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E' responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio

Il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto e' vero che deve sottoporre al paziente, perche' lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni. Ne consegue che è responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 15698



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco - Presidente

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3769/2006 proposto da:

DA. RI. , (OMESSO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presse lo studio dell'avvocato SODAMI Paolo Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AS. EL. , (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato LUCCHESI Fabio Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FALCUCCI VINCENZO, con procura speciale del Dott. Notaio Valerio PANTANO di Civitavecchia del 22/03/2010, rep. 62726;

RA. SPA, (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 38, presso o studio dell'avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

AS. SPA, (OMESSO), Le. As. d'. , (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SEMINAROTI ALDO, che lo rappresenta e difende, con procura speciale del Notaio Dott. Francesco Maria Sirolli Menoaro Pulieri in CIVITAVECCHIA, del 20/04/2007.

OSPEDALE PEDIATRICO (OMESSO), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALIERI 1, presso lo studio dell'avvocato MARCHIONE MAURO, che lo rappresenta e difende giusta comparsa di costituzione;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 5391/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 10/06/2004, depositata il 20/12/2004; R.G.N. 5741/2002.

adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza de 25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato Giulia BASILE per delega avv. Paolo Angelo SODANI;

udito l'Avvocato Silvia CAPANNI per delega avv. Aldo SEMINAROTI;

udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;

adito l'Avvocato Vincenzo EALCUCCI per procura speciale del 22.3.2010 del Notaio in Civitavecchia, Valerio avv. PANTANO.

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto de ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Da. Ri. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'Ospedale (OMESSO) ed As. El. per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito delle errate cure prestatele nel periodo (OMESSO) e dell'intervento chirurgico, effettuato il (OMESSO).

Deduceva che a) nel (OMESSO) era stata visitata, presso una clinica privata, dal convenuto As. che le aveva diagnostico una grave scoliosi che rendeva urgente un intervento chirurgico, assicurandole il buon esito; b) dal (OMESSO) era stata ricoverata presso il nosocomio convenuto (aveva corrisposto all' As. lire 5.000.000 per essere da lui operata presso una struttura pubblica anziche' presso una clinica privata) per accertamenti diagnostici e le era stato confezionato un gesso di elongazione ma non era stata eseguita l'operazione, essendole stata diagnosticata da altro medico la sindrome di Behcec; c) nuovamente ricoverata, le era stato rimosso e sostituito il gesso e solo il (OMESSO) era stata sottoposta all'intervento chirurgico piu' volte rinviato; d) nel corso dello stesso il convenuto, As. aveva modificato il programma operatorio preventivato; e) dopo l'intervento la sindrome dolorosa era aumentata.

Entrambi i convenuti si costituivano e veniva chiamata in giudizio l' As. Le. As. d'. s.p.a., compagnia assicuratrice dell'ospedale, che chiedeva dichiararsi inoperante la garanzia in questione e interveniva anche la Ra. s.p.a. (compagnia assicuratrice con cui era assicurato l' As. ).

Con sentenza in data 8.5.2001, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda attrice che quella della compagnia assicurativa.

Proponeva appello la Da. e la Corte d'Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 20.12.2004, rigettava il gravame; affermava in particolare la Corte territoriale che "e' vero che e' stato ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9705/97, in tema di chirurgia estetica laddove il paziente certamente non ha una necessita' di sottoporsi all'intervento) che, per aversi il ed. consenso informato, e' necessario che il professionista informi il paziente dei benefici, delle modalita' dell'intervento, delle eventuali possibilita' di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede postoperatoria, ma cio' non significa che debba addentrarsi nei dettagli della tecnica prescelta e, quindi, informare il paziente di variazioni sul piano operativo del programma operatorio, ferma restando la tecnica concordata".

Ricorre per cassazione la Da. con quattro motivi e resistono con autonomi controricorsi l' As. , l'Ospedale pediatrico (OMESSO), As. El. e la Ra. (quest'ultima ha altresi' depositato memoria).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione alle espletate consulenze in sede di giudizio penale nonche' alla sentenza di proscioglimento in tale giudizio su cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., la' dove la Corte d'Appello ha ritenuto non allegata da parte dell'odierna ricorrente la prova della proposta domanda, stante la natura contrattuale della responsabilita' dell' As. .

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 2 e 32 Cost., e relativo difetto di motivazione, la' dove si' afferma che le intervenute variazioni nell'intervento chirurgico non necessariamente dovevano essere comunicate alla paziente.

Con l'ultimo motivo si deduce difetto di motivazione della Corte d'Appello "la' dove ritiene di non dover pronunciarsi sull'ultimo motivo di gravame per l'estrema genericita' consistita nel non aver espressamente indicato i punti dove le consulenze divergano e quali siano i reali contrasti".

Meritevole di accoglimento e' il terzo motivo di ricorso mentre infondati sono gli altri motivi.

Errata e' infatti la decisione impugnata nel punto in cui ritiene che le variazioni del programma operatorio non dovessero essere comunicate alla odierna ricorrente, riguardando il consenso informato "la tecnica concordata".

A parte la genericita' e l'insufficienza motivazionale di detto assunto, tale da non far comprendere la ratio decidendi in base alla quale ha escluso la responsabilita' dell' As. , pur non avendo correttamente ed esaustivamente informato la paziente delle modalita' di intervento, deve ribadirsi in proposito quanto gia' statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10741/2009 e n. 24791/2008), secondo cui il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto e' vero che deve sottoporre al paziente, perche' lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni.

Inammissibili sono, poi, i primi due motivi in quanto vertenti su dati documentali (come le espletate consulenze in sede penale) e probatori non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimita' e su cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente e logica motivazione ed altresi' inammissibile e' l'ultima censura perche' priva del requisito di autosufficienza.

In relazione all'accoglimento di detto terzo motivo, in sede di rinvio la Corte di merito dovra' attenersi al seguente principio di diritto: il medico-chirurgo viene meno all'obbligo a suo carico in ordine all'ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

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