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Il trattamento di dati personali, siano essi sensibili o meno, attinenti ad un dirigente di un ente consortile, può essere espletato da altro dipendente, senza alcuna richiesta di accesso e autorizzazione dell'ente datoriale o senza alcuna richiesta di acquisizione di documentazione, al fine di produrli in un giudizio contro lo stesso datore di lavoro e rispetto al quale il soggetto trattato e' es

Il trattamento di dati personali, siano essi sensibili o meno, attinenti ad un dirigente di un ente consortile, può essere espletato da altro dipendente, senza alcuna richiesta di accesso e autorizzazione dell'ente datoriale o senza alcuna richiesta di acquisizione di documentazione, al fine di produrli in un giudizio contro lo stesso datore di lavoro e rispetto al quale il soggetto trattato e' estraneo. Il trattamento in questione non comprende un'attivita' di diffusione delle informazioni di cui trattasi, risultando evidente come il deposito dei dati nel processo, lungi dal costituire una modalita' di comunicazione delle notizie ad una moltitudine indeterminata di individui, e' finalizzata a portarla a conoscenza delle sole parti del giudizio. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicabilita' della tutela ed. "rafforzata" di cui all'articolo 26 del decreto c.d. sulla privacy.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 18 marzo 2014, n. 6187



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11476-2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), in persona del Presidente p.t., dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 56/2008 del TRIBUNALE DI LECCE SEDE DISTACCATA DI CASARANO, depositata il 29/04/2009 R.G.N. 845/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento.

I FATTI

(OMISSIS), nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Lecce (OMISSIS) e il (OMISSIS) con ricorso proposto Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 152 chiese che l'adito tribunale, previa declaratoria della inutilizzabilita' dei dati personali a lui inerenti si' come illecitamente acquisiti e trattati dal (OMISSIS), condannasse i convenuti, ai sensi dell'articolo 15 del citato provvedimento legislativo, al risarcimento del danno extracontrattuale, quantificato in 25.000 euro.

Espose il ricorrente che il (OMISSIS) aveva illecitamente raccolto, elaborato e diffuso dati personali attinenti alle sue assenze dal lavoro per malattia, ferie e congedi, trasfondendoli in un documento prodotto dinanzi al giudice del lavoro, in violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo nella specie applicabile l'articolo 24 del piu' volte citato decreto legislativo.

La sentenza del tribunale salentino e' stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di censura.

Resistono entrambi i convenuti nel giudizio di merito con controricorso.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articoli 1, 11, articolo 24, lettera f) degli articoli 2 e 3 Cost.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivo della controversia, e precisamente in ordine:

a) Alla mancata rilevazione della non correttezza nel trattamento di dati personali da parte del resistente (OMISSIS);

b) B) alla illegittima compressione della riservatezza personale;

c) Alla tutela del diritto di difesa mediante richiesta di acquisizione di documenti al giudice ordinario in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La censura si conclude con la formulazione di un quesito di diritto (in relazione al denunciato vizio di violazione di legge) e con la esposizione del fatto controverso (con riferimento al lamentato difetto motivazionale), ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis, che vengono qui di seguito riportati:

Dica la Suprema Corte, previa enunciazione di specifico principio di diritto, se il trattamento di dati personali, siano essi sensibili o meno, attinenti ad un dirigente di un ente consortile, possa essere espletato da altro dipendente, senza alcuna richiesta di accesso e autorizzazione dell'ente datoriale o senza alcuna richiesta di acquisizione di documentazione, al fine di produrli in un giudizio contro lo stesso datore di lavoro e rispetto al quale il soggetto trattato e' estraneo;

Il trattamento in questione non comprende un'attivita' di diffusione delle informazioni di cui trattasi, risultando evidente come il deposito dei dati nel processo, lungi dal costituire una modalita' di comunicazione delle notizie ad una moltitudine indeterminata di individui, e' finalizzata a portarla a conoscenza delle sole parti del giudizio. Il motivo e' privo di pregio.

Diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, le argomentazioni del giudice leccese si sottraggono tout court alle censure ad esse mosse sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale.

Corretta e condivisibile, si' come scevra da errori logico giuridici (cio' che la rende ipso facto incensurabile in questa sede) si appalesa, difatti, la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui:

Esclude che il prospetto formato da una delle parti resistenti contenesse dati sensibili del dirigente (OMISSIS), con specifico riferimento ad (inesistenti) informazioni circa lo stato di salute dell'interessato; Esclude, alla luce di tale premessa, l'applicabilita' della tutela ed. "rafforzata" di cui all'articolo 26 del decreto c.d. sulla privacy;

Ritiene che la norma applicabile sia, nella specie, quella di cui all'articolo 24 del decreto suddetto, che consente il trattamento dei dati personale anche senza il consenso dell'interessato in casi predeterminati - articolo 24, da lettera a) a lettera i);

Ritiene applicabile, nella specie, la deroga di cui alla lettera f), atteso che il trattamento dei dati era stato compiuto dal (OMISSIS) per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria;

Osserva che il trattamento cosi' compiuto non prevedeva un'attivita' di diffusione (illegittima ex articolo 24, lettera f), atteso che il deposito dei dati in seno al processo era finalizzata alla conoscenza delle sole parti del giudizio e non alla comunicazione delle notizie ad una indeterminata cerchia di destinatari;

Esclude, conseguentemente, la predicabilita' di qualsivoglia forma di culpa in vigilando un capo al Consorzio di bonifica, che viene ritenuto, per altro verso, alla luce di incontrovertibili circostanze di fatto, sicuramente estraneo all'intera vicenda.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2050 c.c. - Decreto Legislativo n. 163 del 2003, articoli 15, 31 e 33 - Errata violazione e applicazione degli articoli 115 e 116 c.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa punti decisivi della controversia, riassumibili nell'erronea esclusione, da parte del giudice di merito, della culpa in vigilando da parte dell'ente.

Il motivo palesemente infondato, alla luce di quanto esposto in precedenza, nel corso dell'esame della prima doglianza.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 2200, di cui 200 per spese.
 

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