le prove ottenute mediante ripresa "indebita", quali quelle ottenute mediante spie elettroniche clandestinamente introdotte; ammissibili invece immagini o suoni "captati ab extra, ogni qualvolta l'interno sia accessibile (caso classico le riprese negli appartamenti sul cortile: e' indiscreto lo home-watching, ma non indebito)".

Si tratta, e' evidente, di affermazioni rese nell'ambito della problematica attinente alla utilizzazione processuale di videoriprese in tesi illecite; la loro incidenza sull'esegesi dell'articolo 615 bis c.p. non puo' essere tuttavia esclusa dalla circostanza che il codice vigente non abbia ripreso il richiamo espresso a detta norma contenuto nell'articolo 226 quinquies c.p.p. 1930: se non altro perche' S.U. n. 26795 del 28.3.2006, Prisco e' tornata a ribadire l'inammissibilita', a norma dell'articolo 189 c.p.p. in coerenza con l'articolo 190 c.p.p., comma 1, di "prove" basate su una attivita' che la legge vieta, come nel caso appunto di riprese visive di comportamenti non comunicativi avvenuti in ambito domiciliare, che dunque ove risultassero "indebitamente" formate non potrebbero in alcun modo essere acquisite come prova atipica (neppure, per ricordare quell'Autore, se la ripresa sul cortile documentasse il piu' efferato dei delitti).

Non appare percio' giustificabile l'oscillazione giurisprudenziale, segnalata dalle stesse S.U. Prisco, che "tende ad ampliare il concetto di domicilio e di vita privata in funzione della tutela penale degli articoli 614 e 615 bis c.p., mentre tende a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenta un limite allo svolgimento delle indagini".

V'e' anzi, per quanto all'inizio detto e per rispetto non formale del principio di legalita', piu' d'una ragione per fare applicazione anche nell'interpretazione della norma incriminatrice delle enunciazioni giurisprudenziali (cfr. sez. 5 , n. 22602 del 14.5.2008 e le molte ivi citate, nonche', nello stesso senso: riferendosi a C.Cost. n. 149 del 2008 Sez. 5 , 13.6.2008, Rocca; e riferendosi a S.U. Prisco, Sez. 2 , n. 5591 del 10.11.2006, Di Michele) secondo cui "deve escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio", con riferimento a videoriprese aventi ad oggetto comportamenti tenuti in spazi di pertinenza della abitazione di taluno ma di fatto non protetti dalla vista degli estranei, giacche' per questa ragione tali spazi sono assimilabili a luoghi esposti al pubblico, la percettibilita' all'esterno dei comportamenti in essi tenuti facendo venir meno le ragioni della tutela domiciliare.

3. Trasponendo tali approdi alla fattispecie in esame, risulta dunque evidente come in essa l'imputato abbia fatto uso del suo diritto di osservare quanto accadeva in zone comuni non protette alla vista (ne' sua ne' di estranei).

La ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volonta' dei condomini, non era d'altro canto effettuata ne' clandestinamente ne' fraudolentemente, non era in altri termini neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potevano credere di non essere osservati.

La ripresa delle aree comuni non puo' di conseguenza ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini ai sensi dell'articolo 615 bis c.p., giacche' la indiscriminata esposizione alla vista altrui di un'area che costituisce pertinenza domiciliare e che non e' deputata a manifestazioni di vita privata esclusive e' incompatibile con una tutela penale della riservatezza, anche ove risultasse (ma entrambe le sentenza di merito sono sul punto estremamente generiche) che manifestazioni di vita privata in quell'area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e percio' riprese.

3.1. V'e' la circostanza che l'impianto consentiva anche la ripresa, dall'esterno, di limitate zone di proprieta' esclusiva: parte di un balcone, di un davanzale.

Nulla di specifico dicono pero' le sentenze di merito sulla effettiva esistenza di riprese realizzate grazie alla capacita' intrusiva delle videocamere ed aventi effettivamente ad oggetto momenti di vita privata che si svolgevano all'interno del domicilio e che sarebbero stati preclusi alla vista naturale (e' appena il caso di ricordare, richiamando Sez. 5 , n. 30875 del 6.7.2005, Cugusi, che il reato in esame punisce chi "si procura" indebitamente notizie e immagini, a differenza ad esempio di quello previsto dall'articolo 617 bis c.p. che si perfeziona con la semplice installazione di un impianto idoneo).

In relazione a tale specifico aspetto, l'unico che attiene alla esistenza di una condotta riconducibile a quella punita dall'articolo 615 bis c.p., la sentenza impugnata dovrebbe dunque essere annullata con rinvio.

4. Puo' tuttavia ritenersi assodato che non era certamente volonta' dell'imputato, che secondo le stesse sentenze di merito aveva installato l'impianto solo per ragioni di sicurezza esterne, riprendere anche aspetti della vita privata dei suoi vicini all'interno della loro casa: e di tanto danno atto indirettamente le stesse decisioni di merito, evidenziando che l'angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo, non interessandosi affatto del tipo e della estensione di tale visuale, e, soprattutto, ricordando che l'imputato aveva fornito ai vicini la possibilita' di controllare quanto visualizzato dalle telecamere (in realta' di una non si e' neppure sicuri che avesse mai funzionato) mediante i televisori all'interno delle loro case.

Sicche' puo' concludersi che, in relazione alla ripresa di immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in ambito domiciliare protetto, difetta comunque l'elemento soggettivo del reato.

La qual cosa comporta che debba darsi prevalenza all'annullamento senza rinvio, per tale causa, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non costituisce reato.

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