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La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca

La pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, oltre a non essere idonea di per sé a configurare una violazione del segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca ed estrinsecazione della libertà di pensiero previste dall'art 21 Costituzione e dall'art 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni ai parametri dell'utilità sociale alla diffusione della notizia, della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato.
(Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 22 febbraio 2008, n. 4603)






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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avvocato De. Re.El. citava in giudizio davanti al Tribunale di Pescara la societa' editrice Il. Me., Ca.Pi. e Ci.Ma., nelle rispettive qualita' di editore, direttore responsabile ed autore di un articolo apparso, il (OMESSO), sulla pagina locale del quotidiano (OMESSO), per ottenere il risarcimento dei danni derivati da tale articolo gravemente lesivo della sua onorabilita' e il pagamento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 17 del 1948, articolo 12. Con tale articolo era stata data la notizia della denuncia del De. Re. da parte di un cliente per il reato di infedele patrocinio. Il De. Re. lamentava in particolare l'omesso riscontro da parte del giornalista del fondamento di tale denuncia penale e la stessa divulgazione dell'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato.

Si costituivano i convenuti che chiedevano la dichiarazione di incompetenza del Tribunale de L'Aquila e comunque il rigetto nel merito della domanda del De. Re..

Il Tribunale di Pescara rigettava la domanda del De. Re. con sentenza (n. 694/01) del 30 maggio 2001. La sentenza veniva confermata in appello dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza n. 168/06 del 24 gennaio - 10 marzo 2006

Ricorre per cassazione il De. Re. affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la s.p.a. Il. Me. che deposita memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: accertamento dell'interesse sociale della notizia.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: illegittima formulazione del titolo e del sottotitolo.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica e giuridica.

Sino alle sue pronunce piu' recenti la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, lecito anche se in conflitto con diritti e interessi della persona ove sussistano i parametri dell'utilita' sociale alla diffusione della notizia, della verita' oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato, costituisce estrinsecazione della liberta' di manifestazione del pensiero prevista dall'articolo 21 Cost., e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (si veda Cassazione civile, sezione 1, n. 5259 del 18 ottobre 1984, Rv. 436990, e da ultimo Cassazione civile, sezione III, n. 15887 del 27 luglio 2007, Rv. 598667 secondo cui queste norme, a loro volta, trovano riferimento nella Costituzione europea, la quale, con una formula piu' vasta, prevede sotto il valore universale della liberta', all'articolo 2, 71, la liberta' di espressione e di informazione, formula questa, da interpretarsi secondo l'Addendum 22 al documento CIG 87/04 dell'agosto 2004, in conformita' dell'articolo 10 della CEDU, che prevede, al comma 2, limiti di ordine pubblico o di interessi fondamentali della persona, quali la salute, la reputazione o diritti fondamentali, come la dignita', la presunzione di innocenza, etc., anche tenendo presente che le Corti europee di Giustizia di Lussemburgo, con la sentenza 8 luglio 1999, C - 150/98, e di Strasburgo con la sentenza 21 gennaio 1999, Fressoz, considerano la liberta' di informazione come un patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli Stati dell'Unione e del Consiglio d'Europa).

In questa complessa prospettiva di carattere costituzionale vanno dunque valutate le censure mosse alla sentenza della Corte di appello di Roma.

Ricorda il ricorrente che la sentenza della Corte romana, ispirandosi al cosiddetto decalogo del giornalista tracciato dalla sentenza della Corte di cassazione 1 sezione civile, n. 5259 del 18 ottobre 1984 (Rv. 436989) ha basato la sua decisione sul riscontro delle tre condizioni fondamentali per ritenere legittimo l'eserci'zio del diritto di cronaca. Tali sono:

a) l'utilita' sociale dell'informazione;

b) la verita' (oggettiva o anche soltanto putativa, purche' frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti;

c) la forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioe' non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettivita', almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quel minimo di dignita' cui ha sempre diritto anche la piu' riprovevole delle persone, si' da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i piu' umani sentimenti.

Ritiene tuttavia il ricorrente che la Corte di appello non abbia compiuto un effettivo riscontro della sussistenza di tali condizioni e abbia reso una motivazione apodittica e tautologica.

