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Il partecipante di una gara di rally non è responsbile dei danni cagionati agli spettatori

I partecipanti di una gara di rally non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto di strada inibito al traffico bensì la libera circolazione a tutti. Ne consegue che "durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al pubblico transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamento prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con sentenza del 6 maggio 2008, n. 11040. La S.C. ha così escluso la responsabilità del pilota che durante una competizione aveva travolto due spettatori cagionando loro lesioni gravi.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. SA., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato SEVERINI GAETANO, che lo difende unitamente all'avvocato FERRERI PAOLO EMILIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GI. MA., elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo difende unitamente agli avvocati SALVATORE NICOLA, MATILDE TORELLA DI ROMAGNANO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

COMITATO ORGANIZZATORE DEL (OMESSO), in persona del presidente pro tempore sig. G. M., elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GIULIANO, difeso dall'avvocato GOFFREDO GIULIANO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17 c/o AVVOCATURA INPS, difeso dagli avvocati NARDI MANLIO, VINCENZO TRIOLO, ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

- resistente -

e contro

UN. AS. SPA, ZI. SE., G. M., PA. AN.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 30423/03 proposto da:

COMITATO ORGANIZZATORE DEL (OMESSO), in persona del presidente pro tempore sig. G. M., elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GIULIANO, difeso dall'avvocato GOFFREDO GIULIANO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

GI. MA., elettivamente domiciliato in ROMA PZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo difende unitamente agli avvocati SALVATORE NICOLA, MATILDE TORELLA DI ROMAGNANO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

CO. SA., UN. AS. SPA, INPS, PA. AN., ZI. SE.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1459/02 della Corte d'Appello di TORINO, terza sezione civile, emessa il 18/01/02, depositata il 24/10/02, R.G. 1569/98+550/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/08 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato Domenico CONCETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso, quanto al ricorso principale, per l'accoglimento del 1 motivo e rigetto del 2 e per il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In occasione di una prova speciale di un Rally denominato (OMESSO), nella notte fra il (OMESSO), un autovettura, partecipante al Rally e guidata da Gi. Ma. nel territorio di (OMESSO) fuoriusciva di strada in corrispondenza di una curva e, dopo aver percorso decine di metri, travolgeva due spettatori, Co. Sa. e Pa. An., provocando ad essi gravi lesioni personali, e schiantandosi infine contro un albero. I rapporti dei Carabinieri, intervenuti sul posto, affermavano che l'uscita di strada dell'autovettura era stata determinata essenzialmente dall'elevata velocita' tenuta nell'affrontare una curva destrosa priva di visuale.

Con citazione notificata il 30 settembre 1990 il Co. conveniva in giudizio il Gi., la Un. as., il comitato organizzatore del (OMESSO) e il direttore di gara Zi. Se., chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei gravi danni sofferti; intervenivano in causa Pa. An. (chiedendo il risarcimento dei propri danni ed associandosi alle affermazioni del Co.) e l'Inps (chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento da quanto erogato al Co.).

Con sentenza depositata in data 26-3-1998 il Tribunale di Torino dichiarava che l'incidente si era verificato per colpa concorrente paritaria di Co. Sa. e Pa. An. nella misura di 1/4, nonche' di Gi. Ma. anche nella misura di 1/4 e del Comitato Organizzatore nella misura del restante mezzo e, conseguentemente, condannava in solido Gi. Ma., il Comitato Organizzatore, Zi. Se., nella sua qualita' di direttore di gara, e la Un. As. spa, nei limiti del massimale (gia' versato), al pagamento dei richiesti danni. Respingeva perche' carente di prova la domanda dell'Inps. In particolare il Tribunale ravvisava un comportamento colposo nell'eccesso di velocita' dell'autovettura condotta dal Gi., ritenendo, da un lato, non applicabili le norme in tema di velocita' prevista dal Codice della Strada ma, dall'altro, che "nessun regolamento di gara per la nota gerarchia delle fonti di diritto, puo' abrogare la legge, tra cui il principio del neminem laedere e il principio di cui all'articolo 2054 c.c.".

