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Commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio il chirurgo che in servizio di reperibilità si rifiuti di operare

Correttamente viene ravvisato il rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328, comma 1, del Cp) a carico del chirurgo in servizio di reperibilità il quale, in violazione di quanto imposto dall'articolo 25 del Dpr 25 giugno 1983 n. 348, successivamente sempre richiamato o ripreso dai contratti collettivi nazionali dell'area medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale, sebbene sollecitato dai medici suoi colleghi presenti in ospedale a intervenire in relazione a una ravvisata urgenza di un intervento chirurgico, rifiuti indebitamente di recarsi in ospedale per sottoporre a visita il paziente infermo: si è in presenza, infatti, di un obbligo formale posto a carico del medico di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata e di sottoporre il paziente a nuova valutazione, previa visita medica, impregiudicata ovviamente ogni successiva determinazione discrezionale sull'effettuazione o meno dell'intervento chirurgico. (Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 30 dicembre 2008, n. 48379)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. IPPOLITO Francesc - rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BR. An., n. a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, emessa in data 6.11.2007;

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;

- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dr. D'Angelo G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Br.An. ricorre per Cassazione contro la decisione sopra indicata, confermativa della sentenza con cui il Tribunale di Montepulciano lo condanno', con i doppi benefici di legge, alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui all'articolo 328 c.p., comma 1, per avere, tra il (OMESSO), in qualita' di medico chirurgo in servizio di seconda reperibilita' presso il Presidio ospedaliere di (OMESSO), indebitamente rifiutato un atto del suo ufficio che, per ragioni di sanita', doveva essere compiuto senza ritardo; segnatamente, per essersi rifiutato, in tre distinti e successivi momenti, di sottoporre a nuova visita la paziente Fr. No., il cui quadro clinico si era rapidamente evoluto peggiorando al punto d'imporre un intervento chirurgico, che veniva eseguito da altri sanitari di reperibilita', essendosi il Br. rifiutato di recarsi in ospedale.

2. Questi i fatti ricostruiti dai giudici di merito.

Il (OMESSO) la signora Fr. era stata trasferita dal locale Pronto Soccorso, dove aveva fatto ingresso per problemi pressori e per un'occlusione intestinale al reparto medicina, ove era stata visitata in tarda serata dal medico chirurgo di prima reperibilita', Dr. D'., il quale, sulla base dei risultati radiografici e in presenza di fuoriuscita di vomito fecaloide dal sondino naso-gastrico, aveva disposto che fosse chiamato il chirurgo di seconda reperibilita', il dr. Br.An..

Questi, giunto in reparto verso le ore 23, dopo avere visitato la paziente ed esaminato la cartella clinica, dispose procedersi a terapia di mantenimento con applicazione di un sondino che favorisse la risoluzione spontanea del blocco intestinale. La paziente fu trasferita al reparto chirurgia per una successiva valutazione da effettuarsi l'indomani. Il dr Br. lascio', quindi, l'ospedale.

Successivamente il dr D'., costatata l'involuzione del quadro clinico della paziente, telefono' al dr Br., esponendogli la situazione intervenuta e richiedendo una nuova visita, ma il Br. non aderi' alla richiesta.

Verso le ore 24, dal D'. fu contattato, affinche' esprimesse un parere sulla paziente, il dirigente medico anestesista Al. St., il quale, costatata la serieta' del quadro clinico, decise, unitamente al collega D'., di telefonare nuovamente al Br., richiedendogli di intervenire quanto meno per valutare la situazione valutata di emergenza. Anche in questo caso, il Br. si rifiuto' sia d'intervenire chirurgicamente in nottata sia di sottoporre a nuova visita la paziente, rimandando ogni valutazione al giorno successivo.

Contattato direttamente da Ve.Ga., figlio della Fr. e vice direttore dell'ospedale, intervenne in reparto il primario chirurgo dr B., che sottopose la paziente ad intervento chirurgico con esito tecnico positivo.

Dopo qualche giorno, la signora Fr. mori'.

