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Il condominio è responsabile per il danno verificatosi in un appartamento a seguito della rottura di una condotta di proprietà condominiale

Il condominio è responsabile, nella veste di custode, delle proprietà condominiali; esso è quindi tenuto al risarcimento per il danno verificatosi in un appartamento a seguito della rottura di una condotta di proprietà condominiale, se non fornisce la prova che il danno medesimo si è verificato per caso fortuito, implicante l'addebito della colpa in capo ad un altro soggetto. (Corte d'Appello Genova Sezione 2 Civile
Sentenza del 7 gennaio 2008, n. 7)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La.Lo. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, il condominio di Genova, via (omissis), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che si erano verificati nel piano terreno di sua proprietà in seguito alla rottura di una tubazione fognaria condominiale.

Si costituiva il convenuto condominio, contestando la domanda attrice; chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa della ditta A. quale responsabile del danno e della compagnia SU. per essere garantito, in quanto aveva in corso contratto di garanzia per responsabilità civile.

La ditta A. si costituiva sostenendo di essere estranea ai fatti in quanto era stata incaricata dal condominio di ricercare la causa della fuoruscita di liquame dalla fogna condominiale.

Si costituiva anche la SU. sostenendo che la polizza in corso non poteva essere invocata a copertura del danno, in quanto da essa risultavano esclusi sia i danni da rigurgito di fogna che quelli dovuti a spargimento di acqua.

In seguito al decesso dell'attrice si costituivano Po.Gi.Ba., Po.Pa. e Po.St. quali eredi.

La causa era istruita con produzione di documenti, audizione di testimoni ed espletamento di CTU.

Il Tribunale, con sentenza n. 2593/04, respingeva la domanda, compensando integralmente le spese del giudizio.

I Po. proponevano appello, facendo rilevare che la sentenza era erronea, in quanto non aveva valutato con la necessaria cura le risultanze di causa e chiedeva nuova valutazione di esse.

Si costituivano tutti gli appellati, rilevando all'opposto l'esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale. La causa, così istruita, giungeva alla decisione della Corte sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione all'addebito della perdita di liquami, che ebbe a cagionare danno nella proprietà Po., si deve osservare quanto segue.

La CTU Cr., nel suo elaborato, redatto a distanza di parecchio tempo dall'accaduto, ritiene verosimilmente possibile imputare, quale causa dell'allagamento del locale civico 43 R di via

(omissis), la rottura della condotta verticale nel tratto ricompreso tra il primo e il secondo piano del caseggiato civico 47 di via (omissis).

Dalle prove testimoniali emerge infatti che la condotta verticale in argomento nel tratto compreso tra il primo e il secondo piano dell'edificio, fosse costituita da due differenti materiali, eternit e geberit, e che, nel punto di raccordo tra le due tipologie, in corrispondenza della soletta, fosse in atto una perdita; ciò giustificherebbe l'allagamento vendicatosi contestualmente nell'alloggio del primo piano.

Tale chiara affermazione riguarda all'evidenza la condotta di proprietà condominiale, e non le condotte che a questa giungono dai singoli alloggi.

Il danno quindi è da collegarsi al manufatto del condominio, e quindi alla responsabilità di quest'ultimo quale custode.

li Tribunale ha invece ritenuto che la fuoriuscita di liquame non vene originata da una rottura della condotta condominiale ma dall'immissione in essa di un tubo troppo corto da parte del proprietario dell'alloggio sito al secondo piano. Ma, come si è riportato testualmente in precedenza, la CTU non ha fatto tale affermazione; essa ha chiaramente imputato la rottura alla condotta comune. Pertanto il condominio, per andare esente da responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito, il che, nella specie, non è avvenuto.

Infatti, per rilevare il caso fortuito nel fatto del terzo occorre dimostrare con precisione l'addebito del fatto al terzo (nella specie, il proprietario dell'alloggio al secondo piano, l'opera commissionata dal quale avrebbe determinato l'evento), il che non è avvenuto, mancando ogni elemento di valutazione.

E, tenuto conto che qualsiasi lavoro effettuato dal singolo proprietario per l'immissione di tubazione nella colonna comune dal singolo alloggio avrebbe dovuto interessare (quantomeno per impedirne temporaneamente l'uso, come è dato di comune esperienza in casi simili) il condominio, deve ritenersi che quest'ultimo, nella persona dell'amministratore, abbia omesso di custodire la cosa comune con l'ordinaria diligenza; ne consegue che deve essere affermata la responsabilità dei condominio convenuto in relazione al fatto dedotto in giudizio dai Po. In relazione alla posizione dell'impresa A. (chiamata in giudizio dal condominio in quanto indicata come diretta responsabile dell'accaduto), invece, si deve ritenere non raggiunta la prova della sua responsabilità. Infatti, dalla CTU non emergono elementi a carico della predetta ditta; la consulenza esclude espressamente che la tesi esposta dal geom. Iu. (che aveva indicato precisi elementi logici nei confronti della ditta chiamata in causa) possa avere fondamento e la Corte non possiede elementi diversi che possano ritenere tale conclusione non attendibile.

