Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità

Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità, tanto per il danno alla salute conseguente a fatto illecito verificatosi in Italia, in ragione della rilevanza costituzionale ex articolo 32 della Costituzione, come pure anche per gli altri profili del danno non patrimoniale, quale il danno derivante dalla uccisione del congiunto. è irrilevante, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno allo straniero, il luogo in cui il danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto, anche nell'ipotesi in cui sia differente la realtà socio-economica e il potere di acquisto della moneta nel Paese di appartenenza della vittima, rispetto a quello del luogo ove il giudice si pronuncia. (Tribunale Milano,Sentenza del 18 dicembre 2008, n. 12099)




- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 3 legge 102/06 ritualmente notificato, (A), in proprio e nella qualità di tutrice dei figli minori
(omissis)
tutti rappresentati dal loro procuratore Badr El Din El Sayed, hanno chiamato in giudizio (B) e (C) - nelle rispettive qualità di proprietario/conducente e impresa assicuratrice del veicolo (K) - chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 4 settembre 2005 nel quale aveva perso la vita il loro congiunto - figlio, fratello e marito - (D).
A sostegno della domanda esponevano che in quel giorno, verso le ore 01,00, (D) percorreva alla guida del proprio velocipede, in compagnia di un amico pure a bordo di una bicicletta, la strada statale 525, in direzione di Bergamo; che all'altezza del comune di Pontirolo Nuovo il velocipede del defunto veniva tamponato dall'autovettura il cui conducente scappava dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare soccorso. Per le gravi lesioni, (D) decedeva sul posto.
In contumacia del (B), si costituiva l'impresa assicuratrice che affermava l'assenza di ogni responsabilità in capo al conducente, rilevando peraltro che già i ricorrenti avevano prospettato un concorso di responsabilità dello stesso deceduto in misura del 50%. Parte convenuta, inoltre, eccepiva che le domande dei ricorrenti non potevano trovare accoglimento, non avendo gli stessi assolto, né essendosi offerti di assolvere, all'onere della prova della sussistenza della condizione di reciprocità posta dall'articolo 16 delle Preleggi. L'(C) contestava anche che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste risarcitorie, potesse farsi ricorso per determinare l'entità del risarcimento del danno morale ai normali parametri utilizzati dalla giurisprudenza, quale ad esempio le cosiddette «tabelle milanesi». Rilevava infatti la difesa dell'impresa assicuratrice che «Il risarcimento del danno alla persona dovrà ispirarsi a criteri diversi a seconda che riguardi un cittadino straniero che abitualmente vive in prestigiose città europee ovvero riguardi un cittadino che arriva in scenari africani per la diversità del costo che serve per soddisfare le esigenze elementari e non elementari di vita».
Nel corso del giudizio l'impresa assicuratrice provvedeva al versamento di un acconto di euro 100.000 che veniva imputato per euro 25.000 a favore della moglie del defunto e, per la parte restante, in quote di euro 7,500 per ciascun fratello/sorella e per la madre (cfr. verbale udienza 15/10/08).
La causa, istruita con prove orali, è stata discussa e decisa all'udienza del 15 ottobre 2008.
Motivi della decisione
1. Il sinistro è ricostruibile sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia stradale di Bergamo e degli elementi dalla stessa acquisiti, compiutamente descritti nel relativo rapporto prodotto dai ricorrenti (doc. 11).
Dai dati riportati risulta che il ciclista e il (B) percorrevano la statale 525 nella stessa direzione di marcia verso Bergamo; che (D) viaggiava insieme ad un amico che era in sella ad altra bicicletta; che (D), investito con violenza e imbarcato (la vettura riportò lo sfondamento del vetro parabrezza anteriore destro) dalla (K) che proveniva da tergo e catapultato lontano, decedette sul colpo; che il (B) non si fermò (sarà successivamente arrestato), lasciando sulla strada lo sfortunato conducente della bicicletta.
È quindi evidente la responsabilità del convenuto che seguiva il ciclista su un rettilineo e che viaggiava, secondo le conclusioni cui è giunto il perito nominato dal Pubblico Ministero di Bergamo nel procedimento penale a carico di (B) (procedimento conclusosi con sentenza di patteggiamento), a circa 100 Km/h, quindi a velocità eccessiva, non solo rispetto al limite prescritto in luogo di 70 km/h, ma anche con riferimento alle proibitive condizioni metereologiche, a causa della visibilità scarsa e della pioggia incessante che gravava sulla zona. È anche palese il nesso causale tra la velocità e la collisione e i suoi effetti, dovendo ritenersi, sulla scorta della richiamata relazione peritale, che una velocità inferiore, adeguata alle condizioni di tempo, avrebbe consentito al (B) di evitare la collisione o comunque di ridurne gli effetti.
Alla responsabilità del convenuto si affianca però quella del defunto ciclista il quale, per un verso, all'atto del sinistro, non utilizzava la pista ciclabile regolarmente illuminata, situata sul lato opposto della strada, caratterizzata da due corsie, una per ogni senso di marcia, e che, per altro verso, come si desume dal punto d'urto localizzato dal consulente del PM in prossimità della mezzeria, non viaggiava sulla sua destra, ma si era avvicinato pericolosamente al centro strada, peraltro con velocipede privo di dispositivi catarifrangenti.
Tenuto conto della incidenza delle condotte colpose dei due conducenti, il Tribunale ritiene di quantificare al 50% il concorso, come peraltro correttamente prospettato da parte ricorrente nel ricorso.
2. Ciò premesso in ordine alla responsabilità, la decisione sulla domanda di risarcimento richiede qualche rilievo in ordine alla eccezione concernente la cosiddetta condizione di reciprocità, contrastata dai ricorrenti con la produzione di un'attestazione in data 12 novembre 2007 del Console Generale della Repubblica Araba di Egitto, nella quale si dà atto che, a norma delle leggi vigenti in Egitto, gli stranieri in generale, inclusi gli italiani, in caso di incidente in territorio egiziano la cui colpa si addebitasse ad un cittadino egiziano, hanno il diritto di richiedere ogni eventuale danno, inclusi i danni biologici materiali e morali.
Tale indicazione, per la sua estrema genericità, non sarebbe sufficiente a superare il rilievo della convenuta. Si consideri che nel presente giudizio l'azione risarcitoria è svolta da congiunti della vittima e che, come rilevato dalla difesa dell'impresa assicuratrice, manca nelle indicazioni consolari qualsiasi riferimento alla risarcibilità dei danni alle cosiddette vittime secondarie non residenti in Italia. Né il mero richiamo ad alcune norme codicistiche dell'ordinamento egiziano, indicate solo numerativamente e non nel loro contenuto, consente la verifica della condizione di reciprocità sotto il profilo in esame, in quanto l'accertamento della legge straniera, al fine di verificare la condizione di reciprocità costituisce questione di mero fatto, soggiacente all'onere probatorio di parte e non al principio iura novit curia.

Ciò premesso, ritiene tuttavia il Tribunale che l'eccezione non sia fondata con riferimento al richiesto danno non patrimoniale.
Infatti, la regola delle Disposizioni sulla legge in generale per cui «Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali», introdotta dal legislatore del 1942 ed estranea al più liberale codice Zanardelli, regola ormai inoperante per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in base alla previsione dell'articolo 2 comma 2, del d.lgs. 286/98, che attribuisce agli stessi il godimento dei diritti civili spettanti ai cittadini italiani, deve comunque tener conto del valore preminente che nel nostro ordinamento assume la Costituzione della Repubblica, entrata in vigore successivamente alle Preleggi, che all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (cfr. Tribunale Catania, sentenza 1807 del 13/06/05), e deve tener conto anche della evoluzione giurisprudenziale sui temi dei diritti fondamentali: è in questa cornice che si colloca la domanda se lo straniero, non soggiornante in Italia, debba o meno essere ammesso, indipendentemente dalla reciprocità, al risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto vittima in Italia di incidente stradale.
Ad avviso di questa giudicante, le condivisibili argomentazioni da tempo poste a fondamento della risarcibilità allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità, del danno alla salute conseguente ad un fatto lesivo verificatosi in Italia, in ragione della rilevanza costituzionale ex articolo 32 della Costituzione del diritto alla salute, consentono il risarcimento allo straniero, pure prescindendo dalla verifica della condizione di reciprocità, anche di altri profili del danno non patrimoniale, quale il danno derivante da uccisione del congiunto.
