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Il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva, presunta se il soggetto è rimasto in vita, o certa se la morte è sopravvenuta all'evento dannoso

Il danno biologico(riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto leso per l'intera durata della sua vita residua. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 22338. La Corte ha altresì precisato che la durata della vita, ai fini della detreminazione del danno biologico, è normalmente presunta - in considerazione dell'età e della relativa speranza di vita in caso di lesioni che non abbiano provocato la morte - mentre diversamente è nota se la morte sia sopravvenuta.



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Svolgimento del processo

1. L'11.5.1995 l'autoambulanza della Croce Rossa Italiana che stava trasportando in ospedale il sessantanovenne Bruno Melli, colto da una crisi cardiaca, si scontrò ad un incrocio con un autobus. Il Melli e la moglie Alda Viscardi, che lo accompagnava, riportarono lesioni personali.
Nel giugno del 1996 entrambi agirono giudizialmente per il risarcimento dei danni, convenendo in giudizio la Croce Rossa Italiana, l'assicuratrice (Assitalia) ed il conducente (Renzo Riva) dell'ambulanza, nonché la proprietaria (Autolinee Sai s.r.l.) il conducente (Giovanni Longaretti) e l'assicuratrice (Ras Assicurazioni s.p.a.) dell'autobus. Tutti i convenuti resistettero.
In corso di causa Bruno Melli decedette per cause indipendenti dal sinistro ed il giudizio fu proseguito dagli eredi (la moglie ed i sei figli).
Con sentenza n. 111 del 2000 l'adito tribunale di Bergamo accertò la responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus e lo condannò, in solido con la proprietaria e l'assicuratrice, al risarcimento dei danni in favore degli attori.
La sentenza fu appellata dai soccombenti che, per quanto in questa sede interessa, si dolsero del fatto che il tribunale avesse liquidato il danno biologico patito dal Melli in relazione alla durata presunta della sua vita residua, anziché alla minore durata effettiva.
Interpose appello incidentale anche il Riva, che lamentò l'omessa condanna dei soccombenti al rimborso delle spese processuali da lui sostenute.
Tutti gli appellati resistettero.
2. Con sentenza n. 874 del 2002 la corte d'appello di Brescia ha rigettato il gravame degli appellanti principali ed ha accolto quello incidentale del Riva.
Ha ritenuto la corte di merito che il tribunale avesse dichiaratamente liquidato il danno "facendo riferimento all'età del leso considerata rilevante al solo fine di determinare il valore dell'integrità fisica di un uomo di 69 anni e mezzo", ma ciò "secondo criteri del tutto svincolati dalle probabilità di vita del soggetto, così che non risulta affatto che la quantificazione criticata sia stata calcolata in base all'erroneo presupposto che Bruno Melli potesse godere dell'aspettativa di vita statistica pur nella consapevolezza dell'avvenuto suo decesso prima di detto termine".
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Ras s.p.a., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso gli eredi del Melli.
Il Riva ha depositato controricorso, rilevando il suo difetto di interesse in ordine al ricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.


