Privacy: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Tutela della Privacy
in 48 ore comodamente tramite email

L'amministratore ha il diritto di comunicare ai fornitori i nominativi dei condomini morosi

L'amministratore ha il diritto di comunicare ai fornitori i nominativi dei condomini morosi. E' quanto stabilito dal Garante della Privacy con nota del 21.7.2008.



- Leggi la sentenza integrale -

Garante per la protezione dei dati personali - Nota del 21 luglio 2008 in materia di comunicazione di dati personali riferiti ai condomini in occasione di contratti di fornitura di beni e servizi condominiali
1. Con la nota in oggetto, che fa seguito all'incontro tenutosi presso la sede dell'Autorità con rappresentanti dell'Anaci il 3 luglio u.s. (occasionato dalla sentenza Cass. S.U. 8 aprile 2008 n. 9148), codesta Associazione ha formulato un quesito in ordine alla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali (di regola a cura dell'amministratore) di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale. In particolare, codesta Associazione precisa che i dati personali oggetto di comunicazione, senza che sia necessario il previo consenso dei condomini interessati, consisterebbero nei nominativi di quelli morosi rispetto al pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali.

2. Com'è noto il Garante, traendo spunto dalle segnalazioni pervenute, ha adottato il 18 maggio 2006 un provvedimento generale relativo al trattamento dei dati personali connesso alle attività di gestione dei condomini, precisando che le informazioni trattate possono essere riferite a ciascun partecipante alla compagine condominiale in quanto funzionali all'amministrazione comune (cfr.punto 2.1)[1]. Come chiarito nel medesimo provvedimento, dette informazioni possono essere trattate, per finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art.24, comma 1, lettere a), b)o c) del Codice [2].

3. Anche a seguito della sentenza richiamata della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina della protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione.

Infatti, il trattamento dei dati personali riferito ai singoli condomini può essere effettuato dai fornitori di beni e servizi condominiali in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi di un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorchè di regola tramite l'amministratore, (art. 24 comma 1, lettera b del Codice) ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art.24 comma 1, lettera f) del Codice)[3].

In base ai principi di protezione dei dati personali le informazioni oggetto di trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condomini obbligati al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei contratti di fornitori di beni e servizi, le rispettive quote millesimali, e, se del caso, le ulteriori informazioni eventualmente necessarie a determinare le somme individualmente dovute).

INDICE
DELLA GUIDA IN Privacy

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 683 UTENTI