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Il Comune è responsabile di danni subiti dal passante a causa della sconnessione del piano stradale

Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Sentenza del 6 giugno 2008, n. 15042).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. CR., elettivamente domiciliata in ROMA VIA AURELIA 385, presso lo studio dell'avvocato SITZIA ANDREA, che la difende unitamente agli avvocati MATRONOLA ITALO, MATRONOLA ANTONELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ED. SRL, COMUNE DI ROMA;

- intimati -

e sul 2 ricorso n 01577/05 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco on.le Ve. Wa., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8 presso lo studio dell'Avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO che lo difende unitamente all'avvocato MURRA RODOLFO, giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

e contro

BE. CR., ED. SRL;

- intimate -

e sul 3 ricorso n 02660/05 proposto da:

ED. SRL, in persona dell'amministratore unico Lu. Ma., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 32, presso lo studio dell'avvocato CISBANI FABIO, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

BE. CR., COMUNE DI ROMA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 15909/04 del Tribunale di ROMA, seconda sezione, emessa il 17/05/04, depositata il 19/05/04, R.G.18520/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/08 dal Consigliere Dott.ssa LANZILLO Raffaella;

udito l'Avvocato MATRONOLA Italo;

udito l'Avvocato GAMBARDELLA Daniela (per delega Avv. BIASIOTTI MOGLIAZZA Giovanni Francesco, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 28.1.1999, Be.Cr. ha convenuto davanti al Giudice di pace il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta occorsale il (OMESSO), verso le ore 20, mentre camminava lungo la via (OMESSO). A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed era caduta a terra, riportando la lesione del 5 metatarso del piede sinistro. Il danno e' stato quantificato in euro 2.582,28.

Il Comune ha resistito alla domanda, contestando ogni responsabilita' e chiedendo di chiamare in causa la s.r.l. Ed., che gestiva in appalto la manutenzione della strada. L' Ed. e' stata effettivamente citata ed e' rimasta contumace.

Con sentenza n. 950 del 2001 il Giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le spese di causa.

Proposto appello dalla Be., il Comune di Roma si e' costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Ed.. Quest'ultima ha resistito alla domanda, chiedendo di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo assicuratore.

Con sentenza 17 - 19 maggio 2004 n. 15909 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.

Con atto notificato il 17.12.2004 la Be. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004, affidandone l'accoglimento a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ed., ognuno dei quali propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Roma ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (articolo 335 c.p.c.).

1.- La Corte di appello ha escluso la responsabilita' del Comune ai sensi dell'articolo 2051 c.c., con la motivazione che la norma non e' applicabile ai beni demaniali, qualora la loro estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo; che poteva configurarsi una responsabilita' del Comune solo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti, in quanto la sconnessione della copertura del marciapiede - trovandosi proprio davanti alla casa della danneggiata - avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, si' che non costituiva un'insidia.

2. - Con il primo motivo - deducendo violazione dell'articolo 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione - la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c., in termini apodittici, senza accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il venir meno della responsabilita' per custodia, in relazione ai beni demaniali: senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e completo controllo ad opera dell'ente proprietario, si' da prevenire incidenti quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone condizioni: di cio' il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad apposita impresa, cioe' alla s.r.l. Ed., l'incarico della manutenzione.

3. - Con il secondo motivo - deducendo violazione dell'articolo 2043 c.c., nonche' omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione oggettiva del marciapiede non configurava un'insidia, imprevedibile e inevitabile dall'utente. Assume che l'anomalo dislivello del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per se' costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la responsabilita' all'ente tenuto alla manutenzione.

4. - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa, o insufficiente motivazione sulle circostanze relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare le circostanze emerse dall'istruttoria che dimostrano la responsabilita' del Comune, quali quella - ammessa anche dal Tribunale, nella sentenza di primo grado - che la zona era poco illuminata, che altre persone camminavano davanti alla Be., impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto che l'anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza dell'abitazione della danneggiata.

5.- I tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perche' connessi - sono fondati, nei termini che seguono.

5.1. - Appare in termini, in primo luogo, la censura del ricorrente circa l'assenza di motivazione sulle obiettive condizioni del luogo ove si e' verificato l'incidente.

Il Giudice di appello ha effettivamente escluso in modo aprioristico l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c., ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalita' d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casa. civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con interpretazione avallata da Corte cost. 10 maggio 1999 n. 156; Cass. civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446, in un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale di una citta'; Cass. civ., Sez. 3, 5 agosto 2005 n. 16576; Cass. civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

Si e' specificato, altresi', che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c., e' a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilita' per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.

Ed invero, il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtu' del tradizionale principio "cuius commoda, eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse e' tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene, e cosi' di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico e' esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti piu' o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non puo' escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti puo' sorvegliare le azioni.

La responsabilita' oggettiva di cui all'articolo 2051 c.c., pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarita' vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilita' di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, si' da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili ne' eliminabili con immediatezza, neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Nel primo caso e' agevole individuare la responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso puo' considerarsi fortuito, quanto meno finche' non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perche' l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessita' di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta - piu' che delimitando in astratto l'applicabilita' dell'articolo 2051 c.c., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una piu' ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali, cioe', si presentera' presumibilmente piu' spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialita' offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilita' di cui all'articolo 2051 c.c., grava sul l'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti e' il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Nel caso di' specie, la causa dell'incidente occorso alla Be. e' indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprieta' del Comune di Roma - consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalita' di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

In virtu' dei principi enunciati, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'articolo 2051 c.c., essendo incontestato in fatto che la Be. sia caduta proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Ne' il Giudice di appello ha dedotto - a fondamento della sentenza di assoluzione - la circostanza che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

5.2. - Ogni altra censura della ricorrente e' da ritenere assorbita. 6. - Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ed..

La censura e' inammissibile, trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perche' ritenuta assorbita a seguito del rigetto delle domande risarcitorie della Be..

Non vi e' quindi pronuncia del Giudice di appello, di cui questa Corte possa essere chiamata a valutare la legittimita'.

7. - Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ed., che pure ripropone una questione (nullita' dell'atto di chiamata in causa in primo grado della stessa Ed.), su cui il Tribunale ha ritenuto superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla Be. contro il Comune.

Le parti interessate potranno far valere davanti al Giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo proposte in appello.

8. - In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinche' decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"La responsabilita' per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'articolo 2051 c.c., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Essendo tuttavia, detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perche' determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non puo' escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti puo' sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilita' il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri piu' ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa che ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la piu' diligente attivita' di manutenzione.

Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, e' da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c., ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante.

Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilita', quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'articolo 2051 c.c.".

P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il principale; dichiara inammissibili i ricorsi incidentali condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che decidera' anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.





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