Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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Grava sulla ASL, e non sul Comune, l'onere di risarcire il danno subito da colui che sia stato morso da un cane randagio

In seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, risulta reciso il "cordone ombelicale" fra Comuni e USL (così Corte cost., 24/06/2003, n. 220) con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime, non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale. In tale prospettiva - con riferimento ad una controversia di risarcimento danni verificatisi successivamente alla soppressione delle USL e fondata sull'omessa vigilanza sui cani randagi, affidata dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 1985, n. 12, regione Puglia alla competenza dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali - è stato affermato (con sentenza del 7/12/2005, n. 27001) il principio, applicabile mutatis mutandis anche al caso secondo cui la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dall'evento. Nella specie, il risarcimento danni conseguente al fenomeno di randagismo è regolato nell'ambito della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 28 e da leggi regionali; in particolare la legge 24 novembre 2001, n. 16 della regione Campania che ha affidato le relative competenze ai servizi veterinari delle A.S.L. (che, a mente dell'art. 5 lett. c) della legge regionale, "attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici"). Ne consegue, inoltre, che la locale azienda sanitaria deve essere considerata soggetto giuridico autonomo rispetto al Comune di Pozzuoli. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 3 aprile 2009, n. 8137)

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