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Il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" deve provarlo

Il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e' una mera aspettativa di fatto ma un'entita' patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita', la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 1850)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione

Dott. PAPA Enrico - Presidente di sezione

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente di sezione

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ca. Gi., domiciliato in Roma, via Aniene 14, presso lo studio Sciume' & associati, rappresentato e difeso dall'avv. ALBERTI A., come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

Contro

Amministrazione provinciale di (OMESSO), domiciliata in Roma, via degli Scipioni 8, presso l'avv. F. Carella, rappresentata e difesa dall'avv. Fracchiolla Lettieri L., come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 686/2005 della Corte d'appello di Brescia, depositata il 21 luglio 2005;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori, avv. Maffei per delega Alberti per il ricorrente principale e avv. Fracchiolla Lettieri per il resistente e ricorrente incidentale;

Udite le conclusioni del P.M., Dr. IANNELLI D., che ha chiesto il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, il rinvio per il resto alla sezione semplice.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 maggio 1991 Ca. Gi. convenne in giudizio l'Amministrazione provinciale di (OMESSO), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionatigli con il ritardato rilascio in data (OMESSO) dell'autorizzazione all'esercizio di un'autoscuola in (OMESSO), richiesta il (OMESSO). La domanda, rigettata dal tribunale, fu accolta dalla Corte d'appello di Brescia, che condanno' l'Amministrazione provinciale di (OMESSO) al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 20.164,56 a titolo di risarcimento dei danni. I giudici d'appello, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario riproposta dall'Amministrazione provinciale di (OMESSO), ritennero che, benche' gia' previsto da un regolamento provinciale del 11 giugno 1984, il rapporto tra numero di autoscuole e numero di abitanti della provincia, addotto dall'amministrazione convenuta a giustificazione del diniego dell'autorizzazione, non era ammesso dalla legge vigente all'epoca, essendo stato introdotto dalla Legge n. 111 del 1988 e concretamente applicato solo con il Regolamento Ministeriale 3 agosto 1990, n. 301, di attuazione di tale legge. Sicche' era illegittimo il Regolamento Provinciale del 1984 ed erano stati di conseguenza illegittimi i precedenti ripetuti dinieghi dell'autorizzazione richiesta da Ca.Gi., cui competeva percio' il risarcimento dei danni arrecati al suo diritto di iniziativa economica. Tali danni potevano peraltro essere liquidati, secondo i giudici del merito, solo con riferimento alle spese documentate, escluse comunque le spese di sistemazione dei locali, di cui non risultava provato l'effettivo rimborso al proprietario. Mancava del tutto di prove invece il dedotto lucro cessante, perche' l'attore, benche' ripetutamente richiestone, aveva omesso di fornire al consulente tecnico d'ufficio la documentazione contabile necessaria all'accertamento.

Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione Ca. Gi. e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso l'Amministrazione provinciale di (OMESSO), che ha proposto altresi' ricorso incidentale, affidato a due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Riuniti i ricorsi in applicazione dell'articolo 335 c.p.c., va esaminato innanzitutto il ricorso incidentale, che propone due questioni pregiudiziali.

2.1 Con il primo motivo la ricorrente incidentale ripropone infatti l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, gia' proposta nelle fasi di merito.

Sostiene che in tanto il giudice del merito ha dichiarato illegittimi i dinieghi dell'autorizzazione richiesta da Ca.Gi., in quanto ha ritenuto illegittimo e percio' disapplicato il regolamento provinciale di cui i provvedimenti controversi erano attuazione. Ma il regolamento provinciale, in quanto atto generale, non poteva essere disapplicato, non essendo idoneo a incidere su posizioni soggettive individuali. E cio' a maggior ragione in una materia, come quella dei servizi pubblici essenziali qual e' quello di autoscuola, che la Legge 21 luglio 2005, n. 205, articolo 7 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale eccepisce la violazione del giudicato formatosi sulla legittimita' del regolamento provinciale. Infatti l'unico giudizio promosso davanti al giudice amministrativo, nel quale era stata formalmente impugnato il regolamento, si era concluso con una sentenza dichiarativa della perenzione del processo e mai impugnata. Sicche' la legittimita' del regolamento non poteva piu' essere rimessa in discussione.

2.2 Il ricorso incidentale e' infondato. Quanto al primo motivo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la domanda risarcitoria nei confronti della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica proposta prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 80 del 1998 modificato poi dalla Legge 21 luglio 2000 n. 205, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario anche se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, puo' esser fonte di responsabilita' aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto (Cass., sez. 1, 17 ottobre 2007, n. 21850, m. 599711). Sicche' in questi casi il giudice ordinario adito puo' procedere direttamente ad accertare l'illegittimita' del provvedimento amministrativo nell'ambito della verifica della qualificabilita' del fatto controverso come illecito a norma dell'articolo 2043 c.c. "non essendo piu' ravvisabile la pregiudizialita' del giudizio di annullamento dell'atto dinanzi al giudice amministrativo, in passato costantemente affermata in quanto solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, unica situazione giuridica soggettiva la cui lesione si riteneva tutelabile dinanzi al giudice ordinario" (Cass., sez. 3, 22 luglio 2004, n. 13619, m. 575434, Cass., sez. 3, 25 agosto 2006, n. 18486, m. 592067).

