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Il Garante della privacy ha indviduato delle regole guida nella disciplina della banca dati del DNA
Pubblicata il 24/09/2007
La banca dati dovrebbe avere esclusive finalità specifiche di identificazione delle persone, pertanto in conseiderazione "della particolare delicatezza e natura dei dati genetici, che riguardano peraltro non soltanto l'individuo, ma il suo intero gruppo biologico, nella banca dati non devono essere conservati campioni biologici (es. capelli, saliva, liquidi), ma profili (sequenze alfanumeriche). Devono essere applicati sistemi di analisi che non consentano di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato".