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Gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito riguardano sia i marciapiedi laterali sia le banchine

Premesso che il suolo su cui sorge l'edificio, per il quale vige la presunzione di comunanza tra i condomini, è soltanto quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni, consegue che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, riguardano sia i marciapiedi laterali sia le banchine, gli uni e le altre facendo parte della struttura della strada, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del codice della strada.
(Corte d'Appello Caltanissetta Civile, Sentenza del 2 aprile 2009)



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REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile,

composta dai signori

dr. Michele Perriera Presidente
dr. Eduardo Vullo Consigliere
dr. Antonino Liberto Porracciolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 324/2007 R.G.C. avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di ... n. .../2006 del ... PROMOSSA DAL Condominio “(A)” di via ... n. .. di ..., in persona del suo amministratore pro tempore, quivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ... che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di appello APPELLANTE CONTRO (B) nato ad ... il ... e residente a ... in viale ... n. .. APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

Rigettare la domanda di risarcimento danni dell'attore (B) perché infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata.
In via subordinata, disporre il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio od il richiamo dello stesso consulente tecnico d'ufficio geom.... per accertare le vere cause delle infiltrazioni d'acqua, l'entità dei pretesi danni e la natura pubblica della banchina.

Condannare, infine, l'appellato (B) al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio ed in estremo subordine
compensarle interamente tra le parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. .../2006 del ... il Tribunale di ..., accogliendo la domanda di (B), diretta ad ottenere il risarcimento dei
danni che si erano verificati in un suo locale esistente nel Condominio “(A)” di via ... n. .. di ..., ha condannato quest'ultimo, in persona del suo amministratore pro tempore, al pagamento, al medesimo (B), dell'importo di euro 5.495,10.
Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello detto Condominio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; l'(B), benché ritualmente citato, è rimasto contumace.

Precisatesi le conclusioni, all'udienza collegiale del 4 marzo 2009 la causa è stata quindi posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, innanzi tutto, dichiarata la contumacia dell'appellato (B), che, nonostante la rituale citazione, non si è costituito.
Con il primo motivo di gravame il Condominio appellante si duole che il Tribunale non abbia escluso la sua legittimazione
passiva, la cui carenza andava affermata in conseguenza del fatto che "la parete del locale dell'attore con la relativa porzione di superficie che fuoriesce dal muro perimetrale dell'edificio fino a raggiungere il terrapieno non è un bene condominiale".

Con il terzo motivo di impugnazione, poi, detto Condominio deduce che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia, e precisamente quello relativo all'eccepita carenza della sua legittimazione passiva; il giudice di primo grado – così deduce l'appellante –, infatti, avrebbe dovuto accertare, sia pure incidenter tantum, a chi spettasse la proprietà della banchina non impermeabilizzata, e potuto procedere all'esame del merito soltanto nel caso in cui tale accertamento avesse acclarato l'esistenza di siffatto diritto in capo al Condominio medesimo.

Con il quarto motivo, poi, il Condominio appellante si duole che il Tribunale, pur "in assenza di elementi probatori attestanti la natura condominiale del marciapiede, [abbia] ritenuto implicitamente che [esso] fosse proprietario del manufatto, esterno al perimetro murario condominiale".

Le tre doglianze possono trattarsi congiuntamente, concernendo questioni tra loro collegate (l'omissione del Tribunale e
l'accertamento della problematica che ha costituito oggetto della contestata omissione).

