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Il Garante della privacy ha emanato le linee guida per la diffusione di atti e documenti della PA
Pubblicata il 07/06/2007
Nelle linee guida il Garante prevede che, prima rendere pubblici gli atti o metterli in rete, è onere dell'ente locale valutare se le finalità di trasparenza possano essere comunque perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. In ogni caso precisa che gli atti debbono contenere solo dati pertinenti e che non eccedano le finalità che l'ente intende raggiungere. Il Garante ha, altresì, precisato che l'impiego di nuove tecnologie deve garantire il diritto all'oblio delle persone interessate, ed in ogni caso, venno adottate specifiche cautele nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi o sovvenzioni. Per quanto concerne, invece, le delibere che approvano graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi, queste possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per visionare elaborati, verbali o titoli occorre prevedere accessi selezionati dei partecipanti attraverso una chiave personale