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Ordinamento dei servizi ospedalieri

Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128

SANITA', SANITARI, ECC. (GENERALITA')
Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 104, del 23 aprile). -- Ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera;
Visti gli articoli 40 e 41 della legge predetta, concernenti la delega al Governo della Repubblica ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate ed i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
 
Capo I
SERVIZI OSPEDALIERI
SOVRAINTENDENZA E DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 1
Servizi ospedalieri.
I servizi ospedalieri si distinguono in:
a) servizi igienico-organizzativi;
b) servizi di diagnosi e cura;
c) servizi amministrativi e generali.
In ogni ente ospedaliero sono istituite una direzione sanitaria e una direzione amministrativa, dipendenti dal presidente del consiglio di amministrazione.
Le due direzioni attuano le direttive del presidente e del consiglio di amministrazione, coordinando reciprocamente le rispettive competenze.
Negli enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali è istituita la sovraintendenza sanitaria.
 
 
Articolo 2
Direzione sanitaria.
La direzione sanitaria cura l'organizzazione tecnico-sanitaria ed il buon andamento igienico-sanitario dei servizi ospedalieri.
La direzione sanitaria dispone dei seguenti servizi, articolabili organicamente a seconda delle dimensioni dell'ospedale:
a) segreteria;
b) ufficio statistica ed organizzazione sanitaria;
c) archivio clinico e biblioteca medica;
d) servizi di assistenza sanitaria e sociale;
e) ufficio per l'organizzazione dei servizi del personale sanitario, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari.
Dipendono dalla direzione sanitaria, a seconda delle esigenze del servizio, i vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari.
 
 
Articolo 3
Direzione amministrativa.
La direzione amministrativa provvede alla gestione dell'ente ospedaliero, sulla base delle direttive impartite dal presidente del consiglio di amministrazione, sotto i profili giuridico ed economico.
I servizi amministrativi dipendono dalla direzione amministrativa ed assolvono le funzioni previste dal successivo art. 49.
 

Capo II
SERVIZI IGIENICO-ORGANIZZATIVI
Articolo 4
Attribuzioni del sovraintendente sanitario.
Il sovraintendente sanitario dirige e coordina ai fini igienico-organizzativi l'attività dell'ente che comprende più ospedali e ne risponde al presidente. Da lui dipendono i direttori sanitari dei singoli ospedali. Egli è preposto a tutto il personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ente.
In particolare il sovraintendente sanitario: interviene alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo, del quale deve farsi menzione nel verbale delle deliberazioni; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistici; redige il rapporto sanitario annuale; coadiuva, ai fini igienico-sanitari, l'amministrazione nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi ospedalieri, promuovendo a tal fine studi su problemi specifici; promuove e coordina iniziative nel campo della medicina sociale, preventiva e riabilitativa e in quella dell'educazione sanitaria; impartisce direttive di massima ai direttori sanitari dei singoli ospedali, dei quali trasmette al presidente del consiglio di amministrazione le proposte e le comunicazioni unitamente al proprio parere; convoca e presiede il consiglio sanitario centrale e cura la trasmissione dei verbali al consiglio di amministrazione; è tenuto a partecipare, con i direttori sanitari, alle iniziative di coordinamento con le attività delle altre istituzioni sanitarie locali.
In caso di assenza o di impedimento, il sovraintendente sanitario è sostituito dal direttore sanitario con maggiore anzianità di nomina.
 
 
Articolo 5
Attribuzioni del direttore sanitario.
Il direttore sanitario dirige l'ospedale cui è preposto, ai fini igienico-sanitari, e ne risponde al presidente o al sovraintendente sanitario, ove esista.
Il direttore sanitario promuove e coordina le iniziative nel campo della medicina preventiva e riabilitativa, della medicina sociale e dell'educazione sanitaria; propone iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale da lui dipendente; sottopone al presidente del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale gli schemi di norme interne per l'organizzazione dei servizi tecnico-sanitari, stabilisce in rapporto alle esigenze dei servizi l'impiego, la destinazione, i turni e i congedi del personale sanitario, tecnico, ausiliario ed esecutivo addetto ai servizi sanitari dell'ospedale cui è preposto in base ai criteri fissati dall'amministrazione, dandone comunicazione alla direzione amministrativa ed al sovraintendente ove esista; ha la vigilanza sul personale che da lui dipende anche dal punto di vista disciplinare; propone alla amministrazione le sostituzioni temporanee del personale sanitario; promuove l'attività culturale, scientifica e didattica nell'ospedale; vigila sull'archivio delle cartelle cliniche, raccoglie ed elabora i dati statistici sanitari e presenta al presidente o al sovraintendente, ove esista, la relazione annuale sull'andamento sanitario dell'ospedale; propone all'amministrazione, d'intesa con i primari ed i responsabili dei servizi sanitari, l'acquisto e la scelta degli apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari previo parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale quando prescritto; esprime parere, ai fini sanitari, circa le trasformazioni edilizie; vigila sulle provviste necessarie per il funzionamento sanitario dell'ospedale e per il mantenimento dell'infermo; controlla la regolare applicazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie; cura la sollecita trasmissione alle autorità competenti delle denunce delle malattie contagiose riscontrate in ospedale e di ogni altra denuncia prescritta dalle disposizioni di legge; rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale; presiede e convoca il consiglio dei sanitari.
Il direttore sanitario, negli enti nei quali non esista il sovraintendente sanitario, assume le attribuzioni e i poteri per questo ultimo stabiliti nell'articolo precedente.
Negli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 250, le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad un primario di ruolo.
 
 
Articolo 6
Attribuzioni del vice direttore sanitario e dell'ispettore sanitario.
Gli ospedali generali regionali e gli ospedali provinciali con più di 800 posti-letto devono prevedere in organico almeno un posto di vice direttore sanitario.
Il vice direttore sanitario espleta le mansioni a lui delegate dal direttore sanitario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
I vice direttori sanitari e gli ispettori sanitari coadiuvano il sovraintendente ed i direttori sanitari nell'espletamento delle rispettive attribuzioni.
L'ispettore sanitario assolve gli incarichi demandatigli dal direttore sanitario e, in assenza di questi, dal vice direttore sanitario.
 

Capo III
SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA
Sezione I
Norme generali.
Articolo 7
Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti.
L'organizzazione sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni, sezioni e servizi speciali.
La divisione è diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da assistenti.
Il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione o servizio, ha la responsabilità dei malati, definisce i criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti, pratica direttamente sui malati gli interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino oltre il tempo strettamente necessario agli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la dimissione degli infermi, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale; inoltra, tramite la direzione sanitaria, le denunce di legge; pratica le visite di consulenza richieste dai sanitari di altre divisioni o servizi; dirige il servizio di ambulatorio, adeguandosi alle disposizioni ed ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la preparazione ed il perfezionamento tecnico professionale del personale da lui dipendente e promuove iniziative di ricerca scientifica; esercita le funzioni didattiche a lui affidate.
L'aiuto collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti; ha la responsabilità delle sezioni affidategli e coordina l'attività degli assistenti; risponde del suo operato al primario.
L'aiuto sostituisce il primario in caso di assenza, impedimento o nei casi di urgenza. Tra più aiuti della stessa divisione o dello stesso servizio la sostituzione del primario spetta all'aiuto con maggiori titoli.
L'assistente collabora con il primario e con l'aiuto nei loro compiti; ha la responsabilità dei malati a lui affidati; risponde del suo operato all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei casi di urgenza.
In caso di assenza o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente di turno.
Ai fini delle sostituzioni di cui ai commi precedenti, l'amministrazione, all'inizio di ogni anno, formula per ciascuna divisione o servizio e in relazione ai titoli posseduti da ciascun aiuto o assistente, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti dalla legge per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria dei predetti sanitari.
La direzione sanitaria, sentiti i primari interessati e il consiglio dei sanitari, assicura la continuità dell'assistenza medica per divisione o gruppi di divisioni affini con l'organizzazione di un servizio di guardia e, per casi particolari, di pronta disponibilità adeguata ai bisogni ed alle peculiarità delle prestazioni nonchè al tipo ed alla organizzazione dell'ospedale.
 
 
Articolo 8
Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura.
La dotazione organica del personale medico addetto alle divisioni e servizi di diagnosi e cura deve prevedere:
un primario;
un aiuto fino a due sezioni;
almeno un assistente per sezione.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere:
un capo-sala;
un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione e, inoltre, un adeguato numero di infermieri professionali e generici.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla divisione di ostetricia e ginecologia deve prevedere:
una ostetrica capo;
ostetriche nella proporzione complessiva di una per ogni 10 posti-letto;
puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni 5 culle per neonati.
Le suddette entità numeriche devono essere adeguate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale e consultate le organizzazioni sindacali interessate, alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto dei seguenti elementi:
numero effettivo dei posti-letto;
necessità dei servizi ambulatoriali e di guardia;
turni di ferie e riposi settimanali e festivi;
nosologia e impegno ad essa inerente;
quantità e qualità dell'attività medica;
orari di servizio del personale sanitario;
attività didattica e scientifica richiesta ai medici ospedalieri;
attrezzatura tecnico-sanitaria e scientifica;
attività di consulenza interna.
 
 
Articolo 9
Sezioni di specialità.
Le sezioni di specialità, laddove non esista la relativa divisione, sono di regola aggregate ad una divisione affine.
Non possono essere aggregate ad una divisione affine più di due sezioni di specialità.
Qualora non sia possibile aggregare la sezione di specialità ad una divisione affine, la sezione è autonoma ed è affidata ad un sanitario specialista nella materia, che abbia conseguito l'idoneità a primario nella stessa disciplina, con qualifica di aiuto, capo della sezione autonoma, che ne ha la responsabilità.
L'aiuto specialista è coadiuvato da almeno un assistente.
 
 
Articolo 10
Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra loro affini e complementari.
I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico.
L'organizzazione di tali strutture è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse è affidata ad un comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
 
 
Articolo 11
Sezioni di assistenza neonatale.
Nelle divisione di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali è ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessità, destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza.
Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale è affidata alla divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia.
Il personale sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale è costituito da vigilatrici d'infanzia o puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni cinque culle per neonati.
Per i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva nelle divisioni di pediatria degli ospedali generali regionali o provinciali, negli ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali, nelle sezioni autonome di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle cliniche ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
Gli ospedali nei quali non è prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono provvedere all'immediato trasferimento di questi alla più prossima unità di cura intensiva per immaturi.
Per l'assistenza ai neonati immaturi deve essere costituita una adeguata dotazione organica di medici specialisti in pediatria e di vigilatrici d'infanzia o infermiere professionali specializzate in pediatria, in numero tale da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro ore.
 
Sezione II
Servizi speciali di diagnosi.
Articolo 12
Specificazione.
I servizi di diagnosi e cura si distinguono in:
servizi previsti obbligatoriamente per tutti gli ospedali, quali il servizio di accettazione, di pronto soccorso, di radiologia, di analisi, di trasfusione, di anestesia e rianimazione e i poliambulatori;
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali generali sia provinciali che regionali e per gli ospedali specializzati sia provinciali che regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio di radiologia e fisioterapia, di anatomia e istologia patologica, di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di anestesia e rianimazione e la farmacia interna;
servizi previsti obbligatoriamente per gli ospedali regionali o per gli ospedali specializzati regionali in quanto necessari alla loro natura, quali il servizio di virologia, di prelevamento e conservazione di parti del cadavere e di medicina legale e delle assicurazioni sociali e le scuole di addestramento del personale ausiliario e tecnico;
servizi previsti facoltativamente per gli ospedali generali e specializzati sia provinciali che regionali quali il servizio di recupero e rieducazione funzionale, di neuropsichiatria infantile, di dietetica, di assistenza sanitaria e sociale.
Il servizio di medicina legale, obbligatorio negli ospedali regionali, è facoltativo negli ospedali provinciali.
 
Articolo 13
Servizio di pronto soccorso.
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di pronto soccorso, coordinato, su prescrizione del piano regionale, con gli altri presidi sanitari locali.
Il servizio di pronto soccorso deve disporre, in ogni ospedale, di mezzi di trasporto adeguatamente attrezzati, nonchè di mezzi necessari alla diagnosi ed alla terapia, anche strumentale, di emergenza.
Gli enti ospedalieri, in accordo con gli enti locali, sono tenuti a promuovere l'impianto di dispositivi segnaletici per l'indicazione dei posti di pronto soccorso nell'ambito del territorio servito dagli ospedali dipendenti.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di pronto soccorso è espletato da personale sanitario con organico proprio, sotto la diretta vigilanza della direzione sanitaria, ed è organizzato in modo da assicurare, attraverso il coordinamento con i servizi di anestesia, rianimazione e trasfusionali, nonchè con le divisioni esistenti, l'efficienza polispecialistica, la continuità, la prontezza e la completezza delle prestazioni.
Negli ospedali di zona il servizio di pronto soccorso può essere espletato, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero.
 
Articolo 14
Servizio di accettazione.
In ogni ospedale deve essere assicurato un continuo servizio di accettazione articolato in sanitaria ed amministrativa.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di accettazione sanitaria è espletato, qualora non sia possibile istituirlo in modo autonomo, dal personale sanitario addetto al pronto soccorso.
Negli ospedali di zona il servizio di accettazione può essere svolto, qualora le dotazioni organiche lo consentano, da personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura.
In ogni caso il servizio di accettazione deve disporre dei necessari apprestamenti
per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per la temporanea osservazione dei ricoverati, divisi per sesso.
L'ammissione degli infermi è fatta sotto la vigilanza del direttore sanitario.
Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del malato decide il medico di guardia.
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso; su tale certificazione deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto di ricovero, è ammesso ricorso al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, entro le 24 ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha eseguito l'accompagnamento all'ospedale.
Accertata la necessità del ricovero, questo non può essere rifiutato. In caso di mancanza di posti o per qualsiasi altro motivo che impedisca il ricovero, lo stesso ospedale, apprestati gli eventuali interventi di urgenza, assicura, a mezzo di propria autoambulanza e, se necessario, con adeguata assistenza medica, il trasporto dell'infermo in altro ospedale.
Il giudizio sull'urgenza e sulla necessità del ricovero è rimesso alla competenza del medico che accetta l'infermo; il giudizio sulla durata del ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari curanti.
Gli enti interessati, previ accordi con la direzione sanitaria dell'ospedale, possono, durante il periodo di ricovero, informarsi direttamente presso i medici curanti circa l'andamento e la prognosi della malattia degli infermi per i quali sostengono le spese di spedalità.
La dimissione dell'infermo viene stabilita dal primario e comunicata tempestivamente alla direzione sanitaria e agli uffici amministrativi, secondo le modalità previste dal regolamento interno di ciascun ente ospedaliero.
Se l'infermo o il suo legale rappresentante, nonostante il motivato parere contrario del sanitario responsabile, chiede la dimissione, la stessa avviene previo rilascio di dichiarazione scritta del richiedente, in cui deve farsi menzione del parere predetto; tale dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'ospedale.
 