Al riguardo, occorre prender le mosse dalla considerazione che, sulla base di quanto emergeva dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio – risultanze delle quali il Tribunale ha tenuto conto ai fini della propria decisione ("l'accertamento tecnico ha posto in rilievo...") –, le scrostature de quibus, quelle riscontrate negli intonaci del locale di proprietà dell'(B), erano dovute alle infiltrazioni "d'acqua proveniente dalla banchina soprastante, su cui scaricano due tubi
pluviali della copertura del palazzo». Da una delle fotografie allegate alla suindicata relazione, poi, sembra effettivamente emergere che la zona in questione è esterna al condominio, e rientra in quello spazio nel quale è consentito il libero passaggio. Ciò posto, osserva la Corte che gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, riguardano sia i marciapiedi laterali (Cass. 16266/2005) sia le banchine (Cass. 203/2002), gli uni e le altre facendo parte della struttura della strada, secondo quanto previsto dall'art. 3 c.d.s. (anche per l'abrogato codice della strada, la sede stradale comprendeva il piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste: Cass.4533/93 nonché Cass. pen. 7024/94).

Del resto, il suolo su cui sorge l'edificio, che, a norma dell'art. 1117, n. 1, c.c., è presunto comune tra i condomini di un edificio, è soltanto quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni, mentre il suolo adiacente o circostante può rientrare tra le cose comuni unicamente per diverso titolo; con la conseguenza che, per potersi ritenere che la contigua striscia di terreno che funge da spazio di isolamento di un fabbricato sia pertinenza del fabbricato stesso, è necessario che la durevole destinazione di detta area al servizio dello stabile sia accertata in concreto, sia ex opere operato, e cioè siccome attuata effettivamente (elemento oggettivo), sia ex opere operantis, e cioè siccome posta in essere dal proprietario della cosa principale (Cass. 273/84): circostanze – l'una e l'altra – di cui non v'è prova. L'aver dunque individuato, quale (unica) causa dei lamentati (e riscontrati) danni, le infiltrazioni che provenivano "dalla banchina soprastante", avrebbe, dunque, imposto al Tribunale di rigettare la domanda dell'(B), dovendosi ritenere insussistente qualunque diritto di proprietà del Condominio convenuto su quella porzione di strada,
e – correlativamente – obbligo alcuno di manutenzione della stessa e qualsivoglia responsabilità del medesimo in ordine alla determinazione di detti danni. Né – per completezza di motivazione – ci si può esimere dall'osservare che, nell'atto di citazione di primo grado, l'(B), allora attore, lungi dall'affermare che i danni de quibus dovessero porsi in
relazione con le infiltrazioni dalla banchina, aveva, piuttosto, sostenuto che gli stessi fossero dovuti a due cause: un allagamento dovuto all'acqua uscita da un rubinetto collocato in un vano condominiale; infiltrazioni d'acqua provenienti dal muro condominiale esterno.

Per quanto sin qui esposto, in conclusione, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda di risarcimento avanzata dall'(B). L'accoglimento dei motivi di appello concernenti la sussistenza (rectius, l'insussistenza) dell'obbligo risarcitorio, esime questa Corte – con tutta evidenza – dall'esame delle altre censure, con le quali il Condominio appellante muoveva censure all'operato del consulente tecnico d'ufficio (secondo motivo), affermava la carenza di prova sia in ordine alla propria responsabilità (quinto motivo), sia relativamente al quantum dei danni (sesto motivo), ed, infine, avanzava contestazioni sul punto della regolamentazione delle spese del grado (settimo ed ottavo motivo).

Relativamente, infine, alle spese dei due gradi del giudizio, ritiene la Corte che ricorrano giusti motivi per disporne l'intera
compensazione tra le parti, considerata la difficoltà di individuare le reali cause di quanto lamentato (si consideri, al riguardo, che il locale in questione è, in gran parte, «sottostante ad altri piani», come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio, il che poteva indurre a ritenere che proprio al condominio dovesse, quindi, ascriversi la responsabilità dei danni in questione).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di (B), in riforma della sentenza del Tribunale di ... n. .../2006 del ..., rigetta la domanda proposta dallo stesso (B) con atto di citazione notificato al Condominio “(A)” di via ... n. .. di ..., in persona del suo amministratore pro tempore, il 14 luglio 1993; compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso, nella camera di consiglio della sezione unica civile della Corte di Appello di Caltanissetta, il 23 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2009

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