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Colpa medica
Pubblicata il 12/07/2010
Cass. civ. Sez. III, 12-02-2010, n. 3353
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“in tema di svolgimento dell'attività medica , incorre in responsabilità professionale contrattuale - per violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., e del dovere di "protezione" che grava sul medico - il sanitario che, non tenendo in adeguata considerazione una pregressa documentazione attestante l'esistenza di una grave patologia, rilasci ugualmente un certificato di buona salute del paziente, potenzialmente utilizzabile per un numero indeterminato di attività, in tal modo fornendo un contributo causale al verificarsi di un danno alla salute del paziente medesimo. (Fattispecie in tema di arresto cardiocircolatorio, con gravi postumi invalidanti, occorso ad un minorenne nello svolgimento di attività sportiva). (Rigetta, App. Torino, 30/03/2005)
Cass. civ. Sez. III, 12-02-2010, n. 3353