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È valida la notificazione dell'atto giudiziario qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove

È valida la notificazione dell'atto giudiziario (nella specie: citazione introduttiva del giudizio) qualora eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto stesso, in realtà dimorante stabilmente altrove, ove non possa addebitarsi al notificante l'inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell'effettiva residenza del destinatario della notifica. Al riguardo, ancorché sia dedotto e dimostrato che il destinatario della notifica ha da tempo trasferito altrove di fatto la propria dimora, senza che controparte ne fosse a conoscenza, correttamente il giudice del merito ritiene la permanenza di un legame del destinatario dell'atto con il luogo di residenza anagrafica, tale da consentirgli di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata, dalla relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario che ha consegnato il piego al portiere dello stabile, per precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'articolo 139 del codice di procedura civile.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. RORDORF Renato - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SA. GI., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE D CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocate LADDAGA TERESA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PA. MA., PA. BR., VO. IM., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIPRO 77, presse l'avvocato RUSSILLO GERARDO, che li rappresenta i difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, CI. MA., AN. FR., FL. AN. MA. VI., ZA. MA. AD., AN. GI., AN. LA., DE. GI. MA., CI. DI., CI. MA. CR.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3208/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2007 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;

udito per i resistenti l'Avvocato ROBERTO DE FUSCO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilita' o rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione notificato il 17 settembre 1997, Ma. e Pa.Br. e Vo.Im., premesso che, a seguito de terremoto del (OMESSO), erano deceduti, nel crollo di un fabbricato dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di (OMESSO), alcuni loro congiunti, che, all'esito del susseguente procedimento penale, erano stati condannata, per disastro colposo ed omicidio colposo, oltre che alle sanzioni pelali, anche al ristoro dei danni, da liquidarsi in separata sede, lo stesso I.A.C.P. nonche', tra gli altri, Sa. Gi., direttore capo del predetto Ente, e Ci.Ma., direttore dei lavori, convennero costoro in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento dei danni morali, indicati nella somma di lire 680.000.000. Nella contumacia degli altri convenuti, lo I.A.C.P., costituitosi in giudizio, eccepi' la prescrizione del diritto azionato e il difetto di legittimazione degli attori.

2. - Con sentenza del 17 giugno 1999, il giudice unico presso il Tribunale adito condanno' in solido il Sa. ed il Ci. al pagamento in favore degli attori della somma di lire 625.000.000 circa, dichiarando prescritto il diritto azionato nei confronti dello I.A.C.P. e non provata la legittimazione passiva degli altri convenuti.

La sentenza fu impugnata dal Sa., il quale lamento' che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era state invalidamente notificato presso l'indirizzo corrispondente alla sua ex casa coniugale, dalla quale egli si era allontanato, a seguito della separazione dalla moglie, da oltre trenta anni, e che, a causa di tale invalida attivita' notificatoria, egli era rimasto contumace in primo grado e non aveva potuto, pertanto, sollevare la eccezione di prescrizioni: del diritto vantato dagli appellati, i quali, peraltro, ben conoscevano il suo reale domicilio, facilmente evincibile dagli atti del processo penale, e presso il quale gli stessi gli avevano notificato, in data 12 febbraio 2001, precetto e sentenza conclusiva del primo grado del giudizio, senza aver prima compiuto infruttuosamente altre notifiche.

