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Le telecamere negli spogliatoi sono vietate
Pubblicata il 01/12/2007
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NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30giugno 2003, n. 196 [1]);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 [2], in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1003482, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza;
VISTA la comunicazione del 19 gennaio 2007 con la quale la Regione carabinieri Veneto-Stazione di Lazise invitava questa Autorità a valutare la liceità del trattamento effettuato mediante un sistema di videosorveglianza da Villa dei Cedri S.p.a. (di seguito, la società), con sede in Lazise (Vr);
RILEVATO che la società gestisce uno stabilimento termale denominato "Parco Termale del Garda" (di seguito, Parco), nel quale risulta essere installato il sistema menzionato;
RILEVATO che tale sistema si avvale di due coppie di telecamere presenti negli spogliatoi maschili e femminili della piscina termale situata all'interno del Parco;
RILEVATO che i Carabinieri della Stazione di Lazise sono venuti a conoscenza delle modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza operante presso la società a seguito di una denuncia di furto avvenuto negli spogliatoi della piscina del Parco il 1° gennaio 2007;
RILEVATO che i Carabinieri, con verbale del 2 gennaio 2007, hanno acquisito una videocassetta "riportante le immagini del servizio di videosorveglianza degli spogliatoi";
RILEVATO che dalla successiva annotazione di polizia giudiziaria del 5 gennaio 2007, unita alla menzionata comunicazione inviata dai Carabinieri al Garante, risulta che le telecamere situate negli spogliatoi "puntavano oltre che nella zona adibita a guardaroba direttamente sugli utenti riprendendoli mentre si cambiavano ed immortalando spesse volte parti intime nude";
RILEVATO che, nonostante l'eventuale visibilità delle telecamere e la presenza, nei pressi, di alcuni cartelli riportanti una scarna informativa, il trattamento di dati personali in esame risulta comunque effettuato in violazione della riservatezza e della dignità delle persone interessate che frequentano il Parco (art. 2 del Codice [3]; v. pure Provv. generale cit., punti 2.1.e 4.1 [4].);
CONSIDERATO che il trattamento di dati personali da parte della società risulta altresì effettuato, allo stato degli atti, in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice[5]; v. pure Provv. generale cit., punto 2.3 [6]), atteso che i sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati lecitamente a tutela del patrimonio riprendendo eventualmente aree destinate a guardaroba, ma adottando in ogni caso idonei accorgimenti tecnici volti ad inibire riprese indebite di persone mentre utilizzano gli spogliatoi;
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), c)e d) del Codice [7], può, anche d'ufficio, vietare il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco e adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATA la necessità di vietare alla società, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, ulteriori trattamenti illeciti aventi ad oggetto i dati personali raccolti mediante il descritto sistema di videosorveglianza e di disporre, altresì, il blocco del trattamento dei dati già trattati ed eventualmente conservati, nelle more della definizione di eventuali altre attività di accertamento da parte delle competenti autorità, con conseguente possibilità, per la società, di procedere alla sola conservazione temporanea dei medesimi dati senza poter compiere ogni altra operazione di trattamento;
RILEVATO che va prescritto alla società di adottare modalità del trattamento conformi ai principi in materia di protezione dei dati, con piena osservanza delle prescrizioni formulate dal Garante nel citato provvedimento generale del 29 aprile 2004, anche per ciò che attiene all'informativa semplificata riportata in allegato al medesimo provvedimento;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice [8], chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di divieto e di blocco è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
RISERVATA la valutazione, con separato provvedimento, degli estremi per contestare un'idonea informativa agli interessati (art. 161 del Codice[9]);
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000[10];
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Villa dei Cedri S.p.a. il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza installato negli spogliatoi e dispone il blocco di quelli già trattati illecitamente ed eventualmente conservati;
ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), e 157 del Codice [11], prescrive a Villa dei Cedri S.p.a., in caso di eventuale ulteriore utilizzo lecito di sistemi di videosorveglianza, di trattare i dati personali in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento e in quello generale del 29 aprile 2004 adottando, in particolare, accorgimenti e necessarie misure volti ad evitare la ripresa delle persone presenti nei locali adibiti a spogliatoio e ad integrare l'informativa in termini almeno corrispondenti all'informativa semplificata riportata in allegato al medesimo provvedimento, e dandone preventiva comunicazione a questa Autorità.
Roma, 8 marzo 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli