Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Il danno da perdita di chance va correttamente inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, bensì come mera perdita della possibilità di conseguirlo

Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone parzialmente la motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva liquidato un importo pari ad una annualità di stipendio in favore della vedova di una vittima della criminalità organizzata, la quale si era vista riconoscere con un anno di ritardo il beneficio dell'assunzione in una P.A., riconosciutole dalla legge 20 ottobre 1990 n. 302(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 aprile 2008, n. 10111).





- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. TAELEVI Alberto - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

EN. AN. vedova Fo., FO. MA. SI.;

- intimate -

e sul 2 ricorso n. 14583/04 proposto da:

EN. AN. in proprio e quale genitore esercente la potesta' sulle figlie minori Fo. Ca. Al. e Fo. Br. Do., FO. MA. SI., elettivamente domiciliate in ROMA VIA G PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SALONIA, che le difende unitamente agli avvocati AMALIA DE PAOLA, DOMENICO MALARA, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

e contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2125/03 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 14/02/03, depositata il 5/05/03, R.G. 5053/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/08 dal Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;

udito l'Avvocato Raffaele TAMIOZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

IN FATTO

En.An., nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il ministero dell'interno, ne chiese la condanna al pagamento della maggior somma (a titolo di rivalutazione e interessi moratori) a lei spettanti a seguito del riconoscimento, in favore delle figlie e di se' medesima, dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 302 del 1990 a seguito del decesso del marito, Fo.Br., per fatti di criminalita' organizzata, nonche' alla ulteriore condanna al risarcimento del danno conseguente alla ritardata attuazione del diritto di assunzione presso pubbliche amministrazioni pur previsto dalla citata normativa.

Il giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, disposta CTU ai fini della determinazione della maggiorazione dell'indennizzo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, accolse la domanda, condannando il ministero al pagamento dell'ulteriore somma di lire 14.000.000 a titolo di rivalutazione, e di lire 70.000.000 a titolo di perdita di chance lavorativa.

La sentenza venne impugnata dal ministero dell'interno e dalla stessa En. dinanzi alla corte di appello di Roma, la quale, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, affermo', per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimita':

1) che il danno da perdita di chance, indiscutibile nella sua configurazione materiale atteso il ritardo con il quale venne riconosciuto il diritto dell'En. ad accedere ai benefici della Legge n. 302 del 1990 (diritto cristallizzato nel dictum del giudice amministrativo calabrese cui ella si era rivolta al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della propria istanza), doveva altresi' ritenersi casualmente connesso alla condotta colposa dell'amministrazione, si' che appariva "del tutto palese la sussistenza di un valido nesso causale tra tale condotta colposa e l'evento, costituito dal risultato sperato (assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni) ";

2) che la decorrenza iniziale del fatto dannoso andava collocata al momento dell'acquiescenza manifestata dal ministero alla sentenza del giudice amministrativo, mentre il relativo dies ad quem era identificabile nella data di iscrizione dell'appellante incidentale nelle liste agevolate, per un complessivo periodo di un anno;

3) che l'entita' del danno subito, rapportabile alla retribuzione in busta paga poi concretamente percepita dall'En., era pertanto quantificabile nella minor somma di lire 34.000.000;

4) che sulla somma cosi' liquidata andavano altresi' riconosciuti gli interessi moratori erroneamente negati in primo grado, atteso che la Legge n. 302 del 1990 nel prevedere l'adeguamento annuale dell'indennizzo, non vietava espressamente il riconoscimento di ulteriori maggiorazioni dovute in base alla normativa generale (come viceversa disposto in tema di appalti per le opere pubbliche).

La sentenza della corte di appello e' stata impugnata dal ministero dell'interno con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di gravame.

L'intimata si e' costituito con controricorso contenente altresi' ricorso incidentale (a sua volta fondato su 3 motivi di impugnazione, oltre ad un quarto concerne le spese).

Le parti non hanno depositato memorie.

IN DIRITTO

I ricorsi, principale e incidentali, devono essere riuniti poiche' proposti avverso la medesima sentenza.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso principale sollevata in limine dalla resistente per violazione dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si sostiene, nell'illustrazione della stessa, che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa non sarebbe stato, nella specie, in nulla soddisfatto dall'espediente escogitato dalla difesa del ministero di allegare nella parte iniziale del ricorso (quella, appunto, dedicata all'"esposizione del fatto"), sic et simpliciter una copia integrale e informe della sentenza d'appello, cosi' impedendo a questa corte la esatta conoscenza del fatto storico per il quale e' processo.

La doglianza non puo' essere accolta.

