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Il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 ha l'obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave sintomatologia del paziente
Pubblicata il 07/10/2011
Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 34402
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In caso di emergenza il medico che presta servizio su un'ambulanza del 118 è tenuto a trasferire il paziente in una struttura adeguata, anche se non ha avuto l'autorizzazione dalla centrale operativa, a pena di una condanna per omissione di atti d'ufficio. Al medico in servizio sull'autoambulanza è riconosciuto infatti uno spazio di valutazione di azione e di discrezionalità funzionale a fronteggiare in maniera adeguata le situazioni di emergenza; tra queste rientra il dovere di scegliere la struttura che è in grado di assicurare la cura più efficiente.