Come da tempo sottolineato da autorevole dottrina e come sempre più frequentemente affermato in giurisprudenza - nella premessa che non è chiuso il catalogo dei diritti inviolabili richiamati dall'articolo 2 della Costituzione, in quanto lo stesso sistema ne consente in sede interpretativa un processo espansivo - sono riportabili alla cornice dell'inviolabilità i diritti della famiglia che, nel loro nucleo essenziale, incorporano valori da ritenersi, per l'appunto, inviolabili nel dettato costituzionale.
Al riguardo va richiamata, innanzitutto, la decisiva giurisprudenza del 2003: le sentenze gemelle 8827 e 8828 della Cassazione e la sentenza 233 della Corte Costituzionale, che hanno proposto una lettura dell'articolo 2059 c.c. costituzionalmente orientata, nel presupposto che il riconoscimento nella Costituzione di diritti inviolabili inerenti alla persona, non aventi natura economica, implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela. E in particolare, proprio, con riferimento al danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, la Cassazione ha osservato che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento di quel danno lamenta, oltre che l'incisione dell'interesse all'integrità morale la cui tutela è agevolmente ricollegabile all'articolo 2 della Costituzione, la lesione dell'interesse «... alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost...». E ad ulteriore conferma si richiama anche la recentissima giurisprudenza delle Ss.Uu. (26972/73/74/75 del novembre 2008) che, valorizzando i profili costituzionali dei diritti della famiglia, consente di ritenere ingiustizia costituzionalmente qualificata, ex articoli 2 e 29 della Costituzione, la lesione del rapporto parentale.
Il compiuto processo di costituzionalizzazione di tale rapporto riporta quindi il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto alla cornice di quei diritti il cui nucleo prescinde dal possesso della cittadinanza, diritti cioè che l'articolo 2 riconosce a tutti gli uomini, e che, pertanto, non soggiacciono alla condizione di reciprocità applicabile solo ai diritti civili diversi da quelli riconosciuti dalla Costituzione.
I ricorrenti hanno quindi diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del congiunto (D).
3. Quanto al criterio di liquidazione adottabile, vanno svolti alcuni rilievi in ordine alle argomentazioni della convenuta riguardo alla situazione di stranieri residenti in Egitto di tutti i ricorrenti.
La difesa di (C) nelle autorizzate note conclusive, meglio sviluppando alcuni spunti contenuti in comparsa di risposta, ha richiamato a sostegno della propria posizione la sentenza 1637/00 con la quale la Corte di Cassazione aveva ritenuto non censurabile una decisione di merito che, nella determinazione dell'entità del risarcimento del danno morale, aveva conferito rilievo alla realtà socio-economica dell'area in cui viveva il danneggiato come a uno degli elementi di fatto di cui tener conto nella determinazione quantitativa dell'obbligazione risarcitoria.
In particolare, la Cassazione, rilevato che il pretium doloris assume sempre connotazioni economiche, considerava che l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell'area nella quale il denaro è destinato ad essere speso ed aveva, perciò, ritenuto corretto (pur cassando la sentenza esaminata per mancanza di parametri numericamente accertabili) che i giudici di merito rapportassero l'importo risarcibile alla realtà socio-economica della provincia del centro-sud d'Italia ove risiedevano i ricorrenti.

Questo Tribunale non condivide tale prospettiva che, giustificando differenti criteri di risarcimento per cittadini e per stranieri, in relazione al loro luogo di residenza, sembra proporre una sorta di gabbie risarcitorie del dolore, con effetti, oltre che di possibile sostanziale ingiustizia, di pericolosa incertezza sul complessivo piano giurisprudenziale.
Si potrebbe, anzitutto, osservare che se è innegabile che «... l'entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di danaro...» (così la citata sentenza 1637/00 della Cassazione) sia in funzione del costo dei beni, non dovrebbero però restare del tutto irrilevanti, proprio rispetto alla funzione solidaristico-satisfattiva del risarcimento del danno non patrimoniale valorizzata dalla Corte, altri profili caratterizzanti, magari in modo più disagevole, le possibilità d'acquisto o di godimento dei beni nel luogo considerato. Si intende dire che la prospettiva di un risarcimento differenziato in ragione del diverso costo dei beni in altri paesi, per non smentire la sua stessa interna logica di rilevanza del contesto socio-economico dell'area territoriale in cui vive il danneggiato (e non esporsi a critiche consimili a quelle da alcuni rivolte alle gabbie salariali...) richiederebbe di quel contesto una valutazione assai più complessa e approfondita, che non quella riferita al solo elevato potere d'acquisto della moneta.