3. Il ricorso del Br. s'incentra su tre motivi d'impugnazione.

Con il primo articolato motivo si deduce nullita' dell'ordinanza istruttoria emessa dal tribunale di Montepulciano in data 14.11.05 di revoca delle prove tecniche di parte, gia' ammesse in sede di richieste istruttorie ex articolo 495 c.p.p., per omessa motivazione ex articolo 125 c.p.p., con conseguente violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita', ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c); la violazione dell'articolo 495 c.p.p., comma 2, per mancata assunzione di prova decisiva ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), consistente in una consulenza tecnica medico-legale e chirurgica di cui la parte ha fatto richiesta, inizialmente accolta in primo grado in sede di richieste istruttorie, poi revocata dallo stesso giudice e quindi reiterata nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado; l'omessa e comunque manifestamente illogica e contraddittoria motivazione in ordine all'ininfluenza della prova tecnica di cui e' stata chiesta la riammissione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c).

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge penale ex articolo 328 c.p. e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale per insussistenza dei requisiti (oggettivo e soggettivo) della fattispecie penale contestata per mancanza dell'urgenza dell'atto dovuto, dell'indebitezza della condotta dell'imputato e della corretta individuazione dell'atto dovuto stesso (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), nonche' della motivazione omessa, contraddittoria e manifestamente illogica per travisamento delle prove acquisite nell'istruttoria dibattimentale di primo grado (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e).

Con il terzo motivo, infine, si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita' ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e dell'articolo 125 c.p.p., ed omessa motivazione sui motivi di appello e manifesta illogicita' della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso va rigettato per infondatezza.

4.1 Cominciando l'esame dal secondo e terzo motivo, il Collegio rileva che i giudici di merito hanno ritenuto provato, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, che il Br. oppose un indebito e reiterato rifiuto a recarsi nuovamente in ospedale per sottoporre a nuova visita la paziente, nonostante la reiterata richiesta di del chirurgo di prima reperibilita' e dell'anestesista rianimatore, ossia di due tecnici qualificati, che lo sollecitavano in tal senso, rendendolo edotto del progressivo aggravamento delle condizioni della malata rispetto a quelle da lui constatate alle ore 23, all'atto della prima visita.

In tale condotta i giudici di merito hanno esattamente individuato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'articolo 328 c.p., replicando a tutte le doglianze sollevate con l'atto d'appello.

Il Br. era il chirurgo anziano, di c.d. "seconda reperibilita'", la cui presenza e valutazione, per disposizioni interne dell'ospedale, erano necessarie - a richiesta del dr D'., chirurgo "di prima reperibilita'" - per decidere sull'eventuale sottoposizione della paziente ad intervento chirurgico.

L'istituto della reperibilita' o di "pronta disponibilita'" costituisce una modalita' organizzativa dei servizi apprestati dalle aziende sanitarie ed e' disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, articolo 25, recante trattamento del personale delle unita' sanitarie locali (G.U. 20 luglio 1983, n. 197), successivamente sempre richiamato o ripreso dai contratti collettivi nazionali dell'area della dirigenza medico-veterinaria del servizio sanitario nazionale (v. in particolare articoli 19 e 20 C.C.N.L. 5.12.1996, articolo 16, comma 6, C.C.N.L. 1998-2001 e interpretazione autentica dell'articolo 16 C.C.N.L. 8.6.2000 concordata il 7.5.2003). Tale servizio "e' caratterizzato dall'immediata reperibilita' del dipendente e dall'obligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata".

Non assume, dunque, rilievo la circostanza che il Br. avesse gia' visitato la signora Fr. alle ore 23 e, in tale occasione, escluso l'intervento chirurgico immediato. Le reiterate chiamate telefoniche, effettuate nel corso della notte, da parte del chirurgo dr D'., seguite dalla sollecitazione da parte del medico rianimatore-anestesista dr Al., le quali attestavano un quadro di progressiva ingravescenza della donna malata che, a loro parere, necessitava di un'immediata operazione chirurgica per risolvere il blocco intestinale, obbligavano il Br. a ritornare in ospedale ed a visitare nuovamente la Fr., rimanendo ovviamente nella sua discrezionalita' tecnica la decisione di sottoporre o meno la paziente ad intervento chirurgico.

