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L'erede universale di colui che ha sottoscritto polizze vita ha diritto ad avere comunicazione del beneficiario della polizza e del rendiconto di tutti i rapporti esistenti tra la propria dante causa e l'impresa di assicurazioni

Deve essere accolta la domanda dell'erede universale, continuatore della personalità giuridica di colui che ha sottoscritto polizze vita, diretta ad avere comunicazione del beneficiario della polizza e del rendiconto di tutti i rapporti esistenti tra la propria dante causa e l'impresa di assicurazioni. Il fondamento di tale azione, che implica la conoscenza di dati relativi a soggetti terzi, si rinviene negli artt. 24, lett. "F" e 152 del Codice della Privacy atteso che, alla domanda, è sottesa la necessità di far valere, anche in giudizio, il diritto dell'erede universale a poter verificare la corretta applicazione dei parametri contrattuali.

Tribunale Roma, Sezione 13 civile, Sentenza 17 maggio 2012, n. 10185



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Monocratico, dott. Maria Speranza Ferrara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 56457 R.G.A.C. dell'anno 2008, posta in deliberazione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17 maggio 2012 e promossa

Da

An.Re.

elettivamente domiciliato in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. Ed.D'E. e dell'avv. An.Mi. che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

Ricorrente

Contro

Me. S.p.A.

In persona del procuratore speciale Si.Lu. per atto notar Gi.Po., in Milano, n. rep. 59994, in data 21 novembre 2001, elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Mu. che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificata il 4 agosto 2008.

Resistente

E

Garante della privacy

Contumace

Oggetto: inadempimento contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

An.Re. conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale di Roma, Me. S.p.A. e, a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio, il Garante della Privacy.

Assumeva l'An.:

- erede universale della sorella An.Mi., nubile e deceduta il 12 aprile 2006 pochi mesi dopo il convivente Pr.Ma., aveva richiesto la documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate dalla sorella con l'istituto;

- il 19 - 20 settembre 2006, aveva ricevuto la liquidazione di Euro 25.000,00 per sinistro n. (...), polizza (...) del quale era beneficiario, laddove i contratti sottoscritti dalla sorella defunta erano cinque;

- l'istituto di credito aveva rifiutato la integrale trasmissione dei dati relativi agli altri contratti, asseritamente a tutela del diritto alla riservatezza dei beneficiari.

Ciò detto, e sulla tesi della lesione del proprio diritto di erede universale di "conoscere verificare, controllare ed eventualmente contestare la gestione dell'istituto assicurativo con riferimento alle polizze e al danaro conferito dalla dante causa" concludeva perché l'adito tribunale, dichiarasse la illegittimità del rifiuto della Me. di esibire e rendere conto dei contratti stipulati dalla An. meglio indicati in citazione nonché di ogni altro rapporto intercorso tra la An. e la Me. con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite. Si costituiva Me. S.p.A.

Contestava, in fatto e in diritto, le domande dell'An. di cui chiedeva l'integrale rigetto con favore delle spese di lite. In particolare assumeva la non configurabilità di alcuna posizione giuridicamente rilevante in capo al attore rispetto a rapporti contrattuali di cui egli non era parte, liquidati, ex art. 1920 e 1412, 2 comma c.p.c. trattandosi di beneficiario premorto, in favore degli eredi del beneficiario.

La causa, assunta in decisione previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 luglio 2011, era rimessa sul ruolo, previa qualificazione della domanda, per la decisione mediante lettura del dispositivo previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Garante della Privacy e, all'udienza del 17 maggio 2012, era decisa, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., parte integrante del verbale di udienza in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'odierno decidere è il diritto dell'An. a prendere conoscenza del contenuto integrale di polizze vita sottoscritte dalla sorella defunta di cui è unico erede nonché di tutti i rapporti intercorsi tra la sorella defunta e la convenuta società e dei relativi rendiconto, diritto, al quale, la resistente, ha opposto disposizione del Garante della Privacy.

In diritto.

L'art. 152 del d.lgs. 196/2003, in punto di (Autorità giudiziaria ordinaria)

Dispone.

"Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito ..........."

Nel merito.

La domanda dell'An. deve essere accolta, infatti, la comunicazione all'erede, del beneficiario della polizza e del rendiconto dei rapporti tutti esistenti tra la dante causa dell'An. e la convenuta Me., è dovuta da parte dell'assicurazione.

L'odierna azione è fondata sugli artt. 24, lett. "F" e 152 del Codice della Privacy atteso che, alla domanda, è sottesa la necessità di far valere (anche in giudizio) il diritto dell'An., quale erede universale e continuatore della personalità giuridica della sorella che ha sottoscritto le polizze e altri contratti, alla verifica della corretta applicazione dei parametri contrattuali.

L'odierno attore, in quanto erede della defunta, deve poter ampiamente esercitare tutti i diritti alla stessa appartenuti e, pertanto, deve poter accedere a tutti gli atti della stessa, contengano, o menomati di terzi.

Questo a maggior ragione quando egli palesi un proprio diritto da far valere nei confronti del terzo (si pensi alla ipotesi di violazione della legittima, nel concreto non dedotta) o nei confronti dell'altro contraente (ipotesi dedotta di verifica del rispetto dei parametri contrattuali da parte della Assicurazione).

Nel concreto, dunque, la comunicazione del nominativo del beneficiario e la documentazione del rendiconto dei rapporti contrattuali esistenti tra la dante causa dell'An. e la Me. S.p.A., sono indispensabili al fine di verificare il corretto adempimento, da parte della Me., nell'interesse della dante causategli impegni di polizza.

Nel nostro ordinamento, è previsto, nell'interesse superiore della giustizia, un più ampio obbligo di comunicazione di dati e informazioni relative a soggetti che non sono parti del giudizio stesso.