Desta poi insuperabili perplessità ancorare la quantificazione del risarcimento al luogo di residenza del danneggiato anche sotto il profilo della prova dell'abitualità di quella residenza e del suo futuro mantenimento (e se in previsione di un più congruo risarcimento il danneggiato modificasse temporaneamente la propria residenza...?). Comprende il Tribunale che simile problematica potrebbe porsi più facilmente per i cittadini italiani (quali erano i danneggiati nel procedimento deciso dalla Cassazione con la richiamata sentenza) che per quelli stranieri, ma è evidente che il criterio di cui alla sentenza 1637/00 non potrebbe essere affermato ed applicato per i soli stranieri senza divenire discriminatorio.
L'aspetto più preoccupante di una giurisprudenza interessata a dove verrà utilizzato l'importo versato in risarcimento è che al dove potrebbero affiancarsi il quando e il come, pure rilevanti rispetto al potere d'acquisto, con pericolose aperture ad ogni sorta di arbitrarie previsioni e valutazioni delle possibili scelte del danneggiato.
Quanto all'asserito egualitarismo del proposto criterio di riferimento alla realtà socio-economica territoriale in cui il danneggiato vive - nel senso che i parametri comunemente adottati dai tribunali potrebbero rivelarsi incongrui non solo per eccesso, come si assume in questo caso, ma anche per difetto - si tratta di una caratteristica che, oltre a risultare praticamente priva di effetti in una direzione (stante la prevalente provenienza degli extracomunitari presenti nel nostro paese, si profilerebbero di certo più numerosi i casi di incongruità per eccesso, che quelli di incongruità per difetto, ove si dovesse, ad esempio, risarcire un cittadino giapponese), non vale evidentemente a superare le considerazioni svolte.
In definitiva, ritiene questo giudice che il luogo in cui il danneggiato vive, e in cui utilizzerà (forse) il denaro ricevuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, sia circostanza successiva, esterna e del tutto estranea alla quantificazione del predetto danno, quantificazione che va operata dal giudice secondo i parametri economici comunemente usati - e quindi sulla base del potere d'acquisto medio, nel tempo e nel luogo in cui lo stesso giudice si pronuncia - per esprimere, seppure con l'inadeguatezza propria di ogni traduzione monetaria destinata a dare misura a dolori che misura non hanno, il valore della perdita subita.
Il luogo in cui vive il danneggiato resta circostanza irrilevante anche sul piano della personalizzazione del danno non patrimoniale, la cui entità deve tener conto dei profili, attinenti alla situazione personale e familiare del singolo danneggiato, che contribuiscono a delineare il quadro delle sofferenze dovute alla perdita.
Nel caso di specie, non risultando allegati dai ricorrenti elementi particolari, utilizzabili per determinare, e diversificare anche nell'ambito di medesima relazione parentale, l'entità del risarcimento, il Tribunale, provvedendo alla concreta liquidazione, ritiene di attribuire rilevanza alle poche circostanze di fatto emergenti dagli atti.
Innanzitutto, per quanto riguarda la madre del defunto e i suoi fratelli, alla vastità del nucleo familiare, (D) è morto a poco meno di trent'anni, lasciando in Egitto la madre di nemmeno 55 anni e nove fratelli dai 12 ai 24 anni, quindi un assetto familiare assai ampio, nel quale il numero degli stretti congiunti, molti dei quali minori e conviventi, garantisce secondo comune esperienza circolarità di relazioni affettive tra i superstiti e contribuisce a conferire necessità e senso all'ordinario prosieguo dell'esistenza.
A tale rilievo si aggiunge che già da alcuni anni (D) si era distaccato dalla famiglia di origine, non solo perché si era sposato, ma essenzialmente perché aveva lasciato l'Egitto per venire in Italia.
Quanto alla moglie, (E), è rimasta vedova all'età di circa 23 anni dopo due anni di un matrimonio - che non ha lasciato figli - vissuto probabilmente nella lontananza, in quanto il defunto aveva avuto il primo permesso di soggiorno italiano nel 2000.