Ne' la natura generale o regolamentare di un atto puo' essere considerata ostativa alla sua disapplicazione da parte del giudice ordinario, posto che sono appunto i "regolamenti generali e locali", che, ai sensi della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, all. E, il giudice ha il potere dovere di disapplicare ove illegittimi (Cass., sez. 50, 15 febbraio 1985, n. 1304, m. 439393), anche quando sono solo presupposto dell'atto direttamente lesivo della situazione soggettiva individuale (Cass., sez. 50, 18 agosto 2004, n. 16175, m. 576531). Quanto al secondo motivo, si tratta di censura manifestamente infondata, perche' la sentenza del Tribunale amministrativo per la Lombardia invocata dal ricorrente dichiaro' improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse il ricorso di Ca., che aveva ottenuto alla fine l'autorizzazione lungamente attesa. E la dichiarazione di improcedibilita' per carenza di interesse e' incompatibile con qualsiasi effetto di giudicato sulla legittimita' dell'atto impugnato (Cons. Stato, sez. 4, 20 gennaio 2006, n. 143).

3.1 Con il primo motivo del suo ricorso il ricorrente principale deduce violazione degli articoli 193 e 194 c.p.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, erroneamente fondata su una consulenza tecnica d'ufficio che aveva illegittimamente omesso di rispondere ai quesiti sul danno da mancato guadagno. Sostiene che il consulente d'ufficio:

a) avrebbe dovuto rispondere ai quesiti postigli, indipendentemente dalla documentazione prodottagli dal consulente di parte e ritenuta carente o inidonea in quanto non ufficiale;

b) avrebbe dovuto accertare direttamente il costo medio di un corso di autoscuola, anche basandosi sulla dichiarazione dei redditi relativa all'anno (OMESSO) prodotta in giudizio e anche in mancanza di elementi per determinare l'importo dei ricavi medi;

c) avrebbe dovuto determinare il numero dei potenziali utenti dell'autoscuola, fondandosi sul registro degli iscritti per l'anno (OMESSO), anche in mancanza della dichiarazione IVA assurdamente ritenuta indispensabile;

d) avrebbe dovuto determinare la perdita assumendo le necessarie informazioni sui ricavi medi delle autoscuole della provincia, indipendentemente dalla documentazione relativa alla successiva attivita' della scuola, in quanto l'attore avrebbe potuto anche rinunciare a intraprendere la nuova attivita' dopo il 1991, senza per questo perdere il diritto al risarcimento dei danni subiti per gli anni precedenti.

Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1226 e 2056 c.c. lamentando l'omessa determinazione equitativa dell'entita' del danno da mancato guadagno.

Sostiene che, essendo certa l'esistenza del danno, l'incertezza ineliminabile sulla sua entita' effettiva ne avrebbe imposto la liquidazione equitativa.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce infine vizi di motivazione nella valutazione delle testimonianze e della documentazione di spesa relativa alla sistemazione dei locali da destinare all'autoscuola.

Sostiene che le prove testimoniali e documentali acquisite avrebbero giustificato la liquidazione anche di tale voce di danno, arbitrariamente esclusa dalla corte d'appello.

3.2 Anche il ricorso principale deve essere rigettato.

I due primi motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non e' una mera aspettativa di fatto ma un'entita' patrimoniale a se' stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita', la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta" (Cass., sez. 50, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. 3, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787).

Nel caso in esame l'attore Ca., che gestiva anche un'altra autoscuola in un diverso comune e aveva finalmente avviato nel 1992 la nuova autoscuola di (OMESSO), era nelle condizioni ottimali per offrire al consulente d'ufficio tutta la documentazione necessaria alla liquidazione in via presuntiva del danno da mancato guadagno.

Come risulta dalla sentenza impugnata, e non e' sostanzialmente negato neppure nel ricorso, tale documentazione non fu invece fornita, benche' ripetutamente richiesta. Lo stesso elenco degli iscritti all'autoscuola, prodotto solo con riferimento all'anno (OMESSO), era inidoneo a provare qualsiasi danno, posto che il numero degli iscritti risultava insufficiente a coprire le spese di gestione. Cio' nondimeno il ricorrente lamenta che il consulente non abbia proceduto autonomamente all'acquisizione delle informazioni necessarie. Ma la consulenza tecnica d'ufficio non puo' essere destinata a supplire alle iniziative istruttorie cui le pari sono tenute per l'onere probatorio che grava su di esse (Cass., sez. 3, 26 novembre 2007, n. 24620, m. 600467, Cass., sez. 1, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314). Mentre la liquidazione equitativa del danno, di cui pure si lamenta l'omissione, e' ammessa solo quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione, non vi si puo' ricorrere per ovviare all'inadempimento della parte agli oneri probatori che le incombono (Cass., sez. 2, 21 novembre 2006, n. 24680, m. 593216, Cass., sez. 2, 28 giugno 2000, n. 8795, m. 538126).

Sicche' risulta corretta e pertanto incensurabile la motivazione esibita dai giudici del merito per negare il risarcimento del dedotto danno da mancato guadagno.

Quanto alle spese di sistemazione dei locali da destinare ad autoscuola, i giudici del merito non negano che i relativi lavori siano stati effettivamente eseguiti. E quindi sono irrilevanti le prove testimoniali di cui si lamenta in ricorso la mancata valutazione.

I giudici del merito hanno escluso tale voce di danno per la mancanza di prova dell'effettivo esborso da parte del ricorrente della somma cui si riferisce la documentazione di spesa prodotta, che e' intestata al proprietario dei locali. E nessuna censura il ricorrente ha proposto con riferimento a tale giustificazione della decisione. Sicche' il terzo motivo del ricorso e' inammissibile.

4. Il rigetto di entrambi i ricorsi, con la reciproca parziale soccombenza delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni unite, riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

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