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Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medica.
Il diritto di richiedere un risarcimento del danno, derivante da responsabilità medica, è limitato nel tempo: si estingue se il titolare non lo esercita per un periodo determinato dalla legge secondo i casi.
Il diritto di richiedere un risarcimento del danno, derivante da responsabilità medica, è limitato nel tempo: si estingue se il titolare non lo esercita per un periodo determinato dalla legge secondo i casi. I diritti disponibili - qual è il diritto al risarcimento del danno (sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale) - sono, infatti, soggetti a prescrizione.
L’azione esercitata per ottenere il risarcimento del danno contrattuale è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni (2946 c.c.). Quella esercitata per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale è sottoposta dall’art. 2947 c.c. ad un termine più breve di regola quinquennale.
I più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale. Pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento, sarà decennale non solo nei casi in cui ci sia un vero e proprio contratto (ad esempio se il paziente si rechi presso uno studio privato per sottoporsi a visita specialistica o presso una clinica privata per subire un intervento chirurgico), ma anche quando si un configuri un cd. “contatto sociale” (che si instaura, ad esempio, tra il paziente e la struttura pubblica).
E' importante precisare come la prescrizione decorra, ai sensi dell’art. 2935, “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e quindi dal momento in cui l’evento dannoso viene ad esistenza o si appalesa come tale.
Nell’ambito della responsabilità medica, in particolare, il computo del termine di prescrizione deve, di norma, cominciare dal giorno in cui si sia verificata la lesione (intervento chirurgico sbagliato, dimissione dall’ospedale con diagnosi errata ecc…). Non così se il paziente non si accorga immediatamente del danno subito: in tal caso il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili a quella specifica prestazione medica.