Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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E' sempre configurabile una responsabilita' autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico

E' sempre configurabile una responsabilita' autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 11 maggio 2009, n. 10743)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 5363-2005 proposto da:

CO. TI. , VI. MA. DO. , in proprio e quali esercenti la patria potesta' genitoriale sul figlio minore CO. FR. AN. elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE VATICANO 4 6, presso lo studio dell'avvocato NANNI FRANCESCA ROMANA, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCUCCIO MARCELLO con procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

DIRETTORE GEN AUSL/(OMESSO) LECCE, in persona del suo Direttore Generale pro tempore nella sua sola espressa qualita' di Commissario Liquidatore della soppressa U.S.L. LE/(OMESSO) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 7 presso lo studio dell'AVV. MARIA CONCETTA TROVATO rappresentata e difesa dall'Avv. VINCI PAOLO;

UN. CO. AS. SPA, in persona del suo rappresentante, Dott. SC.ST. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S CIPRIANO 35, presso lo studio dell'avvocato MANCINI FERNANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANSONETTI MARIO con delega a margine del controricorso;

AS. SPA, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 4 9 presso lo studio BERNARDINI rappresentata e difesa dall'Avv. ERMANNO PRASTAR giusta procura speciale Notaio TESEO SIROLLI MENDARO Rep. n. 621902/28602;

LE. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato RAMPINO GABRIELE giusta procura speciale Notaio Dott. PALLARA REP. N. 21357;

ASL/(OMESSO) LECCE SEZIONE STRALCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato TROVATO MARIA CONCETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCI PAOLO;

AR. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato DELL'ERBA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato NISI SALVATORE in virtu' di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

L. R. , GE. AS. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 254/2004 della CORTE D'APPELLO di LECCE, 1 Sezione Civile, emessa il 13/02/04; depositata il 20/04/04; R.G.N. 526/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l'Avvocato MARCUCCIO MARCELLO;

udito l'Avvocato PRASTARO ERMANNO;

udito l'Avvocato MANCINI FERNANDO (delega SANSONETTI);

udito l'Avvocato RAMPINO ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 13 febbraio-20 aprile 2004 la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione del locale Tribunale dell'8 marzo 2002, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dai coniugi Co.Ti. e Vi.Ma. Do. , in proprio e quali esercenti la potesta' genitoriale sul figlio minore Co. Fr. An. , per le gravissime lesioni (idrocefalo postemorragico con encefalopatia lesionale e convulsivita') con conseguente invalidita' permanente del 100%, riportate dal figlio, che gli attori ricollegavano all'intervento ostetrico con taglio cesareo compiuto dal ginecologo dott. Ar.Ma. presso l'Ospedale (OMESSO) e dalle successive cure praticate al neonato dal dott. Le.Gi. dello stesso Ospedale e quindi dal dott. L.R. dell'Ospedale di (OMESSO) - reparto immaturi.

Per questo motivo gli attori avevano convenuto in giudizio i tre sanitari, la USL Lecce (OMESSO) e Lecce (OMESSO), chiedendone la condanna al pagamento di lire 5.000.000.000 (e quindi di euro 2,582.284.00) ciascuno, a titolo di responsabilita' contrattuale o extracontrattuale.

Nel giudizio erano state chiamate in causa le compagnie di assicurazione dei medici e delle due USL (poi AUSL).

Il primo giudice aveva stabilito che la gravissima patologia del neonato era riconducibile alla prematura - ma naturale - interruzione del periodo di gestazione ((OMESSO)) e non ad un imperito o negligente comportamento dei sanitari che avevano proceduto al taglio cesareo o degli altri medici che avevano avuto in cura il neonato nei primissimi giorni di vita, prima del suo trasferimento ((OMESSO)) presso l'Ospedale (OMESSO).

I giudici di appello, confermando tale decisione, osservavano che non poteva essere evidenziata alcuna carenza della terapia prestata alla gestante ed al neonato nei due Ospedali di (OMESSO).

