Responsabilità medica: Guide e Consulenze Legali

Hai subito un errore medico?

Ottieni il giusto risarcimento del danno
a Zero rischi e Zero spese

Il mero accertamento di una violazione quale l'uso illegittimo della altrui denominazione (e relativo acronimo) non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno morale

Il mero accertamento di una violazione quale l'uso illegittimo della altrui denominazione (e relativo acronimo) non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno morale in capo al soggetto il cui nome sia stato illecitamente utilizzato essendo, comunque, onere di quest'ultimo dimostrare, in concreto, l'esistenza di un effettivo nocumento alla propria reputazione connesso all'indebito utilizzo del proprio nome.
(Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 10 febbraio 2009, n. 88)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CHIETI

SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, in persona della dott. Patrizia MEDICA, giudice designato, ha emesso la seguente sentenza nella causa segnata al numero 49/04 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: diritti della personalità,

promossa dal

CI., in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di citazione dagli avv. Ma.Ro.Bo.Lu., Gi.Ca. e Pi.De., con domicilio eletto in Chieti, presso lo studio del terzo difensore,

- attrice -

confronti della

Associazione Consultorio CIF, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Do.Bu., con domicilio eletto in Chieti, presso lo studio del difensore,

- convenuta -

FATTO E DIRITTO

Il CI., in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio l'Associazione Consultorio CI., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, chiedendo che venisse vietato, alla convenuta, l'uso del nome Ce. e/o del suo acronimo CI. dovunque e comunque contenuto nella sua denominazione, con condanna dell'As. al risarcimento del danno non patrimoniale cagionato all'attrice, vinte le spese. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione ad agire del CI. Nazionale, stante l'autonomia del CI. di Chieti.

Contestava poi la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attrice, evidenziando che, dopo la notifica dell'ordinanza inibitoria emessa all'esito della fase cautelare, l'associazione convenuta aveva eliminato, dalla propria denominazione, l'acronimo CI.

Espletato l'interrogatorio formale della legale rappresentante della convenuta, che nulla poteva riferire in merito alle domande formulate, in quanto subentrata nella carica alla fine del 2004, veniva fissata per la data del 24/9/2008 l'udienza di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è solo in parte fondato.

Accertata la sussistenza della legittimazione attiva del CI. Nazionale, a tutelare l'identità dell'associazione (cfr. art. 75 dello Statuto) si rileva che l'utilizzo della denominazione Ce. o dell'acronimo CI. da parte della convenuta, che svolgeva attività di consultorio presso gli stessi locali utilizzati dal CI. Comunale di Chieti, in quanto idonea a creare confusione con la denominazione del Ce., legittima la richiesta di inibitoria, formulata dall'associazione medesima. Va quindi vietato alla convenuta l'uso del nome Ce. e/o del suo acronimo CI. dovunque e comunque contenuto nella sua denominazione.

Quanto al risarcimento dei danni morali, richiesti da parte attrice, constatato che tale danno non è configurabile in re ipsa, sulla base del mero accertamento della violazione, dovendo sempre verificarsi, in concreto, l'esistenza di un effettivo discredito, connesso all'utilizzo indebito del nome altrui, va rigettata la domanda formulata da parte attrice, che nessuna prova aveva fornito in merito a tali danni.

Il parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice, giustifica l'integrale compensazione delle spese, di entrambe le fasi del giudizio. Letto l'art. 7 c.c. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, per una volta, sui quotidiani "La.", "Il." ed "Il.", a spese della convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal CI., in persona della Presidente e legale rappresentante nei confronti dell'Associazione Consultorio CI., in persona del Presidente e legale rappresentante, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, vieta alla Associazione Consultorio CI. l'utilizzo sia della denominazione Ce. che dell'acronimo CI. rigettando, perché infondata, la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice.

Spese compensate.

Letto l'art. 7 c.c. dispone che la presente sentenza sia pubblicata, per una volta, sui quotidiani "La.", "Il." ed "Il.", a spese della convenuta.

Così deciso in Chieti il 6 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2009.

INDICE
DELLA GUIDA IN Responsabilità medica

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3245 UTENTI