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Non è penalmente sanzionata la condotta degli appartenenti ad agenzie private di investigazione che installino apparati di intercettazione ambientale tra presenti in autovetture private

Nessuna norma incriminatrice tutela la riservatezza delle persone che si trovino in un'autovettura privata sulla pubblica via, conseguendone che non è penalmente sanzionata la condotta degli appartenenti ad agenzie private di investigazione che installino apparati di intercettazione ambientale tra presenti in autovetture private. Infatti, le norme incriminatrici di cui agli articoli 617-623 del Cp tutelano solo la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni effettuate attraverso strumenti utilizzati per «comunicare a distanza» (telegrafo, telefono, comunicazioni informatiche o telematiche); l'articolo 615 bis del Cp, a sua volta, nel punire le interferenze illecite nella vita privata, fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 del Cp, e cioè l'abitazione o la privata dimora, mentre l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora; mentre è parimenti inapplicabile, riguardando il trattamento illecito dei dati personali, la normativa in tema di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196).(Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza del 18 marzo 2008, n. 12042)



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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1 - Il GUP di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'articolo 129 c.p.p. n.d.p. perche' i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro Ba. En. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o piu' ai sensi dell'articolo 623 bis c.p. e articolo 617 bis c.p.p., commi 1 e 2 o 3 o articolo 617 c.p., ed in taluna ipotesi anche con riferimento alla Legge n. 675 del 1996, articolo 35 per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.

Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.

2 - Il ricorso e' infondato.

L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.

In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la liberta' morale delle persone, individuabile in rapporto o all'"ambiente" o agli "strumenti di comunicazione".

Agli "strumenti di comunicazione" si rapportano il titolo dell'articolo 617 c.p. "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" e la frase recata dall'articolo 617 bis c.p. "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".

La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti.

L'articolo 617 c.p. e segg., introdotti con Legge n. 98 del 1974 tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. L'articolo 617 quater c.p., articolo 617 quinquies c.p., articolo 617 sexies c.p. aggiunti dalla Legge n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioe' strumenti nuovi. Infine l'articolo 623 bis c.p., estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati".

In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 e 623 c.p., e' quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza.

Invece la riservatezza di "notizie" ed "immagini" che si rapporta all'"ambiente" e' tutelata nell'articolo 615 bis c.p., introdotto dalla citata Legge n. 98 del 1974, articolo 1 con il titolo "interferenze illecite nella vita privata".

La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., e cioe' l'abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non e' ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - CED 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilita' delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601).

Ne' ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (Legge n. 675 del 1996 - Decreto Legislativo n. 196 del 2003) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilita' di acquisizione di qualsiasi dato riservato.

E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.

La sentenza risulta dunque incensurabile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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