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Newsletter n. 291 del 11 giugno 2007: " Assegni: maggiori garanzie per i consumatori"
Pubblicata il 15/06/2007
Ciò in quanto, al termine di accertamenti effettuati sia presso la società sia presso esercizi commerciali convenzionati individuati a campione, sono emersi alcuni casi di omessa o inidonea informativa alla clientela, nonché anomalie nella designazione dei responsabili del trattamento e tempi "indefiniti" di conservazione dei dati.
Il Garante ha così stabilito che l'esercente convenzionato che acquista dalla società un servizio denominato "garanzia assegni" (ossia un credito pro-soluto sorto in occasione di operazioni della clientela che abbia pagato con un assegno di conto corrente), prima di accettare l'assegno avuto in pagamento rivolge una interrogazione alla società telefonicamente o tramite pos, e comunica una serie di dati raccolti dal cliente, nominativo, estremi del documento di identità, numero di telefono, di conto corrente, numero dell'assegno, codici Abi e cab della banca. Queste informazioni, insieme ad altre provenienti dalle consultazioni di banche dati pubbliche e private (Cai, controllo protesti ecc.) sono raccolte dalla società e registrate nel proprio archivio informatico ed utilizzate per valutare il rischio dell'acquisto del credito. Terminati i controlli, il Garante ha prescritto alla società di individuare i termini entro i quali cancellare o trasformare in forma anonima i dati di cui non risulti più giustificata la conservazione. Le informazioni necessarie a gestire il servizio possono essere trattate, infatti, solo per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i termini di prescrizione delle azioni esercitabili a tutela del credito