Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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Deve ritenersi esclusa la responsabilità del medico nell'ipotesi in cui il paziente abbia apposto firma sulla cartella clinica per l'accettazione di anestesia, intervento e terapia prescritta

Deve ritenersi esclusa la responsabilità del medico nell'ipotesi in cui il paziente abbia apposto firma sulla cartella clinica, in cui dichiara formalmente di accettare anestesia, intervento e terapia prescritta, indipendetemente dalle risultanze testimoniali e dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio.
E' quanto pronunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 6 agosto 2007, n. 17157) . La S.C. è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di di un medico cui era stata richiesta la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'intervento chirurgico ai asportazione della prostata, che aveva provocato retrospermia e perdita della capacita' naturale di procreare. Il ricorrente aveva dedotto, a fondamento della domanda, che il medico aveva violato le norme del codice medico deontologico all'epoca vigente, non avendolo informato delle possibili conseguenze negative dell'intervento, sicche' questo non era stato preceduto dal previsto consenso consapevole e scritto.



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Presidente Dott. DURANTE Bruno - Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere Dott. FICO Nino - rel. Consigliere Dott. CALABRESE Donato - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AS. Se., SE. An., elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 109, presso lo studio dell'avvocato MELONI Stefano, difesi dall'avvocato LODDO Carmine, con studio in 09127 CAGLIARI VIA SONNINO, N. 36, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro FL. Fa., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI Marco, che lo difende, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 268/03 della Corte d'Appello di CAGLIARI, EMESSA IL 6/6/2003, depositata il 04/09/03; rg.351/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/07 dal Consigliere Dott. FICO Nino; Udito l'Avvocato VINCENTI Marco; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AS. Se. Fr. e la di lui moglie SE.An. hanno adito il Tribunale di Cagliari per la condanna di FI.Fa. al risarcimento dei danni conseguenti all'intervento chirurgico ai asportazione della prostata effettuato dai FI. sull'AS., che aveva provocato retrospermia e perdita della capacita' naturale di procreare. Hanno dedotto, a fondamento della domanda, che il FL., in violazione delle norme del codice medico deontologico all'epoca vigente, non aveva informato l' AS. delle possibili conseguenze negative dell'intervento, sicche' questo non era stato preceduto dal previsto consenso consapevole e scritto. Il Tribunale e la Corte d'appello di Cagliari hanno rispettivamente respinto la domanda e l'impugnazione dei coniugi AS., ritenendo che l' AS. fosse stato adeguatamente infornato e avesse acconsentito all'intervento nelle forme previste. Avverso la decisione della Corte di merito i coniugi AS. hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria. Il FL. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i motivi proposti (omessa pronuncia sulla denunciata violazione di norme del codice medico deontologico in vigore all'epoca dell'intervento chirurgico, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c.), da trattare congiuntamente perche' intimamente connessi, i ricorrenti hanno i dedotto che la Corte d'appello, oltre a non prendere in esame le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 del codice deontologico, ha errato nel ritenere attendibili le dichiarazioni del teste addotto dal FL. sul punto che questi usasse informare sempre i pazienti sui rischi dell'intervento chirurgico di asportazione della prostata, nel ritenere che egli avesse riferito al c.t.u. di essere stato in concreto informato e di avere rifiutato la terapia farmacologica prospettatagli in alternativa all'intervento (avendo il consulente riportato nella relazione dichiarazioni del FL., non sue) e nel fondare la decisione di esclusione della responsabilita' del medico esclusivamente su tali generici e irrilevanti elementi. Le censure sono inammissibili e infondate. Sono inammissibili sia perche' si risolvono in un apprezzamento della prova, anche presuntiva, difforme da quello del giudice del merito, in un giudizio di fatto a questo riservato, insindacabile in sede di legittimita' se, come nella specie, congruamente motivato e immune da vizi logici e giuridici, sia anche perche' mancano della necessaria autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto degli atti su cui si fondano, la deposizione del teste e il passo della relazione del c.t.u. da cui risulterebbe che a fare quelle dichiarazioni al consulente sia stato il FL. e non l' AS.. Sono infondate perche', quando sia prospettata la violazione di norme a fondamento della domanda, il giudice deve valutare se il comportamento del soggetto sia o meno conforme al disposto delle stesse, e se sussistano le altre condizioni di cui sia stata pure dedotta la mancanza, senza dovere altresi' menzionare ed esaminare specificatamente i singoli articoli di legge indicati dalla parte. Sono altresi' infondate perche' la Corte d'appello non ha affatto deciso per l'esclusione della responsabilita' del FL. basandosi esclusivamente sulla deposizione del teste e sulle affermazioni del c.t.u., ma su tali elementi in quanto costituenti il necessario riscontro, sotto il profilo soggettivo della consapevolezza dei rischi dell'operazione, alla firma apposta dall'AS. sulla cartella clinica, in cui dichiarava formalmente di accettare l'anestesia, l'intervento e la terapia prescritta. D'altra parte, che l' AS. fosse informato sui rischi dell'operazione risulta dallo stesso ricorso, nella parte in cui il ricorrente afferma (p. 2) di avere manifestato al medico, prima dell'intervento, "le sue preoccupazioni sui possibili effetti negativi, anche in ordine alla sfera sessuale ed alla naturale capacita' procreativa". Il ricorso va dunque respinto, con compensazione tra le parti, per giusti motivi, delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte: Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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