Tale censura mossa alla motivazione della Corte di appello non si sostanzia in profili specifici idonei a evidenziarne la incongruenza o la insufficienza. Il ricorrente si limita infatti a negare che vi fosse nella specie un interesse pubblico alla notizia e d'altra parte lamenta la sottovalutazione del forte impatto del titolo dell'articolo tale da rendere subvalente la obiettivita' del contenuto del testo. Sotto il primo profilo la Corte di appello ha esplicitamente richiamato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l'interesse pubblico alla notizia e cioe' il comportamento ben noto e ampiamente discusso in sede locale del denunciante che gia' in precedenza aveva compiuto una eclatante protesta davanti al Tribunale provocando l'attenzione dei cronisti e del pubblico. La Corte ha anche richiamato esplicitamente il nesso fra tale clamorosa protesta e la pubblicazione della notizia della denuncia presentata nei confronti del De. Re. e del precedente difensore.

Quanto al secondo profilo la motivazione della sentenza impugnata ha messo ampiamente in evidenza il carattere neutrale del titolo e il contenuto obiettivo e assolutamente non denigratorio dell'articolo nel descrivere il comportamento professionale del De. Re.. La Corte ha esercitato il suo sindacato di merito correttamente ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimita' secondo la quale "con riguardo alla valutazione, spettante al giudice, del carattere diffamatorio di uno scritto, tale carattere non puo' essere escluso sulla base di una lettura atomistica dello stesso, dovendosi, invece, giudicare la portata offensiva non solo delle singole espressioni in esso contenute, ma dell'intero contesto" (Cassazione civile sezione 3 n. 9746 del 25 luglio 2000, Rv. 538773 sentenza nella quale si e' fatto derivare dal principio sopra riportato che, "anche in relazione al titolo di un articolo di stampa, il carattere offensivo va escluso non solo alla stregua della valutazione del titolo in se', ma anche del rapporto di esso con il contenuto dello scritto").

Su tali presupposti sembra evidente che la Corte, da un lato, ha ritenuto la legittimita' dell'esercizio del diritto di cronaca sotto il profilo dell'interesse della comunita' locale a conoscere la notizia e, d'altro lato, ha ritenuto di poter escludere qualsiasi intento denigratorio nei confronti del De. Re. essendo la cronaca ispirata all'intento di informare sul comportamento del denunciante con una oggettiva presa di distanza da esso e altresi' con un richiamo al corretto esercizio del mandato professionale. (Si legge infatti nell'articolo che l'avvocato De. Re. aveva fatto tutto quel che c'era da fare dal punto di vista processuale). Si tratta, in sostanza, di una valutazione di merito che non e' idonea a essere censurata in questa sede sotto l'indicato profilo del difetto o incongruita' logica della motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso il De. Re. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., rilevando che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare che, a prescindere dal carattere offensivo o diffamatorio della notizia, la divulgazione di atti coperti dal segreto istruttorio e' un atto contra legem idoneo a cagionare un danno risarcibile a favore del soggetto leso dalla pubblicazione. A tale proposito il ricorrente articola il seguente quesito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 366 c.p.c.: "Nel caso in cui la violazione di una norma di legge, preposta alla realizzazione di interessi pubblici ovvero estranei a quelli di un terzo, si riverberi negativamente in modo immediato e diretto nella sfera patrimoniale di costui, la condotta colposa e/o dolosa del suo autore integra la fattispecie dell'illecito civile. Nella fattispecie la violazione del segreto istruttorio da parte dei resistenti, non scriminata dall'interesse sociale alla divulgazione della notizia, consistendo comunque in una violazione di norma di legge con effetti negativi immediati e diretti nella sfera patrimoniale del ricorrente, a prescindere da ogni altra valutazione circa l'elemento psicologico della colpa e/o del dolo, obbliga gli autori a risarcire il danno". Il motivo di ricorso e' infondato.