3. - La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositate il 4 novembre 2002, giudico' inammissibile il gravame, osservando che, ai fini della determinazione del luogo ove va eseguita la notificazione di un atto, rileva, nei riguardi del notificante, la residenza anagrafica del destinatario, e non, ove: diversa, quella effettiva, se non conosciuta ne' conoscibile con l'ordinaria diligenza dal primo. Nella specie, l'atto di citazione era stato notificato al Sa. il 17 settembre 1997, all'indirizzo presso il quale egli risultava anagraficamente residente, mediante consegna a mani del portiere. Tale notifica fu ritenuta regolare dalla Corte di merito, alla stregua del rilievo che, per un verso, alla data del 7 ottobre 1999 il Sa. risultava ancora resi lente presso la casa coniugale; che, per l'altro, la relata dell'ufficiale giudiziario valeva ad indicare il mancato rinvenimento del destinatario e di ogni altra persona idonea ex lege alla ricezione. Rilevo', inoltre, il giudice di seconde cure che il mancato rifiuto da parte del portiere di ricevere l'atto lasciava presumere la consegna al destinatario, tenuto anche conto che se detto portiere, in trenta anni, non gli avessi i recapitato la corrispondenza al suo effettivo domicilio, certamente l'appellante avrebbe provveduto alla variazione anagrafica. Ne' assumeva alcun rilievo, secondo la Corte, la circostanza che dagli atti del processo penale emergesse il reale domicilio del Sa., in quanto gli appellati, non essendosi costituiti parte civile, non avevano partecipato a detto processo, peraltro definito dieci anni addietro, sicche', prima di intraprendere la causa civile, essi si erano muniti di un certificato di residenza del Sa., mentre solo dal successivo certificato del 3 gennaio 2001, prodotto dagli appellati, era risultata la nuova residenza dello stesso, presso la quale, pertanto, essi avevano notificato sentenza e precetto. Da cio' conseguiva, secondo la Corte, la tardivita' dell'appello, risultando decorso il termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c., comma 1.

4. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Sa. sulla base di due motivi. Hanno resistito gli intimati con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 139 c.p.c., e dell'articolo 327 cod. proc. civ., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L'attuale ricorrente, assumendo di non aver avuto conoscenza del processo se non al momento della notificazione della sentenza di primo grado e del pedissequo precetto, aveva interposto appello dopo che era ormai decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'articolo 327 c.p.c., comma 1. Erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto applicabile, nella specie, detto termine, e non, stante la mancata conoscenza, da parte dell'appellante, del procedimento di primo grado, la disposizione in deroga contenuta nel comma 2 del cit. articolo. La decisione impugnata si era fondata sulla presunzioni di consegna dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al destinatario da parte del portiere dello stabile sito al (OMESSO), a mani del quale l'atto stesso era stato notificato, senza che il giudice di seconde cure avesse considerato che tra il portiere e l'attuale ricorrente non poteva esistere un rapporto d;. dipendenza, atteso che da ben trenta anni quest'ultimo risiedeva altrove certamente non aveva con il primo incontri quotidiani, o comunque tali da fare affidamento sulla consegna dell'atto, ricevuto ai sensi dell'articolo 139 cod. proc. civ., al destinatario.

2. - Con la seconda doglianza, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 43 e 44 cod. civ. e articolo 139 cod. proc. civ., omesso esame di un punto decisivo della controversia, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Ai fini della determinazione del luogo di residenza del destinatario della notifica, occorre far riferimento alla residenza effettiva, la cui coincidenza con quella anagrafica costituisce un mero indizio, una presunzione semplice superabile sulla base di un qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la stabile dimora del soggetto in un diverso luogo. Nella specie, dai documenti esibiti dall'appellante, e, in particolare, dalla corrispondenza (fatture relative alle varie utenze, lettere varie, copia della ordinanza di proscioglimento nel processo penale per disastro colposo ed omicidio colposo, relativo atto di appello, etc.), emergeva che la residenza effettiva dello stesso era alla (OMESSO), e cio' da oltre trent'anni, da quando, cioe', lo stesso, a seguito della separazione; dalla moglie, aveva lasciato la e usa coniugale, mentre costituiva una mera illazione, che non trovava riscontro neanche in elementi di tipo presuntivo, che il portiere dello stabile sito al (OMESSO) gli rimettesse la corrispondenza inviata a tale indirizzo. Del resto, anche dai processi civili in corso risultava la effettiva residenza dell'attuale ricorrente, la quale, pertanto, ben avrebbe potuto essere conosciuta dagli appellati usando la ordinaria diligenza. Ed anche la mancata ammissione della prova testimoniale intesa a dimostrare tale effettiva residenza integrava il vizio di motivazione lamentato, essendo stata la relativa richiesta ignorata culla Corte di merito, la quale aveva fondato, invece, la propria decisione sulle denunciate illazioni.