Cio' che e' stato correttamente ascritto e addebitato al Br. non e' l'omesso intervento chirurgico, bensi' il rifiuto indebito dell'atto dovuto, richiestogli reiteratamente dai medici suoi colleghi in adempimento delle disposizioni organizzatorie dell'ospedale, adottate in piena conformita' al cit. Decreto del Presidente della Repubblica, articolo 25, ed ai successivi CCNL dell'area della dirigenza medico-veterinaria.

Tale atto era costituito dal pronto ritorno in ospedale e dalla nuova valutazione, previa visita medica, sulla necessita' di operazione chirurgica.

L'urgenza dell'atto derivava direttamente dalla

dettagliata e allarmata valutazione resa dai medici che avevano proceduto a visita della paziente, successivamente a quella effettuata dal Br.. Questi non era certo obbligato a condividere la valutazione dei suoi colleghi, ma cio' non poteva fare senza procedere a nuova diretta visita, essendogli anche stata rappresentata una situazione di progressivo aggravamento delle condizioni fisiche della donna ricoverata.

Come questa Corte ha gia' avuto modo di precisare, il chirurgo in servizio di reperibilita', chiamato dal collega gia' presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, deve recarsi subito in reparto e visitare il malato. L'urgenza ed il relativo obbligo di recarsi subito in ospedale per sottoporre a visita il soggetto infermo vengono a configurarsi in termini formali, senza possibilita' di sindacato a distanza da parte del chiamato. Ne consegue che il rifiuto penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 328 c.p., comma 1, si consuma con la violazione del suddetto obbligo e la responsabilita' non e' tecnicamente connessa all'effettiva ricorrenza della prospettata necessita' ed urgenza dell'intervento chirurgico (Cass. sez. 6, n. 6328/1996, ced 205089).

Correttamente, pertanto, il Tribunale ritenne superflua ed irrilevante l'audizione dei consulenti tecnici e, successivamente, la Corte d'appello rigetto' la richiesta di rinnovazione dibattimentale volta ad escuterli. Del tutto inconferente, infatti, si palesava la prova tecnica che, secondo il ricorrente, era "volta a provare che l'intervento chirurgico non doveva essere eseguito in quelle particolari condizioni generali dello stato di salute della paziente, che la valutazione dell'imputato in tale senso si presentava dunque corretta ...".

L'articolo 328 c.p., delinea una fattispecie penale volta ad assicurare il regolare funzionamento della pubblica amministrazione, imponendo ai pubblici funzionari di assolvere, con scrupolo e tempestivita', ai doveri inerenti alla loro attivita' funzionale al fine di prevenire situazioni di pericolo in materia di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita'.

E' del tutto irrilevante che dall'indebita condotta di rifiuto derivi un effettivo pregiudizio per i beni finali presi in considerazione dalla norma, per cui - non assumendo alcun rilievo che l'opinione del Br., sulla necessita' dell'immediato intervento, fosse diversa sia da quella espressa dal suo collega D'. sia da quella del primario di chirurgia dr B., che, sostituendosi al Br., sottopose la Fr. all'operazione chirurgica - assolutamente inutile era l'accertamento tecnico sulle reali condizioni in cui versava la signora Fr. al fine di stabilire la correttezza o meno della valutazione medico-chirurgica compiuta dall'imputato.

I giudici di merito hanno ampiamente ricostruito, nei minimi particolari, la vicenda accaduta la notte tra il (OMESSO) nell'ospedale di (OMESSO) e le comunicazioni telefoniche intercorse, comprese le espressioni sprezzanti e volgari del Br., evidenziando la sussistenza della piena consapevolezza e volonta' dell'imputato di rifiutare di recarsi nuovamente in ospedale per controllare personalmente lo stato di aggravamento della paziente, cosicche' il motivo sull'elemento soggettivo del reato (dolo generico) si risolve in un'inammissibile censura di fatto sulla valutazione che in proposito hanno compiuto i giudici di merito, che hanno espressa con adeguata motivazione, giuridicamente corretta e perfettamente logica.