In primo luogo va ribadito che la divulgazione, attraverso la sua pubblicazione in un articolo di stampa, della notizia relativa alla denuncia in sede penale da parte di un cittadino non costituisce reato di diffamazione qualora il giornalista, nel rispetto della verita' e della continenza, si limiti a riferire tale fatto, ponendosi, rispetto ad esso, quale semplice testimone, animato da dolus bonus e da ius narrandi. Non cosi', in caso di uso strumentale del fatto, ancora sub iudice, se il giornalista, attraverso arbitrarie integrazioni, aggiunte, commenti, insinuazioni, fotografie corredate da didascalie, fa apparire come vera o verosimile la notitia criminis (Cassazione penale, sezione 5, n. 12028 del 12 maggio 1999, Rv. 215038).

Ma il ricorrente, come si e' visto, ritiene che il suo diritto al risarcimento derivi anche dall'illegittimita' della pubblicazione della notizia perche' in contrasto con il divieto di pubblicazione di atti coperti dal segreto istruttorie ex articolo 114 c.p.p., e articolo 335 c.p.p., comma 3, e dalla potenzialita' lesiva di tale illegittimo comportamento nella sfera patrimoniale dell'indagato.

La Corte di appello ha rilevato la inammissibilita' di tale profilo di censura alla sentenza di primo grado, sollevato nella comparsa conclusionale in appello, perche' innovativo della causa petendi. Ha inoltre negato che la pubblicazione sulla stampa dell'iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato sia ex se lesiva della reputazione dell'indagato e ha fatto rilevare che la tutela penale accordata dall'articolo 684 c.p., non attiene alla sfera di riservatezza dell'indagato o dell'imputato ma alla protezione delle esigenze di giustizia inerenti al processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova.

I rilievi della Corte di appello appaiono fondati. Indiscutibilmente l'odierno ricorrente prospetta un diverso fatto costitutivo del risarcimento quando lamenta l'esercizio del diritto di cronaca in spregio dei suoi diritti fondamentali alla dignita' e reputazione personale e professionale o quando si riferisce invece alla illegittimita' della pubblicazione di un atto del procedimento penale soggetto a divieto di pubblicazione e che ha prodotto effetti lesivi alla sua sfera patrimoniale a prescindere dal contenuto diffamatorio o offensivo della pubblicazione (si veda per un utile confronto la sentenza della Corte di cassazione, sezione 3 civile, n. 14235 del 21 ottobre 2000, Rv. 541282, che considera fatto costitutivo della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa la natura offensiva dello scritto e conseguentemente ritiene un inammissibile mutamento del fatto costitutivo della pretesa l'allegazione, per la prima volta in grado di appello, di aspetti offensivi dello scritto non dedotti in primo grado). Come tale la deduzione di un diverso fatto costitutivo del risarcimento comporta la soggezione al controllo di compatibilita' con il disposto dell'articolo 345 c.p.c..

Per altro verso e' da escludere che la denuncia penale costituisca atto del processo penale soggetto a divieto di pubblicazione cosi' come la conseguente e automatica iscrizione della denuncia nel registro delle notizie di reato e' un atto estraneo a quelle finalita' di tutela del segreto investigativo che ne impedisce la pubblicazione. Sul punto il ricorrente non porta alcun riferimento normativo tale da far scattare il preteso collegamento fra illegittimita' della condotta e operativita' della norma costitutiva dell'azione generale di risarcimento. Diverso ancora e' il caso in cui attraverso il divieto di pubblicazione di atti del processo o di atti che comportano l'apertura di una fase preliminare del processo si persegua la tutela di soggetti particolarmente esposti alle ripercussioni lesive della propagazione della informazione su tali atti e fatti. Ma non e' questo il caso della pubblicazione avvenuta sulla pagina locale del quotidiano (OMESSO).

Conclusivamente va quindi affermato che la pubblicazione della notizia relativa alla presentazione di una denuncia penale e alla sua iscrizione nel registro delle notizie di reato, oltre a non essere idonea di per se' a configurare una violazione del segreto istruttorio o del divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di cronaca ed estrinsecazione della liberta' di manifestazione del pensiero prevista dall'articolo 21 Cost., e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche se in conflitto con diritti e interessi della persona, qualora si accompagni al rispetto dei parametri dell'utilita' sociale alla diffusione della notizia, della verita' oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 100,00, per spese, oltre spese generali e accessori di legge.


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