3.1. - I motivi, che possono essere esaminati congruamente, in quanto strettamente connessi sul piano logico-giuridico, sono privi di fondamento.

3.2. - Va premesso che la questione sottoposta all'esame di questa Corte non concerne la validita' della notifica eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, non coincidente con quella anagrafica - la cui validita' e' stata gia' affermata dalla giurisprudenza di legittimita' alla stregua del rilievo del valore meramente dichiarativo delle difformi risultanze anagrafiche (v., tra le altre, Cass. n. 6101 del 2006, n. 5076 del 1999). Si versa, invece, nella ipotesi, speculare alla prima, di notifica eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realta' dimorante stabilmente altrove.

Con riguardo a detta ipotesi, ove non possa addebitarsi al notificante la inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, deve ritenersi correttamente eseguita la notifica presso la residenza ani grafica dello stesso (v. Cass. sentt. n. 16941 del 2003, n. 2230 del 1998, n. 10248 del 1991).

3.3. - Nel caso di specie - in cui, giova sottolinearlo, il giudice di merito ha accertato che alla data del 7 ottobre 1999, cioe' in epoca largamente successiva alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risalente al 17 settembre 1997, l'attuo' Le ricorrente risultava ancora anagraficamente residente all'indirizzo di (OMESSO) - detta notifica e' da ritenere effettuata validamente, nel rispetto degli adempimenti previsti dal codice di rito. Invero, i notificanti individuarono la residenza del destinatario dell'atto alla stregua delle risultanze del certificalo anagrafico richiesto, come posto in evidenza nella sentenza impugnati, pochi mesi prima della introduzione del giudizio. Ne' l'attuale ricorrente, che, pure, assume la conoscenza, da parte degli stessi, della ma effettiva residenza alla (OMESSO), e' stato in grado di dimostrare tale circostanza, ovvero una negligenza degli attuali intimati nell'assumere informazioni al riguardo, non potendosi ritenere elemento di convincimento sul punto il fatto che la residenza effettiva dello stesso Sa. risultasse dagli atti del processo penale a sto carico, nel quale costoro non si erano costituiti parte civile, rimanendo, pertanto, estranei ad esso, o dalla corrispondenza a lui indirizzata, evidentemente non accessibile ai notificanti.

3.4. - Per converso, corretta, in quanto logicamente e congruamente motivata, deve ritenersi la deduzione della Corte partenopea, che dal tenore testuale della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, recante il riferimento alla consegna a mani del portiere Ma. Ni., capace a ricevere e tale qualificatosi per la precaria assenza del destinatario e delle altre persone di cui all'articolo 13 c.p.c., ha tratto, tenuto conto del mancato rifiuto del portiere di ricevere l'atto, il convincimento della permanenza di un legame del destinatirio dell'atto con il luogo di sua residenza anagrafica, tale da consenti: di essere reso edotto della corrispondenza ivi inoltrata.

Ne', infine, puo' assumere alcuna rilevanza, al fine di escludere la nescienza incolpevole, da parte degli attuali controricorrenti, del luogo di residenza effettiva del ricorrente, la circostanza della successiva notifica da parte degli stessi a quest'ultimo della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado e del relativo precetto, eseguita il 12 gennaio 2001 nel luogo di effettiva residenza del Sa. ed infatti, come rilevato dal giudice di seconde cure, costoro hanno prodotto in giudizio un certificato anagrafico del 3 gennaio 2001, richiesto, dunque, prudentemente prima di procedere alla notifica di tali nuovi atti, dal quale risultava la nuova residenza dello stesso Sa..

4. - I suindicati elementi - che danno altresi' conto e dell'implicito rigetto, da parte della Corte di merito, delle richiesti istruttorie dell'attuale ricorrente, conducono all'inevitabile risultati del rigetto del ricorso. Le spese, che, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente, sono liquidate come di dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.100,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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