Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Giudizio di riparazione per ingiusta detenzione e colpa del richiedente

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, non può attribuirsi rilievo ex se al mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale è scaturita l'assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori del pubblico ministero e del giudice nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perché la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere di per sé per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, ma soprattutto perché l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioè il «diritto di non rispondere» (articolo 64 comma 3, lettera b), del codice di procedura penale).



- Leggi la sentenza integrale -

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) KI. SH., N. IL (OMESSO);

2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso ORDINANZA del 29/03/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO; lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 29.3.2005 la Corte di Appello di Brescia ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in carcere da KI. Sh. dal 19 luglio 2003 al 14 aprile 2004, per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale, violenza privata, detenzione e cessione illegale di stupefacenti, e tentativo di sfruttamento della prostituzione, essendo poi stato assolto per non avere commesso il fatto dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 14.4.2004.

La Corte territoriale ha ritenuto la colpa grave in quanto il KI. era stato tratto in arresto mentre si trovava insieme ai coimputati presso la propria abitazione, dove, secondo l'accusa della parte offesa DO. JO. erano stati consumati i fatti addebitati all'istante. Malgrado cio' il KI., in sede di interrogatorio, si era rifiutato di rispondere, non fornendo cosi' spiegazioni sui suoi rapporti con la DO., ed evitando una lettura alternativa del dato di indagine, considerato tra l'altro che la DO., nel corso del giudizio, aveva ridimensionato le accuse mosse all'imputato.

KI. Sh., a mezzo del proprio difensore, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Corte di Appello di Brescia del 12.4.2005, censurando il provvedimento sia per non avere valorizzato l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p., fin dall'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare, sia per avere dato rilievo al silenzio dell'imputato nel corso dell'interrogatorio.

Il ricorso e' fondato e va accolto. In ordine al primo motivo, va rilevato che l'ordinanza impugnata non individua alcun fatto, ne' momento specifico che abbia determinato l'applicazione della misura cautelare ovvero la permanenza in carcere, ne' pone in relazione la eventuale colpa grave del ricorrente con l'emissione della misura coercitiva.

Come e' stato efficacemente ritenuto nella sentenza Soreca n. 45154 del 2005, "il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della liberta' personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorche' in presenza di errore dell'autorita' procedente, la falsa apparenza della sua configurabilita' come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (di recente, ex pluribus, Cass. Sez. 4, 7 aprile 2005, Maurizzi).

In una tale prospettiva, secondo un assunto interpretativo anch'esso pacifico nella giurisprudenza di legittimita', la nozione di "colpa grave" di cui all'articolo 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuato, in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorita' giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal riguardo, la colpa grave puo' concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della liberta' personale;

Onde, l'applicazione della suddetta disciplina normativa non puo' non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attivita' investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo e' il presupposto, scontato, dell'intervento del giudice della riparazione) (cfr., ancora, Cass. Sez. 4, 7 aprile 2005, Maurizzi) ".

Sul punto, come ha esattamente rilevato il P.G. di legittimita', il quadro indiziario iniziale appare suffragato solo dalle dichiarazioni della parte offesa, successivamente ritrattate, senza la sussistenza di alcun riscontro, per cui la Corte di merito, omettendo di esaminare un punto fondamentale della questione prospettata con l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione ex articolo 314 c.p.p., attribuisce una colpa grave all'imputato per due motivi: essere stato arrestato presso la propria

abitazione dove si trovava con i coimputati e dove la donna, che ha ammesso di avere avuto con il ricorrente dei rapporti sessuali consenzienti, ha dichiarato avere subito le condotte configuranti reato; essersi avvalso del diritto di non rispondere in sede di interrogatorio, non fornendo adeguate spiegazioni che avrebbe valorizzato il quadro indiziario a suo carico.

E' evidente che la prima condotta non appare configurare alcuna colpa grave, a norma dell'articolo 314 c.p.p., comma 1, perche' nessun riscontro poteva costituire la circostanza che il KI. si trovasse presso la propria abitazione, ovvio luogo di sua normale permanenza, e sul punto quindi o sussistono altre condotte imprudenti a lui addebitabili, o tale circostanza non costituisce alcuna macroscopica violazione dei doveri di diligenza.