Anche il lasso di tempo di cinque ore intercorso tra la rottura spontanea del sacco amniotico e l'intervento per parto cesareo non era indice di colpa professionale, considerato che non vi era stata sofferenza fetale e non poteva, pertanto, ritenersi che il ritardo avesse avuto incidenza nella causazione delle lesioni.

Il consulente tecnico nominato dall'ufficio aveva precisato che alla condizione di immaturita' si associa notoriamente un elevato rischio di emorragia cerebrale prenatale, fenomeno che si era appunto verificato nel caso di specie, causando altresi' l'instaurazione di un idrocefalo e di gravissimi danni cerebrali.

Solo dopo due giorni dalla nascita si era manifestata una crisi convulsiva, poi ripetutasi piu' volte nella giornata.

Anche il rilievo del consulente tecnico di ufficio - secondo il quale il parto (in considerazione delle condizioni della gestante, ricoverata in ospedale fin dal (OMESSO), proprio per il rischio di interruzione della gravidanza) avrebbe potuto piu' agevolmente avvenire presso un centro regionale di piu' alto livello organizzativo - appariva privo di concreto rilievo causale, posto che cio' non serviva comunque ad escludere lo sviluppo negativo degli eventi connessi dallo stesso consulente tecnico di ufficio alla patologia originaria del caso.

Quanto alla condotta del pediatra di (OMESSO) (dott. Le. ), il trattamento dallo stesso praticato era quello realisticamente espletabile nella clinica di appartenenza, con l'apparato diagnostico di cui egli attualmente disponeva.

Tra l'altro, osservava ancora la Corte territoriale, un trasferimento immediato del neonato in altro reparto poteva dirsi sconsigliato proprio per le condizioni instabili dello stesso sotto il profilo neurologico.

Doveva dunque concludersi che per entrambi i sanitari che avevano avuto in cura il neonato nell'Ospedale nel quale era avvenuta la nascita - non vi erano elementi che potevano portare a qualificare la loro condotta come colposa.

Quanto ai sanitari del reparto immaturi dell'Ospedale (OMESSO), dove il neonato era stato trasferito a distanza di circa quaranta giorni dalla nascita, era da dire che in quell'Ospedale il neonato era stato sottoposto immediatamente a visita neurochirurgica e nessuno specifico elemento di colpa era dunque ravvisabile a carico dei medici di quel reparto, che ne avevano disposto il ricovero all'Ospedale (OMESSO).

Avverso tale decisione i genitori di Co.Fr. An. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso il dott. Ar. , Le. e L. e le rispettive compagnie di assicurazione, nonche' la AUSL Lecce (OMESSO) (gia' USL Lecce (OMESSO)) ed il direttore generale della stessa con la societa' di assicurazioni UN. .

La AUSL Lecce (OMESSO), As. e Le. hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 2729 e 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche' omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte territoriale aveva erroneamente posto a carico dei coniugi Co. - Vi. l'onere della prova in ordine alla esistenza della colpa dei sanitari e degli enti ospedalieri.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilita' contrattuale dei sanitari e degli enti ospedalieri, una volta dimostrata la esistenza del contratto e l'inesatto adempimento della obbligazione sanitaria, resta a carico dei debitori della prestazione l'onere di provare l'esatto adempimento e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Nel caso di specie, il consulente nominato dall'ufficio aveva accertato che l'Ospedale di (OMESSO) era privo di strutture idonee a fronteggiare qualsiasi prevedibile inconveniente per nascite premature ed era noto ai dirigenti della struttura sanitaria che la gravidanza della Vi. presentava un elevato tasso di rischiosita' per complicanze, sia per l'anamnesi positiva per aborto, sia per la minaccia di aborto presentatasi (che aveva reso necessario il ricovero fin dal (OMESSO), protrattosi poi fino al parto avvenuto tre mesi dopo), sia per la condizione di fibromatosi uterina, sia, infine, per la presentazione podalica del feto.

Tutte queste circostanze erano state completamente ignorate dalla Corte territoriale, la quale si era limitata ad osservare che nella specie non ricorrevano prove di una responsabilita' dei sanitari e degli enti ospedalieri.

