Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Le novità in tema di responsabilità medica introdotte dal d.l. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi).

Dalla depenalizzazione alla responsabilità extracontrattuale.

L’emanazione del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutele della salute”, meglio conosciuto come “Decreto Balduzzi”, convertito, con modificazione, nella legge n. 189 dell’8 novembre 2012, ha apportato rilevanti modifiche in tema di responsabilità professionale medica.

In questo senso, l’articolo 3, comma 1, legge di conversione espressamente prevede: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Dalla lettura della norma in esame si evince che nel momento in cui il sanitario, nello svolgimento della propria attività professionale, si attiene alle cd. guidelines e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sul profilo della responsabilità penale si esclude la rilevanza della colpa lieve del medico. Si assiste, quindi, alla cosiddetta “depenalizzazione” della pena in caso in cui il grado di colpa del medico fosse attribuito alla colpa lieve.

Tale ricostruzione è confermata dalle prime pronunce della Corte di Cassazione che hanno annullato con rinvio  condanne per errore medico a carico di personale medico. Tuttavia, uno dei problemi principali riguarda l’individuazione delle linee guida, in quanto la legge nulla dice in relazione ai parametri da seguire per la determinazione di esse.

Mentre da un lato si assiste a una depenalizzazione della responsabilità penale, dall’altro lato, sotto il profilo civilistico, si assiste a un cambiamento ancor più significativo, ovvero il primo comma dell’art. 3 della legge di conversione richiamando l’art. 2043 del c.c. fa dedurre un  passaggio dalla responsabilità contrattuale (prevista ai sensi dell’art. 1218 e s.s. c.c.) ad una responsabilità extracontrattuale.

Tale passaggio è decisamente significativo, innanzitutto perché pare superare la consolidata giurisprudenza che aveva da sempre attribuito alla responsabilità professionale medica una responsabilità di tipo contrattuale, nell’ottica di salvaguardare e rinforzare la parte “debole” del rapporto, ovvero il paziente, sul presupposto di un onere probatorio più favorevole all’attore; è sufficiente che il paziente - creditore dimostri la fondatezza del proprio diritto, dell’esigibilità della prestazione e della mancanza di essa, mentre il medico-debitore ha l’onere di dimostrare di aver adempiuto diligentemente (nel caso del medico si richiede un tipo di diligenza cd “qualificata” ex art. 1176, 2 co. c.c.) o di non aver potuto adempire per causa a lui non imputabile. Pertanto, in tema di responsabilità contrattuale, l’onere di provare ricade essenzialmente sul medico.

Situazione diversa in caso di responsabilità extracontrattuale. L’onere probatorio ricade essenzialmente sul creditore – paziente, che dovrà provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al debitore – medico, ovvero dovrà provare il cd. nesso eziologico. Dalla lettura della norma, si deduce che la responsabilità extracontrattuale o aquiliana verrà applicata esclusivamente in caso di “colpa lieve” del medico, in coordinamento alla depenalizzazione sul profilo penale.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 738 UTENTI