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Integra il reato di molestia fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa

Per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Ne consegue che integra il reato di molestie fotografare anche una sola volta il vicino ed i suoi ospiti nel giardino di casa. Ciò in quanto il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. BONITO Francesco - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AL. GI. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 18/04/2007 TRIBUNALE di MESSINA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Bua chiedeva l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;

Rilevato che il difensore non e' comparso.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Messina condannava Al. Gi. alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all'articolo 660 c.p.. Riteneva che il comportamento dell'imputato consistito nello scattare fotografie nei confronti della parte offesa e dei suoi ospiti, contro la loro volonta', mentre si trovavano nello spazio antistante la loro abitazione, costituisse gli estremi della molestia.

Avverso la decisione presentava appello, poi convertito in ricorso, l'imputato e deduceva violazione di legge in quanto il comportamento tenuto non poteva configurare il reato di molestie in quanto non era avvenuto ne' in luogo pubblico ne' in luogo aperto al pubblico, visto che lui si trovava nel terrazzo di casa sua e la parte lesa nel suo giardino; inoltre, le fotografie non erano state scattate per petulanza o biasimevole motivo ma per un contenzioso civile e la condotta non aveva assunto il carattere dell'abitualita'.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Quanto al primo motivo deve rilevarsi che per luogo aperto al pubblico deve intendersi anche le parti comuni di un condominio in quanto la facolta' di accesso appartiene sia ai condomini sia ai loro ospiti e nel caso di specie sembra che proprio di parti comuni si trattasse e di un diritto di passaggio (Sez. 3 14 dicembre 2007 n. 6434, rv. 239277). Inoltre il reato di molestie non deve assumere carattere necessariamente abituale e puo' essere realizzato anche con una sola azione di per se idonea a recare molestia e nel caso di specie scattare fotografie a tutti coloro che si trovavano in quel luogo configurava il delitto (Sez. 19 aprile 2008 n. 17787, rv. 239848). Infine del tutto irrilevanti sono i motivi che avevano indotto l'imputato ad agire, visto che ai fini del dolo e' sufficiente la coscienza e volonta' di tenere una condotta molesta (Sez. 130 aprile 1998 n. 7051, rv. 210724).

La prescrizione non e' maturata in quanto al naturale termine di prescrizione scadente il 2 febbraio 2009 debbono essere aggiunti 1 mese e 11 giorni di sospensione dovuto ad impedimento dell'imputato e 27 giorni dovuti all'astensione dalle udienze richiesta dal difensore.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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