Il consulente nominato dall'ufficio - secondo i giudici di appello - aveva escluso che le terapie prestate alla paziente fossero inidonee o comunque inadeguate.

Esse, infatti, tendevano a prolungare la durata della gravidanza ed erano dirette ad evitare le complicanze legate ad una nascita prematura.

La responsabilita' dei sanitari e degli enti ospedalieri, osservano tuttavia i ricorrenti, era da individuare non tanto nella "carenza della terapia" nella fase prenatale, bensi' nell'avere l'ente ospedaliero trattenuto per lungo tempo la paziente, pur essendo esso privo di tutte le strutture necessarie per prevenire prevedibili danni al nascituro ed alla stessa puerpera.

Con il secondo motivo i due ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 62, 115, 132, 191 e 194 c.p.c., articoli 1176, 1218, 1223 e 2043 c.c., nonche' carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte territoriale aveva escluso qualsiasi negligenza o imperizia dei sanitari, tenendo conto solo di alcune delle osservazioni formulate dal consulente tecnico di ufficio (e trascurandone altre).

In realta', l'ausiliare del giudice aveva posto in evidenza che "pur non rilevandosi errore tecnico, qualificabile alla stregua di autentica imperizia, alcune scelte compiute segnatamente nella fase precedente il parto appaiono criticabili sotto il profilo della prudenza".

Il Prof. Ma.Lu. aveva definito la gravidanza della Vi. ad "alto rischio".

Per questo motivo, aveva rilevato che sarebbe stato piu' che opportuno disporre il ricovero della puerpera presso il Centro Regionale di riferimento competente per territorio, ovvero l'Ospedale regionale (OMESSO).

I giudici di appello non avevano poi considerato le gravi omissioni di una serie di complessi accertamenti diagnostici che, se compiuti dopo la nascita, avrebbero - con ogni probabilita' - ridotto i danni riportati dal neonato.

Con il terzo motivo i due ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 43 c.p. e degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2727 c.c., nonche' motivazione illogica e carente su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I sanitari avevano omesso di trasferire la puerpera in un presidio ospedaliero idoneo, per strutture e mezzi, ad affrontare una eventuale nascita prematura.

Tale condotta, unitamente al ritardo nell'intervento per il parto cesareo, era da porre in rapporto di causa ad effetto, con le lesioni gravissime riportate dal neonato.

I giudici di appello avevano escluso il nesso di causalita', ricordando che il consulente tecnico di ufficio aveva sottolineato che "alla condizione di prematurita' si associano notoriamente un elevato rischio di emorragia cerebrale perinatale, fenomeno che si e' verificato nel caso di specie, causando altresi' l'instaurazione di un idrocefalo e di gravissimi danni cerebrali".

Tale osservazione, ad avviso dei ricorrenti, si pone in insanabile contrasto con le conclusioni - cui pure era pervenuto il consulente di ufficio - secondo le quali non era possibile affermare che "detti elementi siano da considerare indifferenti nel configurare lo stato invalidante nella sua forma gravissima e irreversibile di oggi".

Nessuna prova era stata fornita dai sanitari degli enti ospedalieri in ordine alla prudenza e diligenza ed idoneita' dei mezzi e tempestivita' degli interventi adottati.

Osserva il Collegio:

i tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

1. La Corte territoriale ha escluso qualsiasi rilevanza alla osservazione del consulente tecnico "secondo cui il parto anziche' in una struttura ospedaliera - solo in parte attrezzata allo scopo -avrebbe potuto avvenire presso un centro regionale di piu' alto livello organizzativo" per la ragione che "cio' non serve ad escludere lo sviluppo negativo degli eventi connessi dallo stesso c.t.u. alla patologia originaria del caso da trattare".

In tal modo, ad avviso del Collegio, la motivazione della sentenza impugnata finisce per adottare un criterio para-penalistico, che esige una condizione di certezza "oltre il ragionevole dubbio" in applicazione del principio di causalita' proprio di quella materia.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalita' tra omissione ed evento non puo' ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilita' statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilita' logica, sicche' esso e' configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilita' razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensita' lesiva. (Cass. S.U., 10 luglio 2002, n. 30328, imp. Franzese).

Nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalita' (materiale) - la cui valutazione in sede civile e' diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilita' razionale che e' prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalita' causale) del "piu' probabile che non" (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867).

Anche con riferimento alla individuazione del nesso di causalita' fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso, la giurisprudenza di questa Corte ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilita' di essi e dell'idoneita' della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere.

Va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilita' costituisce una necessita' logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si e' verificato a causa del fatto che non e' stato tenuto il comportamento atteso.

2. In tema di responsabilita' civile, dunque, il giudice del merito deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa (Cass. 26 giugno 2007 n. 14759).

In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova.

Va anche in questa sede ribadito che e' configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilita' di evitare il danno verificatosi (Cass. 4 marzo. 2004, n. 4400; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 21 gennaio 2000, n. 632).

Erratamente, al riguardo, i due ricorrenti si richiamano alla presunzione di colpa lieve, posta a carico del prestatore d'opera, la quale attiene al profilo soggettivo della condotta, ed e' destinata ad operare solo dopo che sia stato accertato il nesso causale tra la condotta stessa e l'evento, e dunque, su un piano diverso e non confondibile.

Secondo i principi generali di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico, indipendentemente dal grado di difficolta' dell'intervento medico chirurgico, grava sul danneggiato (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2044; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997).

3. Nel caso di specie, il consulente tecnico nominato dal primo giudice ha affermato che la gravidanza della Vi. presentava un elevato tasso di rischiosita' per complicanze, sia per l'anamnesi positiva per un precedente aborto, sia per la minaccia di aborto manifestatasi (che aveva reso necessario il ricovero fin dal (OMESSO)), sia per la condizione di fibromatosi uterina.

A questa condizione di rischio preesistente, si era aggiunta la presentazione podalica, ulteriore elemento sfavorevole che aveva reso obbligatorio il taglio cesareo.

Per tali tipologie di gravidanza, i protocolli di condotta e la buona prassi medica invitano con chiarezza (ed invitavano gia' sin dall'anno (OMESSO)) a non ricoverare le pazienti presso ospedali periferici, ma ad indirizzarli opportunamente al centro regionale di riferimento competente per territorio (che nel caso di specie avrebbe dovuto essere l'Ospedale di (OMESSO)).

"La gestione di un parto che si manifestava "ab initio" come prevedibilmente complesso - ha osservato il c.t.u. - certamente avrebbe potuto essere meglio affrontata in un ospedale dotato - per esempio - di una terapia intensiva neonatale".

In altre parole, ad avviso dell'ausiliare del giudice, nessun addebito poteva essere mosso al ginecologo ed ai due pediatri che avevano seguito puerpera e neonato negli Ospedali di (OMESSO): questi, infatti, avevano praticato tutta l'assistenza possibile con la struttura ed i mezzi a loro disposizione.

La divisione pediatrica non disponeva di una terapia intensiva per immaturi e neppure di tutto l'apparato di diagnostica per immagini, atto a meglio monitorare la evoluzione dell'emorragia cerebrale.

Il trasferimento del neonato ad altro Ospedale, subito dopo la nascita, sotto altro profilo era decisamente sconsigliato a causa delle condizioni instabili del neonato sotto il profilo neurologico.

Il consulente tecnico nominato dall'ufficio ha sottoposto ad attenta indagine la condotta dei detti sanitari allo scopo di verificare se la stessa fosse stata improntata alle regole di buona prassi medica e se vi fossero state eventuali carenze tali da giocare un qualche ruolo nel determinismo del gravissimo stato invalidante del quale il Co. e' irreversibilmente portatore.

La risposta a tale quesito e' stata in tutto favorevole ai tre sanitari.

4. Per costante giurisprudenza (ex plurimis, Cass. 6 marzo 1997 n. 2009), l'accertamento del nesso di causalita' e' riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento e' insindacabile in sede di legittimita' se esso sia sorretto (come nel caso di specie) da motivazione congrua ed immune da vizi.

