Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

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Il medico chirurgo è responsabile, ex art. 1228 c.c., per le condotte degli ausiliari

Con sentenza n. 13953 del 14/06/2007, la Corte di Cassazione civile, Sez. III, ha applicato in via estensiva il pincipio generale stabilito dall'art. 1228 c.c. - in forza del quale, nell'adempimento dell'obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell'opera dei terzi della cui collaborazione si avvale - anche al rapporto che viene ad instaurarsi - nell'ambito dell'attività medico-chirurgica - tra il medico operatore e i suoi ausiliari. La Corte ha, infatti, stabilito che il medico è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanzasui propri collaboratori sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico.






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