Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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La responsabilità da tardiva diagnosi ed il danno da perdita di chance.

La condotta del medico risulta essere censurabile allorquando in presenza di circostanze rivelatrici di una incertezza clinica, per i quali la scienza medica imporrebbe ulteriori accertamenti, lo specialista ometta di prescriverli.

Si pensi, ad esempio, al comportamento del ginecologo che, a fronte di una sintomatologia che induce il sospetto di una neoplasia al seno, non sottoponga tempestivamente la paziente ad ulteriori accertamenti.

In detti casi, gli esiti della condotta soprassessoria del professionista possono condurre a due opposti risultati: da un canto, ove sia dimostrato che la condotta omissiva abbia prodotto esiti negativi sul paziente, il professionista incorre in colpa medica; dall’altro, ove sia provato che la condotta omissiva non ha avuto incidenza causale sul decorso clinico o che, comunque, anche se diagnosticato tempestivamente non avrebbe modificato in modo apprezzabile le aspettative di vita del paziente, al professionista non potrà essere addebitato alcunché.

Nel primo caso, la lesione dell’interesse alla integrità fisica e psichica della paziente, così come previsto dall’art.32 Cost., risulta menomata per cause legate al fattore tempo, ed è da considerarsi fonte di danno risarcibile.

Trattasi del danno da perdita di chance cosiddetta oppositiva, che nel campo sanitario consiste nella probabilità di guarigione o di sopravvivenza rispetto al risultato sperato (da ciò la definizione di oppositiva stante la perdita della possibilità di opporre la condotta sperata).

Nell’ambito medico la perdita di chance, già da tempo impiegata nel diritto del lavoro, era stata inizialmente ritenuta di dubbia applicazione secondo la considerazione per cui non era risarcibile il danno non patrimoniale nell’ambito dei rapporti contrattuali; orientamento poi superato dalla celebre sentenza della Suprema Corte (sent. n.26972/2008), con la quale si è ammessa la risarcibilità ex art.2059 c.c. ove si tratti, anche nei rapporti contrattuali, di lesione di interessi costituzionalmente protetti.

Ne consegue che costituisce oggi fonte dell’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale nei confronti del paziente, l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale che, se adeguatamente scoperto per tempo, avrebbe consentito di sopravvivere o quantomeno di rallentare il decorso clinico degenerativo della patologica.

Tale perdita è più grave in tutti i casi in cui la tempestiva diagnosi avrebbe garantito o aumentato notevolmente le possibilità di cura o l’aspettativa di vita.

Nell’esempio iniziale del ginecologo che rimanda a data da destinarsi gli accertamenti clinici necessari, il ritardo (fattore tempo) è incompatibile con la condotta che ci si attende dal professionista qualificato (combinato disposto degli artt.1176 c.2 e 2236), sul quale, in virtù del rapporto contrattuale complesso intercorrente con il paziente, grava l’obbligo di adottare tutte quelle precauzioni protettive in favore del paziente.

Per quanto attiene all'onere della prova della perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione) ritiene che “il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di chance, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza diretta e immediata”.

La prova dell’astratta esistenza della sola possibilità di aver perduto la chance, desunta attraverso il calcolo probabilistico, è sufficiente a dimostrare l’esistenza del danno, mentre la quantificazione dello stesso in via equitativa deve essere provata dimostrando l’idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente la consecuzione del risultato sperato e andato perso.

 

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