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Dei danni cagionati dall'allagamento per la rottura della serpentina dell'impianto posta sotto la pavimentazione di una sola unità immobiliare risponde in via esclusiva il proprietario o il conduttore dell'appartamento

Dei danni cagionati da un allagamento provocato dalla rottura della serpentina dell'impianto di riscaldamento posta sotto la pavimentazione di una sola unità immobiliare risponde in via esclusiva il proprietario o il conduttore dell'appartamento da cui è originato l'allagamento e non l'intero condominio, operando la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 c.c. soltanto per la parte di dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano nelle unità immobiliari.(Tribunale Milano Sezione 10 Civile
Sentenza del 21 febbraio 2009, n. 2381)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

DECIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dr Andrea Manlio BORRELLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

Gi.ZI., rappresentata e difesa dall'avv. Do.Pl., presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano, via (omissis);

- attrice -

contro

Condominio di via (omissis) - Milano, in persona dell'amministratore rag. Am.Pi., rappresentato e difeso dall'avv. Ra.Su., presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, via (omissis);

- convenuto -

con la chiamata in causa di

As. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti dottori Pa.Su. e To.Ce., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Sa., presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, piazza (omissis);

- terza chiamata -

avente a oggetto: risarcimento danni da allagamento in bar per rottura riscaldamento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19/5/2003 Gi.Zi., affermato di condurre in locazione unità immobiliare sita al piano terreno di via (omissis), Milano, di proprietà di Tr. S.r.l., adibita a bar, nella quale si era verificato, nel gennaio 2001, allagamento di acqua causato da "rottura della tubazione del riscaldamento" che aveva danneggiato "l'arredamento dell'intero bar" e reso necessaria la rottura del pavimento; dato atto di avere, prima dell'instaurazione del presente giudizio, ottenuto ATP, chiamò in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Condominio di via (omissis) - Milano, di cui chiese la condanna al risarcimento sia del danno emergente, sia del lucro cessante per la coatta interruzione dell'attività commerciale.

Il Condominio si costituì depositando comparsa di risposta in cancelleria in data 5/7/2003. Eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva "non essendo proprietario dei locali condotti" in locazione dall'attrice; affermato di avere comunque sostenuto esborsi per Euro 13.913,90 "per rifare il pavimento, riparare i pannelli e consentire all'odierna attrice la riapertura del bar", concluse per il rigetto della domanda della Zi. e, in via riconvenzionale, per la condanna di questa al pagamento dell'importo di cui sopra; inoltre chiese il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa il proprio assicuratore, Ge. S.p.A. ed essere da questo garantito.

Chiamata in giudizio, As. S.p.A. si costituì depositando comparsa di risposta nell'udienza dell'8/1/2004. Espresso stupore per il fatto che la proprietaria dei locali condotti in locazione dalla Zi., benché parte nel procedimento di ATP svoltosi ante causam, non fosse stata chiamata anche nel presente giudizio, contestò l'operatività della polizza "globale fabbricati" sottoscritta dal convenuto. Chiese quindi di essere assolta dalla domanda di garanzia nei suoi confronti proposta.

Nell'udienza ex art. 183 vecchio testo c.p.c. l'attrice, presente, fu interrogata liberamente.

Dopo la concessione di termini ex artt. 183 vecchio testo e 184 vecchio testo c.p.c., nell'udienza 16/2/2006 l'attrice si costituì con il ministero di nuovo difensore, il quale stimolò il giudice ad adottare l'ordine di cui all'art. 107 c.p.c. nei confronti di Tr. S.r.l. Il giudice non accolse la richiesta attorea, ritenendo che lo stato del processo rendesse inopportuno detto ordine di intervento.

Assunte prove testimoniali, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è passata in decisione trascorsi i perentori termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' pacifico che l'allagamento del bar gestito dall'attrice sia stato causato da rottura della serpentina dell'impianto di riscaldamento posta sotto la pavimentazione dei locali condotti in locazione da Gi.Zi. e di proprietà di Tr. S.r.l.

Secondo la difesa di parte attrice, essendo l'impianto di riscaldamento, a norma dell'art. 1117 c.c., oggetto di proprietà comune, nella fattispecie obbligato al risarcimento del danno, in quanto custode ex art. 2051 c.c., sarebbe il Condominio.

Tuttavia, come ricavabile dalla lettura della norma da ultimo citata, la presunzione di comproprietà di cui all'art. 1117 n. 3 c.c. opera soltanto con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle condutture che si addentrano nelle unità immobiliari e sono, dunque, in proprietà esclusiva (Cass. 8/10/1998, n. 9940). Nella fattispecie, pertanto, detta presunzione non può operare.

Da ciò consegue che sia la domanda di risarcimento formulata dall'attrice, proposta nei confronti di un soggetto di cui non è provata la qualità di custode della res damnosa, sia la domanda riconvenzionale di condanna alla rifusione delle spese sostenute per le opere effettuate, proposta dal Condominio nei confronti di soggetto diverso dal proprietario che delle stesse si è avvantaggiato, sono state mal indirizzate.

Dunque entrambe debbono essere respinte, con integrale compensazione delle spese processuali, attesa la reciproca soccombenza.

La reiezione della domanda attorea esclude la fondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di As.

In base al criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Condominio deve essere condannato a rifondere a Ge. le spese processuali, liquidate nella misura di cui in dispositivo. Con la precisazione che alla terza chiamata non spetta anche il rimborso dell'IVA su diritti e onorari corrisposti al difensore, in quanto essa è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture IVA: infatti il sistema di esazione dell'imposta già consente di recuperare l'IVA corrisposta a terzi fornitori (fra i quali rientra, a questi fini, anche il professionista avvocato) portandola in detrazione dall'ammontare dell'imposta incassata e da versare all'Erario alle scadenze di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:

respinge le domande proposte da attrice e convenuto, a spese interamente compensate;

respinge la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata;

condanna il Condominio di via (omissis) - Milano a rifondere ad As. S.p.A. le spese processuali, liquidate in Euro 64,00 per esborsi, Euro 1.400,00 per diritti ed Euro 2.300,00 per onorari, oltre 2% CPA e rimborso forfetario spese generali.

Così deciso in Milano il 10 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2009.

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