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Il Condominio non risponde della morte del terzo che si sia introdotto nella piscina di notte e pur non sapendo nuotare

L'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato e l'imprevedibilità del medesimo valgono ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, sezione terza civile, con sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22807 ha escluso la responsabilità del Condominio per la morte di colui che, estraneo al Condominio e pur non sapendo nuotare, vi si è introdotto al di fuori dell'orario di apertura.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - rel. Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29652-2005 proposto da:

FE. ST. , FE. GI. , FE. TA. , SE. PA. , elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCIARRETTA ROMANO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO "(OMESSO)" elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'avvocato GOLINO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SEGOLONI ANNALISA con delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

ME. AS. SPA, AX. AS. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 287/2004 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, Sezione Civile emessa il 5/02/2004; depositata il 05/10/2004; R.G.N. 83/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. UCCELLA FULVIO;

udito l'Avvocato SCIARRETTA ROMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.-Con sentenza del 28 agosto 2001 il Tribunale di Terni condannava il Condominio "(OMESSO)" al risarcimento del danno morale in favore degli eredi di Fe. Gi. , determinato in misura diversa tra gli eredi.

In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 27 marzo 1993; Fe. Gi. e Se. Pa. convenivano in giudizio avanti a quel giudice il Condominio sopra indicato.

Assumevano gli attori di essere i genitori di Fe. Ma. deceduto il (OMESSO) per annegamento mentre faceva un bagno nella piscina di proprieta' e gestita dal Condominio, per cui del decesso avrebbe dovuto rispondere il Condominio stesso, eventualmente anche ex articolo 2051 c.c..

Costituitosi, il Condominio contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda, nonche' di essere autorizzato a chiamare in causa le compagnie assicuratrici SI. e Pr. .

Effettuate le chiamate in causa, si costituivano le compagnie, che ne eccepivano le nullita' e svolgevano delle eccezioni sul merito della domanda di garanzia.

Con atto del 1 giugno 2000 si costituivano gli eredi di Fe. Gi. , deceduto il di' (OMESSO), ovvero la moglie Se. Pa. e le figlie Fe. Gi. , Fe. Ta. , e Fe. St. , le quali ultime proponevano anche domanda di risarcimento in proprio per la morte del loro germano.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza sopra indicata.

2. - Avverso di essa appellava il Condominio.

Si costituivano tutti gli appellati, resistendo al gravame.

Con sentenza del 5 ottobre 2004 la Corte di appello di Perugia riformava la decisione di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria, con integrale compensazione delle spese.

Contro questa decisione insorgono Fe. St. , Fe. Gi. , Fe. Ta. e Se. Pa. con un ricorso affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso il Condominio.

Non sono costituite le intimate compagnie assicuratrici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Osserva il Collegio che il punto centrale del ricorso e' costituito dall'inquadrabilita' della vicenda, esclusa dal giudice dell'appello, ma invocata dalle ricorrenti, nell'ambito dell'articolo 2051 c.c. e di cui trattano il primo, terzo e quarto motivo.

Essi sono formulati rispettivamente come totale travisamento del fatto (il primo e il secondo); mancanza di prova da parte del condominio del caso fortuito (terzo motivo) e, di conseguenza, asserita carenza e contraddittorieta' di motivazione su di un punto decisivo della controversia, allorche' la sentenza impugnata ha affermato che "solo la condotta abusiva del Do. ha reso possibile l'accesso di estranei alla piscina".

Queste censure ritiene il Collegio che vadano esaminate congiuntamente.

2.- Va osservato che, cosi' come formulato e non solo nella sua intestazione, il primo motivo e il secondo motivo, che e' rubricato come travisamento del fatto - e, quindi, errore revocatorio sono inammissibili, perche' tutt'al piu' potrebbero essere oggetto di revocazione (Cass. n. 5149/03).

Il terzo motivo, circa la sussistenza del caso fortuito, cossi come accertato in sentenza, va disatteso.

Di vero, il giudice dell'appello ha accertato che il Fe. ebbe un comportamento colposo e questo comportamento e' stata causa esclusiva dell'evento dannoso: la sua morte.

Infatti, e' incontestato tra le parti che il Fe. era estraneo al condominio; che egli sapeva nuotare da "principiante" e, quindi, e' stato quanto meno imprudente nell'avventurarsi nella piscina; che la sua condotta rivestiva il carattere della eccezionaiita', perche' non era previsto ne' prevedibile un suo accesso stante la circostanza pacifica che l'impianto era chiuso e che egli non figurava tra le persone autorizzate ad accedervi.

Questi elementi, che le stesse ricorrenti in punto di fatto riconoscono, salvo ad evidenziare che il condominio non avrebbe superato la presunzione di responsabilita' a suo carico, perche' il Do. comunque ne avrebbe permesso l'accesso e non era il giardiniere, bensi' il custode materiale del complesso e, quindi, dell'impianto e, comunque, era un dipendente del Condominio, sono stati posti a fondamento della decisione.

Al riguardo, il giudice dell'appello con un ragionamento appagante dal punto di vista motivazionale ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, perche' ha accertato che l'evento e' avvenuto per caso fortuito.

Il dispiegarsi del fattore causale, la ricerca dell'effettivo antecedente dell'evento dannoso, l'indagine sulla condotta del danneggiato - il Fe. - sono stati esaminati in modo approfondito dal giudice dell'appello, il cui apprezzamento risulta insindacabile in questa sede perche' sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 472/03).