A prescindere, difatti, da considerazioni di carattere deontologico (la mera fotocopiatura della sentenza di merito spacciata per esposizione del fatto essendo, all'evidenza, sintomo di indiscutibile negligenza professionale), non puo' convenirsi con l'assunto difensivo circa la pretesa impossibilita' di conoscere "il fatto storico in modo analitico e particolareggiato come sarebbe invece opportuno e anzi necessario", poiche' la conoscenza di tale fatto e' consentita proprio dalla lettura della parte narrativa della sentenza impugnata.

Il ricorso principale e' comunque infondato.

Con il primo motivo, si denuncia con esso un duplice vizio, di violazione e falsa, applicazione di norme di diritto (articoli 2043, 2056, 2697 c.c.), e di motivazione omessa., insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo e' privo di pregio.

La questione oggi nuovamente sollevata dinanzi a questa corte di legittimita' in ordine alla pretesa non qualificabilita' in termini di colpevolezza (oltre che di mera illegittimita') del comportamento della P.A. risulta, difatti, ampiamente esaminata e correttamente disattesa dal giudice dell'appello (che aveva individuato nell'insufficienza dell'indagine amministrativa la causa della colpevole esclusione della vedova Fo. dai benefici spettategli ex lege), con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che va, in questa sede, integralmente confermata.

Non meritevole di miglior sorte appare la doglianza relativa ad una pretesa, erronea qualificazione della chance perduta che, secondo il ricorrente, per poter "essere apprezzata giuridicamente, deve risultare concreta e attuale, e non meramente ipotetica".

Il danno da perdita di chance, difatti, secondo la giurisprudenza di questa corte (Cass. 4400/2004; Cass. 21619/07) va rettamente inteso non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita della possibilita' di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale possibilita' in termini di conseguenza dannosa potenziale (in tal senso dovendosi correggere, in parte qua, la motivazione della sentenza d'appello). Tale perdita ha natura di danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo criteri indiscutibilmente equitativi, puo' rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie considerate dal giudice del merito in ordine al tempo trascorso prima dell'assunzione e all'entita' dello stipendio concretamente corrisposto) che, se motivate secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico-giuridici (quale quello indiscutibilmente seguito nel caso di specie) si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di legittimita' (nel rigetto del motivo in esame deve ritenersi assorbito lo speculare rigetto del 3 motivo di quello incidentale, rubricato nell'atto di impugnazione al n. 1).

Con il secondo motivo, si denuncia un ulteriore vizio di violazione e falsa, applicazione di norme di diritto (articoli 1223, 1282, 1282 c.c.), nonche' di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia in relazione ad una pretesa erroneita' di cumulo della rivalutazione con gli interessi moratori sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.

La doglianza non ha pregio.

La decisione della corte di appello, correttamente motivata anche con riferimento alla peculiare vicenda che vede debitrice una pubblica amministrazione, risulta del tutto conforme al disposto dell'articolo 1224 c.c. e alla giurisprudenza di questa stessa corte, a mente della quale la richiesta di interessi moratori e quella di risarcimento per il maggior danno trovano comune origine e presupposto dell'inadempimento colpevole del debitore (Cass. 11712/02; 3187/03, ex multis).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 342 c.p.c.); motivazione insufficiente e/o contraddittoria.

Il motivo non ha fondamento.

Viene con esso riproposta la questione della presunta inammissibilita' dell'appello del ministero per mancata specificazione dei relativi motivi, questione affrontata e (del tutto correttamente) risolta dal giudice del merito nell'incipit della motivazione della sua sentenza ove si da conto che, pur nella stringatezza contenutistica del gravame, le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado emergevano chiaramente, sia in ordine ad una presunta mancanza di prova in ordine alla perdita di chance, sia alla pretesa inconfigurabilita' di una condotta colposa in capo al ministero.

Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denuncia violazione di norme di diritto (articoli 1219 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994); motivazione omessa, e/o insufficiente.

La doglianza non puo' essere accolta.

Il dies a quo della decorrenza degli interessi moratori e' stato correttamente individuato dal giudice d'appello al momento della costituzione in mora dell'ente con atto stragiudiziale di diffida, ritenendo cosi' di interpretare, sul piano del fatto - come tale non censurabile in questa sede - tale comportamento del creditore come funzionale soltanto da quella data ad ottenere gli interessi richiesti (non potendosi all'uopo invocare la norma di cui all'articolo 1219 c.c., comma 2 lettera b, afferente alla diversa fattispecie dell'illecito contrattuale).

Il motivo inerente alla spese processuali e' infine inammissibile, avendo il giudice del merito fatto buongoverno dei poteri discrezionali all'uopo riconosciutigli dalla legge.

Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equita' essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Spese compensate.

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2066 UTENTI