Valutati tali elementi, tenuto conto anche della peculiarità del dolore di chi perda un congiunto in un luogo estraneo e lontano, il danno non patrimoniale, unitariamente inteso, viene quindi liquidato equitativamente al valore attuale in euro 100.000,00 a favore della madre; in euro 120.000,00 a favore della vedova ed in euro 20.000,00 a favore di ciascun fratello.

4. Rilievi diversi vanno fatti con riferimento al danno patrimoniale che i ricorrenti richiedono per essere venuto a mancare ogni sostegno economico ai familiari, tra cui sei minorenni, residenti in Egitto, ritenendo questo giudice che tale pregiudizio, pur conseguente alla lesione del rapporto parentale, non possa riconnettersi alla cornice dei diritti inviolabili, trovando giustificazione il suo risarcimento in forza delle regole codicistiche. Da ciò consegue che la mancata prova della sussistenza di condizione di reciprocità impedisce a monte il risarcimento di quel danno.
In ogni caso, e per mera completezza, rileva questo giudice che di tale danno non era stata offerta prova adeguata.
È noto a questo tribunale che i cittadini extracomunitari, giunti in Italia in cerca di lavoro, aiutano con i proventi dell'attività lavorativa qui svolta, in modo anche imponente il nucleo familiare rimasto nel paese d'origine. E, nel caso di specie, questo costume ha trovato qualche conferma, ancorché assai generica, nella deposizione dei due testimoni indicati, i quali hanno riferito di essere a conoscenza del fatto che il defunto mandava soldi in Egitto. Tuttavia quei testimoni non sono stati in grado di fornire alcun elemento in ordine alla quantità di danaro che di volta in volta il defunto inviava ai suoi congiunti, e nemmeno in ordine alla quantità di danaro che il defunto riusciva a guadagnare. E, non può non sottolinearsi, che tali indicazioni non erano state nemmeno dedotte a prova dalla difesa dei ricorrenti che, solo incidenter tantum, aveva fatto riferimento ad una retribuzione mensile di 1.000 euro.
Considerata la particolare precarietà nella quale si svolge il lavoro di alcuni extracomunitari, precarietà che non consente serie valutazioni presuntive, la richiesta del danno patrimoniale avrebbe, quindi, dovuto essere supportata da più consistenti elementi probatori.
Unico danno risarcibile resta quindi quello non patrimoniale, sopra quantificato.
Procedendo con rigoroso programma matematico al calcolo che tenga conto delle somme percepite in acconto dai ricorrenti, considerate le indicazioni della Suprema Corte per la determinazione degli interessi, e tenendo conto della ritenuta misura del concorso, competono ancora a ciascun ricorrente le seguenti somme
per (A), in proprio, euro 46.207,90 per capitale ad oggi rivalutato e euro 3.720,45 per interessi ad oggi maturati
per ciascun figlio minore, euro 6.207,90 per capitale rivalutato e euro 706,50 per interessi ad oggi maturati, per ciascuno
per ogni fratello e sorella di maggiore età, euro 6.207,90 per capitale rivalutato e euro 706,50 per interessi ad oggi maturati, per ciascuno
per la vedova (E), euro 52.359,55 per capitale rivalutato e euro 4.749,90 per interessi ad oggi maturati;
nonché, per ciascuno, gli interessi legali sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo.
L'esito della lite determina la condanna di parte convenuta alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di Gudice Unico, definitivamente pronunciando,
condanna
i convenuti in via tra loro solidale al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento dei danni e ritenuto il concorso di colpa in misura del 50%, degli importi di seguito indicati
a (A), in proprio: euro 46.207,90 per capitale ad oggi rivalutato e euro 3.720,45 per interessi ad oggi maturati
a ciascun figlio minore, rappresentato da (A)
(omissis)
euro 6.207,90 per capitale rivalutato e euro 706,50 per interessi ad oggi maturati, per ciascuno
ai ricorrenti
(omissis)
euro 6.207,90 per capitale rivalutato e euro 706,50 per interessi ad oggi maturati, per ciascuno
alla ricorrente (E)
euro 52.359,55 per capitale rivalutato e euro 4.749,90 per interessi ad oggi maturati;
nonché, a favore di tutti i ricorrenti indicati, degli interessi legali sul solo capitale dalla presente sentenza al saldo.

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2048 UTENTI