Ed, infatti, il giudice dell'appello ha ricostruito la vicenda in questi termini:

a) il Fe. e il suo collega Gn. avevano ottenuto un permesso dal Do. "come da precedenti accordi", senza, pero', che sia stato indicato da parte attrice il titolo che legittimasse il Do. , indicato in un primo tempo come "custode" e in un secondo tempo come giardiniere dal collega del Fe. , lo Gn. ;

b) era credibile il condominio allorche' aveva negato che il Do. avesse un rapporto diretto di lavoro con esso Condominio;

c) il complesso residenziale era ben protetto al punto che per giungere alla piscina occorreva superare un secondo cancello.

Da questi elementi il giudice dell'appello ha dedotto che nessuna tolleranza vi era stata da parte del Condominio "di un diffuso uso abusivo della piscina da parte di estranei e la piscina non era ancora nemmeno aperta, all'utenza interna e proprio del Condominio" (p. 17 - 18 sentenza impugnata) e ha ritenuto sussistere il caso fortuito, consistente nell'abusivo, perche' non autorizzato dal condominio ne' da un suo sottoposto, accesso alla piscina da parte del Fe. .

La valutazione in questi termini, operata dal giudice del merito, consente di ritenere, quindi, infondate le censure nel loro insieme, anche per quanto concerne il secondo motivo (violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per vizio di motivazione e per travisamento del fatto, sotto altro profilo) sia perche' non si indica quale sia il vizio della motivazione, sia perche' come travisamento del fatto e' inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio che il giudice dell'appello non solo ha argomentato congruamente circa l'asserito contrasto tra le disposizioni del regolamento in ordine ai tempi dell'apertura della piscina e alcune fotografie scattate subito dopo l'evento morte del Fe. , ma lo stesso giudice ha dato contezza del suo convincimento, non solo in base al predetto regolamento, quanto soprattutto in base a circostanze non contestate, peraltro, nella loro materialita' e nel loro accadimento.

Di vero, va affermato che il giudice dell'appello ha tenuto presente l'articolo 5 del regolamento che riconosceva ai soli condomini e agli utenti in possesso di tessere l'accesso alla piscina ed ha argomentato, in maniera dirimente per escludere la responsabilita' de Condominio, in base a quanto accertato in punto di fatto, ovvero che il Fe. assieme al collega Gn. e alle due ragazze era entrato in piscina "grazie alla compiacenza del Do. e alcuni giorni prima della sua apertura prevista dal 1 luglio al 31 agosto di ogni anno (p. 16 sentenza impugnata).

Non solo, ma ha posto in rilievo quel giudice che il Fe. non aveva alcun titolo all'accesso, essendo egli e il suo collega, nonche' le due ragazze soggetti estranei al Condominio.

A leggere, quindi, la sentenza non si rinviene alcun vizio di motivazione, mentre a leggere il motivo viene prospettata una censura che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, senza, peraltro, specificare di quale vizio di motivazione si tratti (v. S. U. n. 10313/06 m. 589877, citata anche dal resistente Condominio).

In sostanza, il comportamento colposo del Fe. , l'"autorizzazione" illegittima del Do. , di cui, pero', le ricorrenti non discutono ne' hanno allegato nelle fasi di merito ne' lo fanno in questa sede alcun indizio che possa contrastare quanto invece dedotto dal Condominio (assenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato con esso Condominio, autorizzazione a rilasciare il permesso di accedere alla piscina a persone estranee al c.d. suo dipendente, inagibilita' della piscina prima della apertura prevista) sono elementi che, in una valutazione coordinata e complessiva della vicenda, non potevano che indurre alla decisione emessa.

La Corte territoriale ha, quindi, sostanzialmente ritenuto che l'evento era da attribuirsi in via esclusiva al comportamento imprudente del danneggiato.

Trattasi di una ricostruzione minuziosa delle modalita' del fatto generatore del danno, che si risolve nell'esclusione del rapporto di causalita' tra cosa in possesso del custode (nella specie, la piscina e il Condominio) ed evento, che, essendo congruamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimita' di questa Corte.

Al contrario, la valutazione dell'evento dannoso (come si evince anche dalla intitolazione delle censure - prima e seconda - proposta dalle ricorrenti) si sostanzia in un apprezzamento di fatto, diverso da quello operato dal giudice del merito ed e' come tale inammissibile in questa sede (Cass. n. 2430/04, in motivazione).

Peraltro, il Condominio ha mostrato di aver vinto la presunzione di responsabilita' a suo carico, essendo emerso dagli accertamenti in corso di causa e dalle modalita' del fatto:

a) l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato (Cass. n. 2062/04).

b) questo fattore esterno era assolutamente imprevisto ed imprevedibile perche' non era ancora maturato il tempo di apertura della piscina; vigeva il divieto che persone estranee avessero diritto di usufruire della piscina; per accedere alla piscina vi era un ulteriore cancello da aprire e traversare; nessun permesso era stato dato al terzo - il Fe. - per entrarvi da parte dell'amministratore ne' alcun assenso era stato dato a Do. per permettere l'accesso di terzo.

Si sono verificati integri, quindi, i caratteri tipici ed imprescindibili del fortuito, ovvero l'imprevedibilita' e l'eccezionalita' (Cass. n. 2284/06).

Quanto sopra esposto e considerato rende assorbito il quinto motivo, molto generico e, quindi, inammissibile.

Peraltro, una volta accertata la sussistenza del caso fortuito e cioe' una volta escluso il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, resta esclusa anche la responsabilita' ex articolo 2043 c.c. che, inoltre, non sembra essere stata coltivata nelle fasi di merito.

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto degli alterni esiti processuali delle fasi di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

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