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Natura della responsabilità civile del medico e ricadute in termini di onere della prova.
La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l'integrità psico-fisica di un soggetto.
La responsabilità civile del medico ricorre quando siano lesi la vita o l’integrità psico-fisica di un soggetto.
Il danneggiato può agire per ottenere l’integrale risarcimento dei danni sia nei confronti della parte, pubblica o privata, con la quale ha instaurato il rapporto giuridico sia nei confronti del medico - dipendente o convenzionato - che materialmente abbia determinato l’evento dannoso.
L’obbligazione del medico ad una determinata prestazione può derivare da un contratto d’opera intellettuale, da un contratto di lavoro subordinato oppure, ancora, può avere origine non contrattuale (situazione di urgenza; incarico conferito da una P.A. per pubblico interesse; rapporto in favore di un terzo beneficiario, come nel caso dei familiari che affidino la cura del proprio congiunto incapace di intendere e di volere alla cura di un medico di fiducia). In quest’ultima ipotesi rileva, anche ai fini del risarcimento, la lesione del diritto (assoluto e protetto costituzionalmente all’art. 32) al bene salute.
La violazione del diritto di credito da luogo alla responsabilità contrattuale, la violazione del diritto assoluto da origine alla responsabilità extracontrattuale.
Chi ha subito un danno a causa di una condotta illecita del medico chirurgo, può agire per il risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale; la scelta di quale delle due azioni esercitare, quando concorrano entrambi i presupposti, è rimessa alla valutazione discrezionale.
In questa materia, anche se vi è un preesistente rapporto giuridico con il medico - per cui sia configurabile una prospettazione in termini di responsabilità contrattuale - sarà di regola compresente anche la responsabilità extracontrattuale, in quanto i diritti che possono essere pregiudicati sono quelli primari ed assoluti dell’individuo (vita ed integrità psicofisica) al rispetto dei quali chiunque è tenuto. Si cumulano, in tale sede, l’obbligazione giuridica assunta con il contratto e l’obbligazione generale che si ispira al principio del neminem laedere.
La differenza pratica tra le due forme di responsabilità è notevole e si riflette – oltre che sui termini della prescrizione - sull’onere della prova.
In materia extracontrattuale, la regola è che l’attore abbia l’onere di provare il fatto illecito. Vale a dire, non solo l’evento dannoso ma anche la colpevolezza (dolo o colpa) nella condotta dell’autore del danno ed il relativo nesso causale.
Nella responsabilità contrattuale, invece, all’attore è sufficiente provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva il suo diritto di credito ed è sul debitore convenuto in giudizio che ricade l’onere della prova di dimostrare - se vuole andare esente da responsabilità - che l’inadempimento dell’obbligazione sia dovuto a causa a lui non imputabile (1218 c.c.): vi è un’inversione dell’onere della prova.
Come in precedenza evidenziato, la particolare natura della materia consente di cumulare le due azioni ponendo il paziente danneggiato in una condizione di sicuro vantaggio.
Le vicende di malasanità rappresentano un evento certamente delicato per tutti i soggetti che sono chiamati ad affrontarle per garantire a chi le ha subite un giusto risarcimento. Per questa ragione è essenziale affidarsi ad un Centro specializzato che sia in grado di fornire tutta l’assistenza qualificata di cui si ha bisogno.
Diagnosi errata o ritardata, negligenza o imperizia da parte del medico o della sua equipe, intervento mal riuscito o tardivo, errata somministrazione di farmaci; questi e molti altri fattori contribuiscono a modificare il successo della causa.
A queste ed a tante altre domande è necessario dare una risposta prima di procedere nei confronti del medico o della struttura ospedaliera e per farlo è necessario affidarsi ad un team di medici-legali, medici specializzati ed avvocati di indubbia esperienza.
Affinché tu possa prendere coscienza della complessità delle tematiche coinvolte e della elevata qualità che i professionisti da te scelti devono avere, pubblichiamo di seguito una breve guida che potrà aiutarti anche a comprendere meglio i tuoi diritti.
Inoltre giova precisarsi che la responsabilità medica si articola attraverso due categorie generali: quella del medico e del personale sanitario e quella della struttura sanitaria.
La consolidata giurisprudenza ha chiarito che il rapporto tra paziente e struttura sanitaria (personale medico-infermieristico o tecnico sanitario) abbia natura contrattuale: fin da quando il paziente si reca presso la struttura sanitaria privata o pubblica per ottenere cure e assistenza medica la struttura sanitaria è tenuta ad assicurare e garantire tutte le prestazioni necessarie, quelle mediche, quelle extra-mediche (quali, ad esempio, la somministrazione di medicinali, la predisposizione di attrezzature tecniche adeguate, ecc.).
Lo stesso vale per il medico dipendente della struttura: a prescindere dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto obbligatorio insorto tra le parti, gravano sul professionista tutta una serie di obblighi di comportamento e di protezione nei confronti del paziente in virtù del semplice principio di affidamento posto dal paziente nella professionalità del medico.
Le conclusioni sopra esposte valgono non solo per il medico-dipendente ma anche per il medico-libero professionista che conclude un contratto d'opera intellettuale con il paziente.