Infatti, la giurisprudenza di' legittimita' si e' costantemente orientata nel senso tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, e' incensurabile in sede di legittimita'".

Tale interpretazione e' in perfetta sintonia con la disposizione di cui dell'articolo 314 c.p.p., comma 1 che non pone la colpa o il dolo come elementi generici di esclusione del diritto alla riparazione, ma solo in quanto determinanti per l'applicazione o il protrarsi della misura cautelare. A tale momento storico bisogna riferimento per individuare la colpa grave come causa dell'emissione del provvedimento restrittivo della liberta' personale.

In ordine al secondo motivo di ricorso, confermandosi l'orientamento giurisprudenziale costante di questa Corte e di questa sezione (Cass. 17.10.2006 n. 39528; Cass. 14.2.2006 n. 24355; Cass. 12.1.2006 n. 14439), si ritiene di dovere ribadire che la "colpa grave", prevista dall'articolo 314 c.p.p., comma 1, non puo' mai fondarsi sul mero silenzio serbato dall'interessato nel corso del procedimento penale dal quale e' scaturita la assoluzione, sia esso relativo agli interrogatori di P.M. e GIP nel corso delle indagini preliminari, sia che si tratti di esame dibattimentale, perche' la scelta difensiva di avvalersi della facolta' di non rispondere non puo' valere ex se per fondare un giudizio positivo di sussistenza della colpa, non solo per rispetto (come e' stato piu' volte osservato) alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi e' stato privato della liberta' personale, ma soprattutto perche' l'imputato e il difensore che hanno scelto tali strategie hanno esercitato un loro legittimo diritto riconosciuto dalle regole del procedimento penale, e cioe' il "diritto a non rispondere" (articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera b).

Ne consegue che le elementari regole che disciplinano lo svolgimento del procedimento penale escludono che possa configurarsi la colpa grave nel mero esercizio di un diritto. La macroscopica ed imperdonabile imprudenza o negligenza, tale da causare o far permanere la custodia cautelare, e' quindi inconciliabile con la manifestazione di una condotta processuale del tutto lecita e consentita dal codice di rito, tanto piu' che come gia' precisato non si collabora con il giudice o con la pubblica accusa, ma non la si intralcia (non a caso il citato articolo 64 c.p.p., comma 3, lettera b), dispone l'avvertimento che, anche in caso di rifiuto di rispondere, il procedimento proseguira').

Permane il convincimento di questo Collegio che, se il silenzio si fosse concretizzato nella mancata allegazione di fatti favorevoli (soprattutto esistenza di un alibi), che avrebbero consentito anticipatamente l'accertamento dell'estraneita' dell'imputato al fatto delittuoso attribuitogli, ben possa configurarsi la colpa grave, idonea a determinare l'allungamento del periodo di sottoposizione a misura coercitiva, e quindi a escludere o a ridurre l'entita' dell'indennizzo.

Cio' non si individua nella fattispecie, in quanto la Corte di merito non ha chiarito quale sia stato il fatto o i fatti taciuti che avrebbero smontato il gia' di per se' fragile quadro accusatorio, individuato nelle sole dichiarazioni della parte offesa, senza alcun riscontro.

Pertanto, allo stato, nella specie si tratta di "mero silenzio", non rilevante ai fini della configurazione della colpa grave.

In conclusione, per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata va annullata ex articolo 623 c.p.p., lettera a), e il giudice di rinvio dovra' accertare se sussistano ulteriori fatti di riscontro alla accusa iniziale, non essendo ovviamente rilevante la mera permanenza del KI. nei pressi della propria abitazione, ovvero se l'imputato abbia taciuto fatti liberatori, che avrebbero anticipato la propria liberazione. Se sussistono tali ulteriori fatti, da indicare specificamente nell'emananda ordinanza, la domanda del ricorrente potra' essere rigettata, o comunque limitata la liquidazione del quantum fino al momento in cui il KI. ha omesso di esplicitare fatti concreti che ne avrebbero causato la scarcerazione.

In mancanza, la Corte di merito dovra' adeguarsi ai principi succitati di diritto, costantemente ribaditi da questa Corte e sopra riportati, e procedera' alla liquidazione dell'indennizzo in favore dell'istante.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia.


INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 730 UTENTI