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Il medico assolto dal reato di truffa non ha diritto al risarcimento per l'illegittima detenzione

Il medico assolto dal reato di truffa non ha diritto al risarcimento per l'illegittima detenzione. ciò in quanto con la sua attività contro i doveri d'ufficio ha svolto una «funzione sinergica» all'emanazione del provvedimento restrittivo



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente

Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere

Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;

nei confronti di:

1) MA. DI. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 12/06/2006 GIP TRIBUNALE di LATINA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

OSSERVA

Con sentenza pronunciata il 12 giugno 2006, a norma dell'articolo 129 c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha assolto MA. Di. dalla imputazione truffa alla medesima ascritta in sede di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, per aver fruito gratuitamente di prestazioni sanitarie, attestando falsamente nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per la esenzione di spesa sanitaria di essere in possesso dei requisiti per la esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Ha sostenuto il Giudice che, essendosi l'imputazione fondata sulla dichiarazione dei redditi esibita dall'imputata alla Guardia di Finanza - nella quale sarebbe risultato un reddito eccedente i limiti previsti per la esenzione - quella dichiarazione doveva ritenersi inutilizzabile, in quanto alla stessa si applicherebbe il regime previsto per le dichiarazioni indizianti a norma degli articoli 63, 64 e 350 c.p.p.. Inoltre, quella documentazione, in quanto "copia della dichiarazione dei redditi", sarebbe priva di valore probatorio, giacche' l'unico atto ad avere valore giuridico e' quello trasmesso agli uffici finanziari.

Propone ricorso per Cassazione il procuratore generale, il quale deduce violazione di legge, dal momento che non e' estensibile ai documenti il regime previsto dal codice per le dichiarazioni indizianti.

Il ricorso e' fondato. La singolare tesi del giudice del merito, infatti, assimila fra loro - pretendendo di estendere il correlativo regime giuridico - categorie processuali fra loro del tutto distinte: quali le dichiarazioni, da un lato, e i documenti, dall'altro; non considerando, fra l'altro, che, per un verso, la inutilizzabilita' e' sanzione operante nei soli casi e limiti in cui essa e' espressamente prevista; e che, per altro verso, il documento evocato nella specie (la dichiarazione dei redditi) e' ontologicamente "precostituito" rispetto ai fatti, e da esso totalmente avulso. Il tutto anche a voler prescindere dall'evidente inconferenza logico-concettuale che la tradizionale garanzia del nemo tenetur se detegere presenta rispetto ai documenti provenienti dall'imputato: siano essi sottoposti a sequestro, o spontaneamente consegnati agli inquirenti dall'interessato (v. articolo 248 c.p.p.). Ne' possono far velo a tale assunto i dieta enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 229 del 1998, indirettamente - e impropriamente - evocati nel provvedimento impugnato. Nella richiamata pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ebbe a dichiarare non fondata una questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 103 c.p.p., comma 6, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui - secondo la prospettiva interpretativa fatta propria dal giudice rimettente - tale norma non prevedeva il divieto di sottoporre a sequestro gli scritti formati dall'imputato o dall'indagato appositamente ed esclusivamente per facilitare la propria difesa negli interrogatori; questione, quella accennata, che era stata sollevata dal tribunale, a seguito della richiesta di riesame avverso il provvedimento del procuratore della Repubblica con il quale si era ordinato, previa perquisizione, il sequestro probatorio, nella cella ove l'inquisito era detenuto, degli appunti dallo stesso predisposti al fine di rispondere piu' agevolmente al gia' reso interrogatorio, nel dichiarato intento di "verificare se in questi appunti fossero riportate circostanze diverse da quelle poi verbalmente riferite". Osservo', invero, la Corte che, contrariamente all'assunto interpretativo su cui si era basata l'ordinanza di rimessione, doveva ritenersi che, in forza dei principi chiaramente posti dagli articoli 247 e 253 c.p.p. - sui casi e forme delle perquisizioni e sull'oggetto del sequestro - dall'articolo 188 c.p.p. - sulla tutela della liberta' morale della persona nell'assunzione della prova - e degli stessi articoli 2 e 24 Cost., in quanto immediatamente applicabili - sulla garanzia indefettibile del diritto di difesa e in generale dei diritti fondamentali della persona - la questione proposta risultava non fondata, in quanto la operativita' di tali principi non era ostacolata dal disposto dell'articolo 237 c.p.p., (anch'esso da interpretare secundum constitutionem) in base al quale e' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, posto che la ratio sottesa al divieto di sequestro di documenti difensivi esistenti presso il difensore, sancito dall'articolo 103 c.p.p., comma 6, non puo' non ritenersi operante anche per gli analoghi documenti esistenti presso l'imputato. Donde, l'evidente inconferenza degli accennati principi alla vicenda di specie, riflettendosi la stessa su documentazione che - come la denuncia dei redditi - nulla ha a che vedere, in se', con scritti appositamente predisposti per la difesa nel processo. La circostanza, poi, che nel caso in esame si tratterebbe della copia in possesso del contribuente, nulla toglie al relativo valore probatorio, che il giudice e' tenuto a motivatamente valutare, e non - come ha fatto il giudice a quo - ad escludere aprioristicamente.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Latina per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Latina.

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