Perché possa ritenersi un medico responsabile dei danni patiti da un paziente è necessario provare la violazione da parte del sanitario delle regole della tecnica medica esigibili al momento della esecuzione della prestazione sanitaria (diagnosi non corretta, intervento chirurgico non eseguito correttamente, omessa informazione del paziente, ecc..). La sua condotta deve rilevare in termini di negligenza, imperizia, imprudenza.
Per formulare questo giudizio deve farsi riferimento al dovere di diligenza, ovvero verificare la correttezza della condotta tenuta dal medico, tenuto conto anche della difficoltà della specifica prestazione richiesta e del grado di perizia richiesta. Viene in rilievo l’art.1176, comma 2, c.c. e la figura della c.d. responsabilità del buon professionista, ovvero di colui che applica le regole della tecnica medica e la strumentazione adeguata all’attività da compiersi, come figura diversa rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia, richiesta al debitore generico privo delle conoscenze specialistiche tipiche dei professionisti.
- Inoltre viene in rilievo la violazione del dovere di diligenza, anche la condotta imprudente e imperita è fonte dell’obbligo risarcitorio, limitatamente ai soli casi per i quali la prestazione medica eseguita può qualificarsi come routinaria e non richiede, quindi, l’adozione di soluzioni tecniche di particolare difficoltà (come possono essere, a titolo esemplificativo, interventi chirurgici di notevole complessità, diagnosi non ancora pacificamente definite dalla letteratura medica ecc…).
Quanto all’onere della prova, occorre precisare che chi intende agisce per far valere un suo diritto deve conoscere e rispettare specifiche regole che sovrintendono alla prova dei fatti che si pongono a fondamento delle proprie pretese.
Questa regola generale assume un rilievo particolare nell’ambito della responsabilità medica, dato che l’obbligazione professionale del medico nei confronti del paziente è da intendersi quale obbligazione di mezzi (e non di risultato).
Partendo dalle regole generali in materia di obbligazioni, la giurisprudenza di legittimità ritiene che qualora il creditore decida di agire per il risarcimento del danno o per il corretto adempimento dell’obbligo contrattuale, a lui spetti l’onere di provare la fonte negoziale o legale del diritto che assume essere stato leso, nonché la mera specificazione dell’inesatto o incompleto adempimento del debitore.
In applicazione di tali principi, si ritiene che in capo al paziente-creditore sia posto l’obbligo di provare il contratto o il contatto sociale con il medico o con la struttura sanitaria e l’aggravamento della sua situazione patologica per effetto dell’intervento, allegando l'inadempimento del medico che sarebbe idoneo a produrre il danno lamentato: il paziente non deve quindi dimostrare l'errore diagnostico o terapeutico secondo la conoscenza specifica del buon professionista esperto di settore; deve solo contestare la natura colposa dell'attività medica secondo le cognizioni conosciute dal non-professionista.
Il medico e la struttura sanitaria dovranno, dal canto loro, provare l'inesistenza dell'inadempimento, ovvero che la prestazione è stata eseguita diligentemente e gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile che ha, di fatto, interrotto il nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato.
In altri termini, il medico dovrà compiutamente:
a) dimostrare lo standard generale di diligenza richiesto al buon professionista nelle situazione nella quale lui si è trovato ad operare (art. 1176, 2º co., c.c.);
b) dar prova, sulla base dell’assunto precedente di cui alla lettera a), che la sua condotta in concreto è stata conforme alla regola dell’arte.
In altri termini, per sottrarsi al risarcimento il medico e la struttura sanitaria dovranno provare la mancanza di colpa e, quindi, che la condotta effettivamente prestata è pienamente conforme a quella imposta dalla tecnica medica vigente al momento dell’intervento.
Tanto si rende necessario in aderenza al principio giurisprudenziale di vicinanza della prova, a mente del quale non può essere posto sul paziente non conoscitore della tecnica medica, l’obbligo di provare circostanze e fatti di stretta competenza del professionista.
Con l’ovvio corollario che proprio da tale principio ne discende la responsabilità medica ogni qualvolta nel processo emergano lacune legate alla non corretta formazione della cartella clinica: tali episodi, ancorché di ostacolo all’accertamento della verità processuale, non sempre sono sufficienti a fondare la responsabilità del medico, non potendo gravare sul paziente ignaro dei fatti e di scienza, lo smarrimento o l’incompleta formazione della cartella.
Nei casi in cui il medico si trovi ad affrontare casi di particolare difficoltà (si veda l’art. 2236 c.c.), non opererà alcuna presunzione giuridica di verificazione del nesso di causalità tra l’intervento sanitario e il danno lamentato, sicché il paziente creditore dovrà necessariamente provare che la condotta tenuta dal personale sanitario era concretamente inidonea allo scopo, mentre il medico dovrà dimostrare l’eventuale carattere complesso dell’intervento prestato.
In ogni caso, il medico sarà ritenuto responsabile laddove, alla luce delle regole probatorie richiamate, possa ritenersi più probabile che no che la condotta tenuta dal medico è stata la causa dell’evento dannoso.