 
Articolo 15
Servizio di radiologia.
Ogni ospedale deve essere dotato di un servizio di radiologia.
Per gli ospedali di zona il servizio è limitato alla radiodiagnostica, mentre l'istituzione della radioterapia è connessa alle prescrizioni che, in rapporto alle esigenze nosologiche e ambientali, sono dettate dal piano regionale ospedaliero.
Il servizio radiologico è affidato ad uno o più primari radiologi, coadiuvati da aiuti e da assistenti specialisti in numero adeguato alle esigenze operative.
Il servizio radiologico deve disporre delle attrezzature e dei locali adatti al corretto e rapido espletamento dei compiti di istituto.
Il servizio radiologico, comprensivo della radio-diagnostica e radio-terapia, può essere costituito da un solo primariato negli ospedali sino a 600 posti-letto.
La dotazione organica minima deve comprendere:
negli ospedali sino a 200 posti-letto: un primario e un aiuto;
negli ospedali tra 200 e 400 posti-letto un primario, un aiuto, un assistente;
negli ospedali tra 400 e 600 posti-letto: un primario, un aiuto ogni 300-400 posti-letto, un assistente ogni 150-250 posti-letto.
Negli ospedali con un numero di posti-letto superiore ai 600, qualora le esigenze lo richiedano, si istituiscono distintamente il servizio di radio-diagnostica e la divisione di radio-terapia, assegnando a quest'ultima l'organico che compete alle divisioni di degenza.
In base all'entità del lavoro da svolgere e alla specifica competenza richiesta, possono essere istituiti settori radiologici specializzati autonomi. A capo di tali settori sono posti almeno aiuti in possesso dell'idoneità a primario radiologo.
Negli ospedali per lungodegenti e convalescenti il servizio deve essere organizzato in rapporto alle reali esigenze degli stessi.
Quando vengono superati i 1000 posti-letto, esclusi quelli serviti da settori specializzati, viene istituito, per ogni 1000 posti-letto, un altro primariato di radio-diagnostica tenendo presente il principio della massima utilizzazione delle attrezzature esistenti e l'opportunità di predisporre strutture organizzative funzionali secondo quanto indicato dall'art. 10.
In relazione alla dotazione organica del personale sanitario i regolamenti degli enti ospedalieri devono prevedere un adeguato numero di tecnici di radiologia.
 
 
Articolo 16
Servizio di analisi.
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali regionali e provinciali il servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche è articolato in più settori.
Tutti i presidi di laboratorio anche se distaccati presso divisioni o sezioni di degenza fanno parte integrante a tutti gli effetti del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Presidi autonomi di laboratorio, affidati ad un aiuto idoneo al primariato di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, possono essere istituiti presso particolari divisioni o raggruppamenti di unità di diagnosi e cura, qualora comprovate necessità funzionali lo esigano.
La dotazione organica del personale medico addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche o microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve prevedere:
a) fino a 600 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno un posto di assistente;
b) da 600 a 900 posti-letto:
un posto di primario;
almeno un posto di aiuto;
almeno due posti di assistente.
La dotazione organica del personale addetto ai settori del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche negli ospedali regionali e provinciali deve, inoltre, prevedere:
almeno un posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo;
un posto di tecnico di laboratorio per ciascun settore.
Ciascun settore, a seconda delle rispettive specialità, può essere affidato a un direttore biologo o chimico, ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Oltre i 900 posti-letto l'amministrazione deve istituire un secondo primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con facoltà di ripartire a seconda delle necessità tra i due laboratori i vari settori specializzati, con adeguata e proporzionata dotazione organica di personale. Oltre i 1800 posti-letto dovrà essere istituito con analoghi criteri un ulteriore primariato di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
Negli ospedali di zona e in quelli specializzati con meno di 300 posti-letto la dotazione organica del personale addetto al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche deve prevedere almeno due posti, di cui uno di primario.
Per la determinazione della dotazione organica deve tenersi conto dell'attività ambulatoriale esterna.
Gli stabulari per le ricerche diagnostiche e scientifiche delle unità di diagnosi e cura devono essere annessi funzionalmente al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.
 