A tal proposito, si pensi alla citazione del teste e all'accompagnamento coattivo del teste per l'ipotesi di mancata comparizione che ne è lo strumento giudiziale di attuazione nonché al diritto della parte a prendere visione di documentazione rilevante in possesso di controparte o di terzi e all'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. che ne è lo strumento processuale di attuazione con la conseguenza.

A maggior ragione, un tale diritto, non può essere negato a chi, quale l'An., per effetto della successione, è parte del rapporto contrattuale, egli, infatti, per effetto della successione, è controparte contrattuale della assicurazione e anche, in qualche modo, del beneficiario delle polizze.

Pur non esistendo un diritto di accesso analogo a quello previsto dall'art. 119 D.Lgs. 385/1993 in materia bancaria, i generali principi di esecuzione secondo correttezza e buona fede del contratto impongono che controparte rilasci al deducente copia integrale della documentazione attinente ai contratti conclusi, senza omissioni o cancellazioni. In tal senso è la lettera dell'art. 1888 c.c. che prevede che l'assicuratore sia obbligato a rilasciare a richiesta e spese del contraente duplicati o copie della polizza (e dei documenti collegati alla stessa).

D'altra parte la stessa previsione dell'art. 24 lett. "f" decreto legislativo 196/2003, esclude la necessità del consenso del titolare dei dati personali, ove il trattamento degli stessi (e non la diffusione, nel concreto non configurabile in ragione dell'ambito di conoscenza del dato), sia necessario a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria: in tal caso, la valutazione circa la misura del bilanciamento tra contrapporti interessi coinvolti, risulta, infatti, già espressa, dal legislatore, con chiarezza, nell'articolo in commento.

Nel concreto.

L'An., lamenta la omessa comunicazione, da parte della resistente, dei rendiconti, degli importi liquidati in esecuzione delle polizze sottoscritte dalla sorella e dei nominativi dei beneficiari di dette polizze, al fine di "conoscere verificare, controllare ed eventualmente contestare la gestione dell'istituto assicurativo con riferimento alle polizze e al danaro conferito dalla dante causa".

La impresa di assicurazione convenuta, tuttavia, in risposta alla richiesta dell'An., ha comunicato i dati integrali e l'indennizzo, della polizza stipulata dalla sorella dell'An. con beneficiario eredi legittimi, individuati nell'odierno attore, ed ha comunicato copia delle polizze sottoscritte dalla sorella dell'An. con esclusione del dato relativo a terzo beneficiario diverso dal richiedente opponendo, in tal senso, normativa sul trattamento dei dati riservati.

Il rifiuto opposto dalla resistente, riguarda il dato delle polizze relativo ai beneficiari delle polizze oggetto di causa e il rendiconto con riguardo ai pagamenti effettuati in esecuzione delle polizze oggetto di causa.

L'omissione di tali dati rappresenta un ostacolo alla verifica del rispetto dei parametri contrattuali tra i quali non è seriamente discutibile rientri quello della liquidazione della polizza in favore dei soggetti indicati dalla de cuius controllo che risulta precluso dalla operata "oscurazione", sulle polizze, dei dati dei beneficiari e dalla mancata documentazione, da parte dell'assicurazione, del rendiconto dei rapporti.

I richiamati principi generali di esecuzione secondo correttezza e buona fede del contratto, dunque, impongono che la assicurazione rilasci, all'An., n.q., copia integrale della documentazione attinente ai contratti conclusi dalla dante causa senza omissioni o cancellazioni con la conseguenza che la operata mancata comunicazione integrale dei dati di polizza, configurano una violazione del diritto soggettivo dell'An.

Quindi, se non appare seriamente discutibile il diritto del contraente defunto (nella cui posizione subentra l'erede) di ricevere dalla controparte contrattuale, qualora ne avesse avuta la necessità, di ottenere copia integrale del contratto integrale e comprensivo delle indicazioni relative ai terzi beneficiari menzionati in contratto, allo stesso modo deve configurarsi, tale diritto, in favore dell'erede e in definitiva, la avvenuta cancellazione dell'indicazione del beneficiario dalle copie della documentazione rilasciate all'erede e la mancata comunicazione del rendiconto del rapporto, configura, da parte della convenuta, la violazione consapevole e volontaria di un vero e proprio diritto soggettivo rispetto alla dedotta esigenza di controllo da parte dell'An. che, nella mancata conoscenza del nominativo dei beneficiari, non è in condizione di valutare l'adempimento da parte della convenuta, degli obblighi contrattuali.

Ciò detto, la domanda va accolta.

Nella genericità della formulazione, va dichiarata la nullità della domanda dell'An. diretta ad ottenere il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute e al risarcimento danni.

Si compensano, tra le parti, le spese di lite in ragione della novità e della peculiarità della questione trattata.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda di An.Re. nei confronti di Me. S.p.S., accerta il diritto del ricorrente di ottenere copia integrale alle polizze n. (...); n. (...); n. (...); n. (...) con le indicazioni mancanti, sottoscritte da An.Mi., nonché il diritto dell'An. ad ottenere copia di rendiconti e delle informazioni relative alle eventuali liquidazioni dei rapporti tutti facenti capo a An.Mi. e alla convenuta;

- ordina alla Me. S.p.A. di comunicare copia integrale di detta documentazione ad An.Re., nel termine di 30 giorni dalla odierna pronuncia.

- Dichiara la nullità della domanda di risarcimento danni e pagamento somme.

- Compensa le spese di lite.

La presente pronuncia, resa tra le parti ex art. 281 sexies c.p.c., è parte integrante del verbale di udienza in pari data.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2012.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2012.

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