Proponevano appello l'Inps, in via principale (con atto di citazione notificato il 28-10-1998, senza iscrivere la causa a ruolo, si' che successivamente riassumeva l'appello con atto rinotificato il 14 dicembre 1998 iscrivendo la causa a ruolo con il n. 1569/98) e alla prima udienza istruttoria si costituivano il Co. e il Pa. nonche' il Gi. che, a sua volta, proponeva appello incidentale (negando ogni responsabilita' a suo carico). Non si costituivano ne' lo Zi., ne' il Comitato Organizzatore.

In data 7-5-1999 (quindi in data posteriore alla prima udienza istruttoria - 29-3-1999 - tenutasi nell'appello dell'Inps ma anteriore all'udienza del 7-2-2000 cui la causa dell'appello Inps era stata rinviata per le integrazioni del contradditorio) il Co. e il Pa. proponevano autonomo appello; nel relativo giudizio si costituivano il Gi., l' Un. e l'Inps, mentre non si costituivano ne' lo Zi., ne' il Comitato Organizzatore, ne' il suo presidente Gh. Ma., citato in proprio.

All'udienza del 7-2-2000, il Consigliere Istruttore, disponeva la riunione dei due giudizi di appello (nn. 1569/98 e 550/99 del Co. e del pasqua e la Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata in data 24-10-2002, dichiarava inammissibile l'appello di Co. Sa. e Pa. An. nei confronti di Gh. Ma., di Gi. Ma., del Comitato Organizzatore, di Zi. Se. e della Un. As. e accoglieva l'appello incidentale di Gi. Ma. (in conseguenza respingeva le domande del Co. e del Pa. nei confronti dello stesso Gi.), dando conseguentemente atto che "ai sensi dell'articolo 336 c.p.c., resta ferma in misura della responsabilita' per l'incidente per cui e' causa nella quota del 25% quale stabilita dall'appellata sentenza a carico delle parti Co. Sa. e Pa. An. e resta parimenti ferma la misura della responsabilita' nella restante quota del 75% quale stabilita dell'appellata sentenza ai fini dell'articolo 2055 c.c., comma 1, - e cioe' nei confronti delle parti danneggiate Co. e Pa. - a carico solidale di parti Comitato Organizzatore, Zi. Se. e, conseguentemente, anche dall'Un. As..

Ricorrono per cassazione, in via principale, il Cortese con due motivi (contro il Gi., l' Un. As., lo Zi., il Comitato Organizzatore, il Gh. e l'Inps, nei confronti del Pa.), cui resistono con autonomi controricorsi il Gi. e il Comitato Organizzatore, nonche', in via incidentale il Comitato Organizzatore con due motivi (contro il Gi., l' Un. As., l'Inps, il Pa. e lo Zi.), cui resistono il Gi. con controricorso e il Co. con "memoria".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale (Co.) :

con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 327, 331, 332, 333, 334 e 343 c.p.c., la' dove la sentenza impugnata ha statuito l'inammissibilita' dell'appello proposto dal Cortese e dal Pasqua sia in quanto, pur essendo sorto il relativo interesse di dette parti a proporre appunto impugnazione non dalla pronuncia della sentenza di primo grado ma solo dall'appello incidentale proposto da Gi. nella prima udienza istruttoria, la difesa di tali patti non ha mai illustrato) e ragioni del "collegamento"; sia perche' le parti Co. e Pa. avrebbero dovuto proporre, a pena di decadenza, il loro appello in forma incidentale e comunque entro il termine di cui all'articolo 343 c.p.c., comma 1, (avendo invece proposto il loro appello con atto notificato in data 7-5-1999. vale a dire successivamente alla prima udienza istruttoria, della causa originante dall'appello dell'Inps, in data 29-3-1999).

