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Deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'oratorio per l'infortunio subito dal minore nel corso di una partitra di calcio in quanto occorre una condotta colposa posta in essere da altro studente tale da integrare un illecito

In materia di risarcimento danni per responsabilita' civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilita' di responsabilita' a carico della scuola stessa ex articolo 2048 c.c., non e' sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto e' necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante, un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravita' del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 settembre 2009, n. 20743)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FR. GI. , PU. LO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE PASCARELLA 34, presso lo studio dell'avvocato CRISPI FABIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCACCIO ROCCO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

SOCIETA' CA. DI. AS. , COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA in persona del suo Vice Presidente e Legale rappresentante in giudizio Avv. AN. Da. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

CIRCOLO (OMESSO);

- intimato -

avverso la sentenza n. 91/2004 del TRIBUNALE di S. MARIA C. V. Sezione distaccata di PIEDIMONTE MATESE, emessa il 30/05/2004, depositata il 11/06/2004; R.G.N. 39/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 18/06/2009 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 16.11.2001, i coniugi Fr. Gi. e Pu. Lo. , in proprio e nella qualita' di esercenti la potesta' genitoriale, convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Capriati al Volturno il Circolo (OMESSO) per sentirlo condannare al risarcimento dei danni fisici subiti dal figlio minore Lo. , in data (OMESSO), in occasione di una partita di calcetto svoltasi presso il campo della parrocchia e organizzata dal circolo medesimo.

In particolare si deduceva che durante detta gara il minore era stato colpito involontariamente da un coetaneo, in uno scontro di gioco, al naso ed alla bocca, riportando la rottura delle ossa nasali con rottura e lesione dei denti incisivi superiori.

Si costituiva il Circolo (OMESSO), chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in garanzia la Soc. Ca. di. As. , poi, a sua volta, regolarmente costituitasi.

Espletate prova testimoniale e consulenza di ufficio, l'adito Giudice di Pace, con sentenza n. 387/2002, accoglieva la domanda e condannava in solido il Circolo e la societa' assicuratrice al risarcimento dei danni, liquidati in favore degli attori, in complessivi euro 2.582,28.

Con atto notificato il 12.2.2003, la societa' assicuratrice, quale terza chiamata in causa per la responsabilita' civile, proponeva appello avverso la sentenza di condanna adducendo la contraddittorieta' della motivazione del provvedimento e la falsa e contraddittoria applicazione dell'articolo 2043 c.c., in quanto l'evento lesivo si sarebbe verificato fortuitamente, per cui la Compagnia non poteva ritenersi obbligata al risarcimento.

Il Circolo Don Orione rimaneva contumace.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di Piedimonte Matese, con la sentenza in esame n. 91/04 del 30.5.2004, accoglieva l'appello e, in totale riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo l'insussistenza di responsabilita' a carico degli amministratori del circolo.

Ricorrono per Cassazione il Fr. e la Pu. con un unico motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso la Soc. Ca. di. As. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2043 e 2048 c.c.: in particolare, si fa rilevare la sussistenza sia della responsabilita' del minore che aveva colpito il Fr. , con un comportamento, pur se nell'ambito del gioco del calcio, irruento e violento, tale da procurare le gravi lesioni in questione, sia della responsabilita', quale precettore - sorvegliante, del Circolo Don Orione, per non avere adottato, in via preventiva, misure idonee per evitare il danno in questione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve, infatti, affermarsi, sulla base di quanto gia' statuito da questa Corte (sentenza n. 15321/2003), che, in materia di risarcimento danni per responsabilita' civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilita' di responsabilita' a carico della scuola stessa ex articolo 2048 c.c., non e' sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto e' necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante, un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravita' del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.

Nella vicenda in esame e' pacifico, per quanto risulta dall'impugnata decisione e per quanto asserito dagli stessi ricorrenti, che l'infortunio in questione avvenne durante "una normale azione di gioco", per "caso fortuito" e del tutto prescindendo da un comportamento colposo di altro allievo partecipante alla gara sportiva; inoltre, sulla base di circostanze di fatto, non ulteriormente esaminabili nella presente sede e poste a base della decisione impugnata, "nessun'appunto puo' essere mosso agli organizzatori della partita e nessuna specifica violazione puo' essere contestata al sorvegliante, essendosi il sinistro verificato per un normale fallo di gioco, evento prevedibile in una partita di calcio ma certo non prevenibile in alcun modo da parte dell'organizzatore".

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

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