4.2. Per quanto concerne il primo motivo d'impugnazione, va innanzitutto ribadito, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimita', che la perizia e' mezzo di prova neutro ed e' sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione e' pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non e' riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non e' sanzionabile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera d), e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, e' insindacabile in sede di legittimita', anche ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e) (v. Cass. Sez. 4, n. 14130/2007, ced 236191; Sez. 6, n. 37033/2003 ced 228406; Sez. 5, n. 12027/1999, ced 214873; Sez. 3, n. 13086/1998 ced 212187).

Il codice peraltro consente che, pur in assenza di perizia, si possa procedere a consulenza extraperitale: le parti possono liberamente, senza alcuna autorizzazione del giudice, provvedere alla nomina di consulenti tecnici, al fine di farsi assistere da esperti per fare chiarezza in materia che ha necessita' o utilita' di particolari conoscenze tecniche (articolo 233 c.p.p.).

L'esame dei consulenti tecnici soggiace alle regole previste per i testimoni (articolo 501 c.p.p.), ma in ogni caso essi possono presentare memorie a norma dell'articolo 121 c.p.p.. Indipendentemente dall'eventuale audizione dei consulenti, e' questo lo strumento di cui le parti possono disporre "in ogni stato e grado del procedimento" per introdurre nel processo le conoscenze tecniche da esse ritenute necessarie per la decisione. Di tale potere, non sindacabile dal giudice, le parti non hanno fatto uso in nessun momento del processo.

Quanto alla dedotta nullita' dell'ordinanza di revoca del provvedimento d'ammissione dell'audizione dei consulenti tecnici, si rileva che il potere del giudice di revocare l'ammissione di prove superflue in base alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e' espressamente previsto dall'articolo 495 c.p.p., comma 4 ed e' ha portata piu' ampia di quella riconosciuta all'inizio del dibattimento di non ammettere le prove vietate della legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti (articolo 495 c.p.p., comma 1 che richiama l'articolo 190 c.p.p.), in relazione al diverso grado di conoscenza della regiudicanda che caratterizza i due distinti momenti del processo (cfr. Cass. sez 6, n. 38812/2002, ced 224272);

Va puntualizzato, tuttavia, che, nella fattispecie in esame, la questione e' del tutto assorbita e superata dalla decisione del giudice d'appello di non ammettere la richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento per l'audizione dei consulenti. In ogni caso, la mancata previsione del vizio lamentato come causa di nullita', nel vigente regime processuale caratterizzato dal principio di tassativita' delle nullita', rende il motivo inammissibile, indipendentemente dalla replica da parte del giudice d'appello.

Mette conto, comunque, precisare che il giudice, nel corso del dibattimento, non ha l'obbligo di spiegare previamente alle parti che sta per adottare un provvedimento ex articolo 495 c.p.p., comma 4.

L'obbligo di sentire le parti, ai fini dell'esercizio del potere di revoca di cui all'articolo 495 c.p.p., comma 4, non richiede un interpello formale, ma e' adempiuto consentendo alle parti l'interlocuzione sull'andamento e sullo sviluppo della fase dibattimentale in corso, senza necessita' di specifico annuncio dell'oggetto della possibile decisione in ordine alle prove ex articolo 495 c.p.p., comma 4. Nel caso in esame, le parti, che risultano avere interloquito sull'assenza dei consulenti tecnici, non solo non produssero alcuna consulenza o memoria tecnica ex articolo 121 c.p.p., ma non espressero alcuna posizione sulla perdurante necessita' di audizione, ne' prima dell'ordinanza ne' durante la lettura di essa ne' dopo la sua pronuncia.

In ogni caso, dalla motivazione delle sentenze resa del Tribunale e della Corte d'Appello, che hanno aderito all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' sopra indicato in tema di natura e finalita' del reato in questione, emerge l'assoluta irrilevanza e superfluita' della prova richiesta, cosicche' infondate sono le censure del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



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