Pertanto deve essere confermata la reiezione della domanda nei confronti della ditta predetta.

Per quanto attiene all'entità del risarcimento si deve osservare quanto segue.

Non è stato possibile determinare il danno subito dai Po. con precisione, stante il decorso di un notevole lasso di tempo tra l'evento e la CTU.

Unico documento utilizzabile è la relazione Ba., tecnico di parte, che valutò il danno in Lire 20.000.000 dell'epoca, confermando tale relazione davanti al Tribunale.

La valutazione effettuata dal predetto professionista appare congrua ai danni effettivamente cagionati alla proprietà dei Po.;

in merito, costituiscono elementi in tal senso il fatto che la stessa venne redatta in epoca vicina al fatto, che i danno sono descritti con analitica precisione, che i lavori da effettuare indicati con altrettanto analitica precisione; alla valutazione sono allegate fotografie con descrizione, il che rende credibile e fondato il tutto.

Pertanto, in mancanza oltretutto di specifiche contestazioni, è dimostrato che il danno sussiste nella misura indicata di Euro 10.329,14; su tale somma devono essere corrisposti rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo effettivo.

In relazione infine alla posizione della compagnia di assicurazione della responsabilità civile dei condominio, chiamata da quest'ultimo in primo grado in garanzia in forza della polizza in corso, si deve rilevare che, nel giudizio d'appello, la compagnia è stata citata in giudizio da parte appellante P.; sempre nel giudizio d'appello, il condominio appellato non ha ritenuto di ripetere (cosa che sarebbe stata possibile in via di appello incidentale) alcuna domanda di garanzia nei confronti di tale soggetto.

Pertanto la domanda nei confronti della compagnia deve essere respinta, non avendo i Po. titolo ad azione diretta contro la medesima.

Le spese processuali del giudizio vanno così regolate:

- le spese sostenute dai Po. vanno integralmente poste a carico del convenuto condominio, sia per il primo che per il presente grado di giudizio, così come per la CTU;

- le spese sostenute dall'impresa A. (vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio, e che ha chiesto in via di appello incidentale le spese anche del primo grado) vanno poste a carico del condominio per il primo grado, a carico invece dei Po. per il presente grado. Infatti, davanti al Tribunale l'impresa venne chiamata in giudizio dal condominio, che ne chiese la condanna, e non dai Po., mentre nel presente giudizio d'impugnazione essa venne chiamata in giudizio dai Po. (i quali potevano farne a meno, trattandosi di causa scindibile);

- sempre gli attori devono corrispondere le spese legali alla compagnia in relazione al presente grado di giudizio, in quanto hanno direttamente citato la stessa e formulato conclusioni nei suoi confronti. Le spese del primo grado restano compensate, come disposto dal Tribunale (la compagnia non ha effettuato appello incidentale). L'entità della liquidazione delle spese è effettuata in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2593/04, in contraddicono delle parti così provvede:

1) a modifica della sentenza condanna il condominio sito in Genova via (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Po.Gi.Ba., Po.Pa. e Po.St. la somma di Euro 10.329,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali su tale somma rivalutata dalla domanda al saldo;

2) Condanna il condominio sito in Genova (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a Po.Gi.Ba., Po.Pa. e Po.St., le spese legali dei giudizio davanti al Tribunale, che liquida in Euro 321,70 per spese, Euro 2.288,22 per diritti, Euro 2.070,63 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché quelle relative al giudizio d'appello, che liquida in Euro 274,28 per spese, Euro 1.513,00 per diritti, Euro 2.261,25 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché all'integrale pagamento della CTU;

3) Respinge la domanda formulata nei confronti della ditta A. impianti e nei confronti della Ro. entrambe in persona del legale rappresentante pro tempore;

4) Condanna il condominio sito in Genova via (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a A. impianti, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del giudizio davanti al Tribunale, che liquida in Euro 280,17 per spese, Euro 1.908,17 per diritti, Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e condanna Po.Gi.Ba., Po.Pa. e Po.St., in solido tra loro, al pagamento, sempre in favore dell'impresa A., delle spese relative al giudizio d'appello, che liquida in Euro 1.582,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

5) condanna Po.Gi.Ba., Po.Pa. e Po.St., in solido tra loro, al pagamento, in favore della compagnia Ro., in persona del legale di rappresentante pro tempore, delle spese legali del giudizio d'appello, che liquida in Euro 1.410,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

6) Conferma nel resto l'appellata sentenza.

Così deciso in Genova, l’11 dicembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2008.

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