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Dal momento della ammissione dell'allievo si instaura un vincolo negoziale che impone all'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dello stesso

L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale che impone all'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e ciò anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso. Tale sorveglianza, poi, è esercitata in concreto attraverso gli insegnanti, ragione per cui tra il precettore e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. (Tribunale Roma Civile, Sentenza del 16 gennaio 2008, n. 1149)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE SECONDA

In composizione monocratica in persona del giudice dr. Lorenzo Pontecorvo

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89475 del R.G. A.C.C. dell'anno 2004, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.10.2007 e vertente tra:Fr. Ba., quale esercente la potestà sul minore Ma.Aq. elettivamente dom.ta in Ro., al Cl.Ro. (...), presso lo studio dell'avv.to Ro.M. che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione.


ATTRICE

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca elettivamente domiciliato in Ro., via De.Po. (...) presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso ex lege

CONVENUTO

CONCLUSIONI


All'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.10.2007 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Fr.Ba., quale esercente la potestà sul minore Ma.Aq., ha chiesto la condanna del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca al risarcimento delle lesioni subite dal minore a seguito dell'incidente avvenuto presso la Scuola Elementare Statale "Gi." sita in Ro.

A sostegno delle pretese azionate ha rappresentato che il bambino, in data 24.10.2001, mentre giocava a "mosca cieca" con altri alunni durante la ricreazione, perdeva l'equilibrio a causa di un rialzo del terreno andando ad urtare violentemente contro un muro di recinzione e riportando la frattura delle ossa nasali e una contusione alla regione orbitaria.

Si è costituito il Ministero contestando le domande sia nell'an che nel quantum.

Prodotti documenti, espletata una consulenza tecnica ed escussi i testi la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È da ricordare che la giurisprudenza ormai consolidata, alla quale questo giudice aderisce, ritiene che l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina l'instaurazione di un vincolo negoziale che impone all'istituto scolastico di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, e ciò anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Tale sorveglianza, poi, è esercitata in concreto attraverso gli insegnanti, ragione per cui tra il precettore e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.

È anche da rilevare che l'articolo 2048 del c.c. (secondo cui i precettori e gli insegnanti ... "sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ...nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza" e sono liberati dalla responsabilità "...soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto") pone, com'è noto, una presunzione di responsabilità che può essere superata soltanto con la dimostrazione (che spetta al convenuto) di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto.

Poiché la colpa dell'insegnante risiede nella omessa adozione di cautele per impedire un evento dannoso prevedibile ed evitabile, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha - da tempo - individuato l'obbligo che incombe sugli insegnanti qualificandolo come "sorveglianza correlata alla prevedibilità di quanto può accadere", con la conseguenza che, "..ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze" (sez. IlI, 22 gennaio 1990, n. 318) precisando, peraltro, che il dovere di vigilanza si atteggia"...in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni" (di modo che solo con l'avvicinamento dei giovani alla maggiore età non è più richiesta una continua attenzione dell'insegnante, "purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi - Cass. 23 giugno 1993, n. 6937).

È, poi, da rilevare che la struttura scolastica è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza degli alunni.

È, infine da ricordare sul punto che, con riferimento all'ipotesi di responsabilità sancita dall'art. 2048 del c.c., la colpa può riguardare anche il danno procurato dall'allievo a sé stesso con la sua condotta, perché l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è imposto anche a tutela degli allievi.

Ciò, premesso, dall'espletata prova testimoniale nonché dagli stessi rapporti a firma del personale dell'Istituto è emerso che l'incidente si è verificato all'interno della struttura scolastica durante l'orario della ricreazione.

Il bambino, in particolare, si trovava a giocare nel cortile con gli alunni della sua classe ed era intento a saltellare. In tale frangente era inciampato contro il recinto basso dell'aiuola sbattendo la testa contro il muretto di cinta che delimita il cortile.

Le modalità come appena descritte, in assenza di ogni ulteriore elemento di valutazione che avrebbe dovuto essere offerto dalla parte convenuta, impongono di ascrivere le responsabilità dell'evento alla struttura scolastica e ciò alla luce della mancata adozione delle pur minime precauzioni finalizzate a garantire, oltre ad una idonea sorveglianza, la necessaria sicurezza degli alunni in uno spazio interessato da ostacoli (aiuola con recinzione alta circa 20 cm) ed in una situazione (ricreazione) in cui gli stessi avrebbero prevedibilmente dato sfogo alla loro naturale esuberanza.

Quanto all'ammontare del danno, è da rilevare che il bambino, a seguito dell'incidente, si è procurato la frattura delle ossa nasali. Gli esiti di natura permanente consistono in una lieve irregolarità del profilo osseo di sinistra della piramide nasale, in un lievissimo danno fisionomico ed in una appena accennata riduzione della canalizzazione della narice sinistra.

Tali patologie non incidono in alcun modo sulla capacità lavorativa generica o specifica.

Tenuto conto, pertanto, della gravità delle lesioni, dell'età e del sesso della persona lesa, valutata la effettiva incidenza dei postumi accertati sulle complessive capacità biologiche del danneggiato, il danno biologico va liquidato equitativamente (ex artt. 1226 e 2056 c.c., dovendo determinarsi l'equivalente monetario di un valore umano insostituibile quale è il "benessere" perduto) nella seguente misura determinata in base alle tabelle in uso presso il tribunale di Roma avuto riguardo ad una invalidità permanente quantificabile nella misura complessiva del 3% nonché alle cure praticate dopo l'evento traumatico che hanno determinato una inabilità temporanea assoluta per gg. 30 ed una inabilità temporanea parziale al 50% in gg. 15.

Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno nella misura di Euro 3.994,61 (gg 30 x Euro 40,16 = Euro 1.204,8) (gg 15 x Euro 20,8 = Euro 312,00) Euro 2.477,81 a titolo di risarcimento del danno derivante da invalidità permanente.

Compete, altresì, all'istante il danno morale, risultando configurabili nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 2059 c.c.. A tale titolo, avuto riguardo alle caratteristiche della malattia e delle sue conseguenze a carico del danneggiato, si ritiene equo liquidare la somma di Euro 1.500,00.

Pertanto sulla complessiva somma di Euro 5.494,61 va ad aggiungersi l'ulteriore importo spettante al danneggiato a ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data dell'illecito alla presente decisione.

Tale voce di danno viene liquidata equitativamente (Cass. SSUU n. 1712/95) in Euro 1.194,00 utilizzando come base di calcolo il valore del danno-capitale al tempo del fatto illecito (ricavato in base all'indice medio Istat del costo della vita anno 2001) ed applicando, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso di interesse del 3,31% corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, detratta dalla capitalizzazione di tale importo la rivalutazione monetaria.

Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio pari ad Euro 6.688,61 decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Le spese di lite, incluse quelle relative alla consulenza tecnica disposta d'ufficio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna il Ministero del'Istituto, Università e Ricerca al pagamento in favore di Fr.Ba., quale esercente la potestà sul minore Ma.Aq. della somma di Euro 6.688,61, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese relative alle consulenze tecnica disposta d'ufficio nonché delle ulteriori spese in favore dell'attrice che si liquidano in Euro 210,00 per spese, Euro 1.721,00 per competenze ed Euro 2.600,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Tali spese sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

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