Motivi della decisione


1.1. Col primo motivo la società ricorrente si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2057 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi - che la corte d'appello abbia affermato che, ai fini della liquidazione del danno biologico, il riferimento alle tabelle era stato effettuato dal tribunale al solo fine di determinare il valore dell'integrità fisica del soggetto, senza considerare che tanto significa proprio tenere in conto le aspettative di vita; la quale è inevitabilmente operata sulla base di presunzioni allorché il soggetto leso sia in vita, ma che non v'è motivo di ancorare all'aspettativa di vita allorché la data della sua cessazione sia nota e sia dunque possibile ancorare la liquidazione ai dati concreti della fattispecie.
1.2. Il motivo è fondato.
La corte d'appello del tutto inesattamente afferma che il tribunale avesse dichiaratamente liquidato il danno "facendo riferimento all'età del leso considerata rilevante al solo fine di determinare il valore dell'integrità fisica di un uomo di 69 anni e mezzo, ma ciò secondo criteri del tutto svincolati dalle probabilità di vita del soggetto, così che non risulta affatto che la quantificazione criticata sia stata calcolata in base all'erroneo presupposto che Bruno Melli potesse godere dell'aspettativa di vita statistica pur nella consapevolezza dell'avvenuto suo decesso prima di detto termine".
Il tribunale aveva invero ritenuto - così comunque incappando in un evidente errore di diritto - che il principio secondo il quale la liquidazione del danno va effettuata in relazione alla durata effettiva della vita del soggetto leso (ovviamente se nota) si applica solo al danno patrimoniale e non anche a quello biologico, invece da liquidarsi in base all'età dell'infortunato secondo criteri del tutto svincolati dalle probabilità di vita. L'affermazione della corte d'appello, nella parte in cui ha preteso che il tribunale avesse liquidato il danno in base a parametri diversi dall'aspettativa di vita, per tale motivo rigettando il motivo di impugnazione, integra una motivazione meramente apparente, non essendo stato chiarito quale sia il parametro diverso da quello dell'aspettativa di vita che consente la liquidazione in base all'età.
Ed incorre anch'essa in un palese errore di diritto, poiché l'età in tanto assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno alla salute (lato sensu biologico) in quanto col crescere dell'età diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica.
Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni) va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica) della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto leso per l'intera durata della sua vita residua. Durata che è normalmente presunta (da qui la considerazione dell'età e della relativa speranza di vita in caso di lesioni che non abbiano provocato la morte), ma che è invece nota se la morte sia sopravvenuta.
2.1. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi, con riguardo alla liquidazione del danno morale.
Si afferma che le stesse critiche svolte col primo motivo in ordine alla liquidazione del danno biologico si attagliano a quella del danno morale, avendo il tribunale "con motivazione pedissequamente confermata dalla corte d'appello, liquidato tale posta in £ 115.000 per la permanente ed in £ 8.400.000 per la temporanea, manifestamente rapportando il danno stesso alla metà del danno biologico, liquidato in lire 232.031.000 per i postumi permanenti ed in lire 16.800.000 per 1'inabilità temporanea".
2.2. Il motivo è infondato, non essendo stata in atto d'appello svolta alcuna censura in ordine alla liquidazione del danno morale da parte del primo giudice, sicché la questione è posta per la prima volta in questa sede.
Dalle conclusioni precisate in appello e trascritte nella sentenza impugnata risulta infatti che gli appellanti avevano domandato, per un verso, che fosse dichiarata la concorrente responsabilità anche del conducente dell'autoambulanza sul quale la vittima era trasportata e, per altro verso, che la sentenza fosse riformata "per quanto attiene (al)la liquidazione del danno in base al principio per il quale l'ammontare del danno biologico subito dal Melli Bruno e dovuto agli eredi dello stesso va quantificato in rapporto alla durata della vita effettiva della predetta parte offesa".
Le citate conclusioni non contengono alcun riferimento al danno morale, del quale infatti la corte d'appello non si è occupata in alcun modo (dalla lettura sentenza impugnata non trova in particolare conferma l'affermazione della ricorrente che la corte d'appello avrebbe pedissequamente confermato la sentenza del tribunale sul punto).
Né è sostenibile che, una volta impugnata la sentenza in ordine alla liquidazione del danno biologico, fosse stata devoluta al giudice del gravame anche la statuizione relativa al danno morale, per essere stato lo stesso "manifestamente rapportato" alla metà del danno biologico.
La diversità delle due poste di danno e la diversità dei presupposti che ne consentono il risarcimento (riflessi non patrimoniali della lesione dell'integrità fisica in un caso, sofferenza psichica della vittima se il fatto sia previsto dalla legge come reato nell'altro) non consentono infatti di ravvisare un'automatica estensione dell'impugnazione in ordine alla liquidazione del danno biologico alla liquidazione del danno morale per il solo fatto che il secondo sia stato liquidato in una frazione del primo.
3. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione del danno biologico avendo riguardo al tempo per il quale il soggetto leso è effettivamente sopravvissuto.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità quanto al rapporto tra la Ras e gli eredi del Melli, mentre possono essere compensate quelle relative al rapporto processuale instaurato nei confronti di Renzo Riva, ravvisandosene giusti motivi in relazione al suo difetto di interesse a svolgere attività difensiva.


PQM


La Corte Suprema di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese tra la Ras e gli eredi di Bruno Melli, alla corte d'appello di Brescia in diversa composizione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la Ras e Renzo Riva.

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