Pertanto, infondate sono le censure formulate dai ricorrenti con riferimento alle condotte imputate ai medici ospedalieri.

A diverse conclusioni, tuttavia, deve giungersi con riferimento alla AUSL Lecce (OMESSO) e al direttore generale della stessa anche in qualita' di commissario liquidatore della soppressa USL Lecce (OMESSO).

Infatti, secondo i rilievi dello stesso consulente tecnico di ufficio, deve darsi per acquisito che il decorso e la terapia - durante tutto il ricovero ospedaliero - fossero corrette, ma da essi si trae la considerazione di un prevedibile parto "a rischio" il che non e' certo indifferente ai fini del giudizio di esattezza delle scelte successivamente operate (il ricovero della Vi. era stato disposto sin dal (OMESSO), quindi tre mesi prima del parto).

Il consulente nominato dall'ufficio ha fatto esplicito riferimento a scelte nella fase precedente il parto "criticabili sotto il profilo della prudenza" con la precisazione che sarebbe stato quanto mai opportuno il ricovero presso una struttura diversa e meglio attrezzata per la situazione (nell'Ospedale di (OMESSO) non vi era il reparto di terapia intensiva per il reparto immaturi, neppure la diagnostica per immagini tanto che si era fatto ricorso ad una struttura esterna).

A monte vi era la prematurita', con tutti i rischi ad essa connessi, ma il nucleo della controversia sta nella previsione e gestione di un parto prematuro ed a rischio, come elemento di concausa aggravatrice delle lesioni gravissime e della invalidita' conseguente riportate in occasione della nascita prematura.

Di tali rilievi del consulente tecnico di ufficio, la sentenza impugnata non risulta aver tenuto conto (con riferimento alla posizione della AUSL Lecce (OMESSO) e del direttore generale della stessa), trascurandone la possibile incidenza causale sulla patologia poi riscontrata.

Del tutto priva di motivazione appare la osservazione conclusiva della Corte territoriale secondo la quale "l'osservazione del predetto consulente, secondo cui il parto anziche' in una struttura ospedaliera solo in parte attrezzata allo scopo, avrebbe potuto avvenire presso un centro regionale di piu' alto livello organizzativo, appare priva di concreto rilievo causale, posto che cio' non serve ad escludere lo sviluppo negativo degli eventi connessi dallo stesso c.t.u. alla patologia originaria del caso da trattare" (p. 12 sentenza impugnata).

E' appena il caso di osservare che il rigetto della domanda di risarcimento nei confronti di un medico non e' sufficiente ad escludere la responsabilita' del presidio ospedaliere.

E' infatti pur sempre configurabile una responsabilita' autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass. 1 luglio 2002 n. 9556, 14 luglio 2004 n. 13066, v. anche Cass. 28 novembre 2007 n. 24759).

Una responsabilita' dell'ospedale puo' configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato.

Sotto tale profilo, la motivazione della sentenza impugnata e' del tutto carente non avendo esaminato la presumibile (probabile) qualita' del trattamento piu' efficace, sotto il profilo della precocita' diagnostica e tempestivita' delle scelte terapeutiche, a fronte della prevedibile emergenza neonatale, poi effettivamente manifestatasi (p. 14 del ricorso).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei confronti della AUSL Lecce (OMESSO) e del direttore generale della stessa, nella qualita' di commissario liquidatore della soppressa USL Lecce (OMESSO) e delle rispettive compagnie di assicurazione, UN. ed AS. .

Il giudice di rinvio dovra' procedere a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Il ricorso e' rigettato invece nei confronti dei tre sanitari, Ar.Ma. , Le.Gi. e L.R. e delle rispettive compagnie di assicurazione (con integrale compensazione della spese, in considerazione della complessita' delle questioni trattate).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei confronti del Direttore Generale della AUSL Lecce (OMESSO) e della stessa AUSL Lecce (OMESSO) e delle rispettive compagnie di assicurazione, AS. e UN. .

Rigetta il ricorso nei confronti degli altri intimati (compensando le spese tra questi e le altre parti).

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