 
Articolo 17
Servizio di trasfusione.
Gli ospedali devono far funzionare un servizio trasfusionale, secondo le disposizioni contenute nella legge 14 luglio 1967, n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione.
Negli ospedali regionali e provinciali il centro trasfusionale deve essere dotato di attrezzature idonee alla raccolta, alla tipizzazione, alla conservazione, al controllo ed all'assegnazione del sangue umano, nonchè alla preparazione ed alla distribuzione di emoderivati di immediato impiego.
La dotazione organica del personale sanitario addetto al servizio deve prevedere:
un posto di primario;
un posto di aiuto;
posti di assistenti e di personale tecnico e sanitario ausiliario in numero adeguato alle esigenze del servizio stesso.
Negli ospedali di zona e negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti il servizio deve essere dotato almeno di una emoteca, collegata, con apposita convenzione, con l'ospedale o con il servizio o centro trasfusionale più vicino.
 
 
Articolo 18
Servizio di anestesia.
Gli ospedali devono essere dotati di un servizio di anestesia e di rianimazione.
Negli ospedali regionali e provinciali detto servizio deve essere dotato di posti-letto di degenza necessari per la rianimazione, per le cure intensive e le altre prestazioni di competenza, in numero pari ad almeno il due per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
Negli ospedali di zona il servizio può essere dotato di posti-letto di degenza, in numero pari ad almeno l'uno per cento del numero totale dei posti-letto dell'ospedale.
La dotazione organica dei sanitari addetti al servizio di anestesia e rianimazione deve comprendere: primari, nella proporzione di uno ogni 500 posti-letto e sino ad un massimo di 700 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; aiuti, nella proporzione di uno ogni 200 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche; assistenti, nella proporzione di uno ogni 50-80 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche.
La dotazione organica del personale sanitario specializzato addetto al servizio negli ospedali di zona deve essere stabilita in modo da assicurare la continuità del servizio, tenendo presenti i rapporti previsti per gli ospedali regionali e provinciali.
La dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alla rianimazione deve prevedere posti di capo-sala, infermieri professionali specializzati in numero tale da assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 420 minuti nelle 24 ore.
La dotazione organica del personale tecnico sanitario ausiliario ed esecutivo da assegnare al servizio deve essere stabilita secondo le effettive esigenze del servizio stesso.
 
 
Articolo 19
Poliambulatori.
Gli ospedali devono essere dotati di servizi ambulatoriali, distinti per la medicina, la chirurgia e le specialità, siti in locali idonei, debitamente attrezzati e adeguatamente recettivi.
Gli ambulatori sono di regola riuniti in poliambulatorio e comunque reciprocamente collegati, organizzativamente e funzionalmente.
Il funzionamento tecnico degli ambulatori è disciplinato dai regolamenti interni.
I servizi di ambulatorio, quando esista una divisione corrispondente sono diretti dal primario di questa, coadiuvato dal personale facente parte dell'organico sanitario della stessa divisione.
Qualora non esista la possibilità di collocare i poliambulatori nella sede dell'ospedale, può essere temporaneamente consentita la dislocazione dei medesimi in locali viciniori, previa autorizzazione del medico provinciale.
L'ente ospedaliero può istituire ambulatori di specialità diverse da quelle delle divisioni di diagnosi e cura esistenti nell'ospedale, ove ciò sia previsto dal piano regionale ospedaliero, incaricando un primario o un aiuto o un assistente di ruolo della materia in servizio presso ospedali viciniori ovvero, in mancanza, un sanitario munito della relativa specializzazione. Lo specialista ambulatoriale deve corrispondere anche alle richieste di consulenza dei servizi di diagnosi e cura dell'ospedale.
L'infermo visitato dallo specialista ambulatoriale, qualora abbia bisogno di assistenza specialistica continua, deve essere ricoverato presso un ospedale provvisto di divisione o sezione della relativa specialità.
Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per l'assistenza post-ospedaliera dei dimessi.
I sanitari addetti all'ambulatorio, qualora lo ritengano necessario, richiedono la consulenza dei sanitari dell'ospedale, i quali sono tenuti a prestarla.
I locali destinati ad ambulatori o poliambulatori sono utilizzati, in orari opportuni, anche per la libera attività professionale dei medici ospedalieri.
I servizi ambulatoriali e poliambulatoriali sono coordinati dalla direzione sanitaria.
Tali servizi costituiscono strumenti per la difesa attiva della salute del cittadino in coordinamento con l'attività delle altre istituzioni sanitarie locali, nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
 
