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Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (in Suppl. ordin. alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186). -- Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.


Preambolo
 
 
Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947.
DECRETO [1/2]
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno.
Preambolo
TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE
TESTO UNICO [2/2]
TITOLO I
Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria.
Capo I
Organizzazione dei servizi e degli uffici.
Articolo 1
-- La tutela della sanità pubblica spetta al ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.
I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del ministro per l'interno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 2
-- Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità.
Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.
Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.
Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 3
-- I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 4
-- All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.
E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.
I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 5
-- Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli art. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.
TESTO UNICO [2/2]
Capo II
Della direzione generale della sanità pubblica.
Articolo 6
-- La direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti al servizio della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 7
-- L'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:
1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
3. lavoratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
8. biblioteca e museo.
Con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.
Il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 8
-- Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 9
-- I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione.
Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 10
-- Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.
La misura delle tasse predette è determinata con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
L'importo delle tasse è devoluto all'erario.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 11
-- Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
L'istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal ministro per l'interno, di concerto con quello delle finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa.
TESTO UNICO [2/2]
Capo III
Del consiglio superiore di sanità.
Articolo 12
-- Il consiglio superiore di sanità è composto:
di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;
di un biologo;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;
di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;
di un farmacologo;
di un consigliere di Stato;
di una persona esperta nelle scienze agrarie;
di una persona esperta nelle materie amministrative;
di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene;
di un rappresentante del partito nazionale fascista, uno dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della Croce Rossa italiana e uno dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale fascista e da ciascuno degli enti predetti.
Essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Fanno inoltre parte del consiglio stesso:
il direttore generale della sanità pubblica;
il direttore generale dell'amministrazione civile;
il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
il direttore generale dell'istruzione superiore;
il direttore generale degli italiani all'estero;
un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro per le colonie;
un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro per le corporazioni;
il tenente generale medico, capo del corpo sanitario militare;
il tenente generale medico, direttore centrale della sanità militare marittima;
il capo dell'ufficio centrale di sanità della regia aeronautica;
il presidente del comitato medico del consiglio nazionale delle ricerche;
il primo presidente della corte d'appello della capitale;
il direttore generale della marina mercantile;
il presidente dell'istituto centrale di statistica;
il capo dell'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato;
il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
il direttore generale della bonifica integrale;
il colonnello veterinario capo del corpo e del servizio veterinario militare;
un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.
Il ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice-presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.
E' in facoltà del ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.
Il ministro per l'interno designa a segretario del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 13
-- Il consiglio superiore di sanità:
1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanità pubblica;
2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;
3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 14
-- Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio:
a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica;
b) sull'elenco dei colori nocivi;
c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e nei modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;
d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;
e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più province e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;
f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;
g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;
h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.
E' in facoltà del ministro per l'interno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 15
-- Il consiglio superiore di sanità si divide in quattro sezioni.
Alla composizione del consiglio si provvede con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei membri nelle medesime.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 16
-- Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.
Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.
Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.
TESTO UNICO [2/2]
Capo IV
Del consiglio provinciale di sanità.
Articolo 17
-- Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:
a) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
b) una persona esperta nelle materie amministrative;
c) una persona esperta nelle scienze agrarie;
d) il segretario federale del partito nazionale fascista;
e) il medico provinciale;
f) il veterinario provinciale;
g) l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;
h) il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo;
i) l'ufficiale sanitario del capoluogo;
l) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.
I componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 18
-- Il consiglio provinciale di sanità:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 19
-- Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:
a) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
b) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;
c) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;
d) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;
e) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;
f) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
g) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;
h) sulle piante organiche delle farmacie;
i) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;
l) sulla conferma e la dimissione degli uffici sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinati contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;
m) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;
n) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.
E' in facoltà del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 20
-- Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.
TESTO UNICO [2/2]
Capo V
Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanità
e ai consigli provinciali di sanità.
Articolo 21
-- Il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per l'interno ed il prefetto.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli art. 16 e 20.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanità.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 22
-- E' in facoltà del ministro per l'interno o del prefetto di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 23
-- Ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello Stato, può venire assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
Ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VI
Dell'ufficio sanitario provinciale.
Sezione I
Del medico provinciale.
Articolo 24
-- Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:
a) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;
b) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;
c) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario ed agli esercenti non autorizzati;
d) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;
e) dà parere su progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;
f) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;
g) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;
h) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;
i) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;
l) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;
m) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.
Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 25
-- Nelle province, dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione II
Del veterinario provinciale.
Articolo 26
-- Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:
a) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;
b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;
c) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica;
d) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;
e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;
f) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;
g) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 27
-- Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano.
Nelle province dove manchi il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina, o ad un componente veterinario del consiglio provinciale di sanità.
TESTO UNICO [2/2]
Sezione III
Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti.
Articolo 28
-- Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità.
Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.
Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.
Al servizio sanitario di frontiere ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal ministero dell'interno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 29
-- Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.
Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso.
Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 30
-- Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.
Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 31
-- Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 32
-- Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.
Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato di animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.
Debbono proibire del pari l'uscita dal regno di animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.
La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.
E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.
Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.
I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.
TESTO UNICO [2/2]
Capo VII
Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza
igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.
Sezione I
Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.
Articolo 33
-- I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.
Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.
Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.
Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 34
-- L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.
Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.
Il concorso può essere indetto per singoli comuni quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o anche di comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.
Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:
a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;
b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 35
-- Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.
Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 36
-- Il ministero dell'interno nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi ad una stessa commissione.
La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.
E' in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.
Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.
In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.
Le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto; se il giudizio della commissione riflette concorsi di più province, il riparto per provincia è fatto con provvedimento del ministro per l'interno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 37
-- La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.
Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.
Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.
I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 38
-- L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.
La formula della promessa è la seguente:
«Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.
«Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria».
Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:
«Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.
«Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri dei mio ufficio.
«Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria».
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 39
-- Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.
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Articolo 40
-- L'ufficiale sanitario:
a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;
b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;
c) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
d) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
e) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia delle autorità superiori;
f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 41
-- Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale di sanità.
Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, già attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro per l'interno.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 42
-- Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.
La misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno.
La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 43
-- Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.
La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare complessivo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 44
-- Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:
a) la censura;
b) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;
c) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;
d) la revoca;
e) la destituzione.
Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.
TESTO UNICO [2/2]
Articolo 45
-- Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.
Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.
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Articolo 46
-- In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.
La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.
La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.
All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.
L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.
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Articolo 47
-- L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.

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