 
Articolo 20
Servizio di recupero e rieducazione funzionale.
Il servizio di recupero e di rieducazione funzionale, unico per tutte le necessità dell'ospedale, è istituito su indicazione del piano regionale ospedaliero per gli ospedali regionali, per gli ospedali specializzati ortopedico-traumatologici, geriatrici, e per gli ospedali specializzati di riabilitazione funzionale.
Quando il piano regionale ospedaliero lo preveda il servizio può essere istituito anche in ospedali provinciali, di zona, per lungodegenti e convalescenti.
La dotazione organica del personale addetto al servizio sarà proporzionata alla entità delle prestazioni richieste, ivi comprese quelle dei primari dei reparti di cura.
Il personale sanitario ausiliario addetto al servizio è costituito da terapisti della riabilitazione in numero tale da soddisfare le necessità delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali.
Qualora il servizio di fisioterapia non sia espletato nell'ambito del servizio di radiologia, può essere annesso al servizio di recupero e rieducazione funzionale.
 
 
Articolo 21
Servizio di istologia e di anatomia patologica.
Gli ospedali generali provinciali e regionali devono essere dotati di un servizio di anatomia e istologia patologica, articolato in due settori:
settore di anatomia e istologia patologica;
settore di citodiagnostica.
Gli ospedali generali di zona possono provvedervi servendosi, con apposita convenzione, del servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale generale provinciale o regionale più vicino.
Gli ospedali specializzati, secondo le necessità nosologiche, possono istituire il servizio di anatomia e istologia patologica, strutturato come per gli ospedali generali.
Per il servizio di anatomia e istologia patologica deve essere prevista una dotazione organica di personale medico, costituita da: un primario, un aiuto e almeno un assistente.
Qualora l'ospedale superi i 1000 posti-letto, deve essere previsto un posto di aiuto o assistente per ogni 700 posti-letto.
Qualora l'ospedale superi i 2000 posti-letto, deve essere istituito un secondo primariato.
Il numero degli assistenti o aiuti deve essere parimenti aumentato in base alle necessità attinenti alle indagini cito-oncologiche e cito-ormonali sulla popolazione.
La dotazione organica del personale tecnico ed esecutivo deve prevedere un tecnico preparatore per ospedali sino a 300 letti. Oltre tale limite l'organico deve essere adeguato alle reali esigenze del servizio, sentito il consiglio dei sanitari e le organizzazioni sindacali interessate.
 
 
Articolo 22
Farmacia interna.
Gli ospedali regionali e provinciali devono essere dotati del servizio di farmacia interna.
Tale servizio svolge i seguenti compiti:
a) preparazioni galeniche e farmaceutiche secondo le norme previste dalle leggi sanitarie e, ove richiesto, preparazione dei relativi coloranti e soluzioni titolate;
b) distribuzione delle specialità medicinali e dei diagnostici;
c) distribuzione dei materiali sterili e non sterili, di medicazione, delle siringhe, dei presidi sanitari e simili;
d) controllo analitico, secondo le norme della farmacopea ufficiale, delle sostanze medicamentose usate e del materiale di medicazione;
e) controllo bromatologico e merceologico inerente al servizio ospedaliero;
f) informazione al corpo sanitario delle caratteristiche dei materiali usati nel trattamento dei malati

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