Si afferma in proposito che i giudici dell'appello hanno fatto un applicazione errata dell'articolo 343 c.p.c., perche' "il principio cui si ispirano gli articoli 333 e 334 c.p.c., per le impugnazioni in genere, e l'articolo 343 c.p.c., per l'appello incidentale, e' quello di consentire alla parte, contro cui e' proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza". Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 2043 c.c., nonche' dell'articolo 2050 c.c., e relativo difetto di motivazione, la' dove la sentenza impugnata ha, da un lato, escluso la condotta colposa del Gi. ma, dall'altro, riconosciuta la colpa degli spettatori investiti, tra l'altro trascurando che il mancato collaudo dei tratti chiusi al traffico non determinasse, in detti tratti, l'applicabilita' sia dell'articolo 2054 c.c., che dell'articolo 2050 c.c., con la conseguenza sia di una presunzione di colpa a carico del Gi. sia di inversione dell'onere della prova a carico di quest'ultimo, cui spettava di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ricorso incidentale (Comitato Organizzatore) :

con il primo motivo si deduce mancata e falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c., e articolo 41 c.p., comma 2, (in relazione alla valutazione del nesso di casualita') nonche' violazione di legge in relazione dei principi in tema di onere della prova. Si afferma in proposito che "la Corte d'Appello di Torino, in modo assolutamente non condivisibile ha valutato erroneamente il valore intrinseco e sostanziale della condotta posta in essere dal concorrente della corsa automobilistica in relazione alla causazione dell'evento dannoso".

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione "circa la condotta colposa del Gi. quale risultante dagli atti del processo" con particolare riferimento al punto della decisione impugnata in cui si afferma che non e' prova ex se rilevante in tema di condotta colposa di un pilota in una gara di velocita' la sbandata e la conseguente uscita di strada.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Fondato e' il primo motivo del ricorso principale proposto da Co. Sa..

In proposito, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 24627/07 in tema di impugnazione incidentale tardiva avverso sentenze di condanna di coobbligati solidali, deve essere "sottoposto a revisione" l'orientamento dominante secondo cui e' l'impugnazione principale che fissa immodificabilmente l'oggetto del giudizio determinando in modo automatico l'ambito dell'eventuale impugnazione incidentale in considerazione dei limiti derivanti dalla decadenza, dall'acquiescenza e dalla mancata riproposizione delle domande e delle eccezioni non espressamente riproposte; cio' in quanto deve considerarsi prevalente la ricerca dell'interesse all'impugnazione da ravvisarsi, anche nelle cause scindibili, allorche' uno solo dei coobligati soccombenti proponga gravame che, se accolto, darebbe luogo ad una modifica, in senso peggiorativo, della situazione giuridica del coobligato inerte (in talmodo pregiudicando l'esercizio del suo diritto di regresso).

In definitiva, non condivisibile e' la ratio decidendi della impugnata decisione sul punto la' dove afferma, in relazione all'appello proposto dal Co. (e dal Pa.), che lo stesso e' inammissibile, da un lato, deducendo che "l'interesse di Co. e Pa. ad appellare sia sorto direttamente dalla pronuncia della sentenza di primo grado" e dall'altro, sostenendo che non sarebbe stato in proposito dimostrato il collegamento con l'appello incidentale del Gi. "; la Corte territoriale non prende, quindi, in considerazione l'ormai affermato principio generale (sulla base della soprarichiamata decisione delle Sezioni Uniti) secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva e' sempre ammissibile a tutela della reale utilita' della parte tutte le volte che l'appello principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobligato solidale aveva prestato acquiescenza, e cio' non solo in caso di impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, ma anche quando essa rivesta le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale.

Non meritevole dell'accoglimento e' invece il secondo motivo del ricorso principale.

Deve premettersi in proposito che la Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato sull'inapplicabilita' dell'articolo 2054 c.c., e sull'assenza di responsabilita' colpevole del Gi.. Quanto al primo punto si e' infatti sostenuto che, trattandosi nella vicenda in esame di una prova speciale a circuito chiuso, i partecipanti non erano tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice della strada dirette a disciplinare non una gara su un tratto di strada inibito al traffico bensi' la libera circolazione a tutti; e cio' in modo conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui durante lo svolgimento di gara in strada, temporaneamente chiusa al o pubblici transito, non trovano applicazione per i partecipanti alla gara le ordinarie norme di comportamente prescritte ai conducenti di veicoli nella circolazione stradale.

Quanto al secondo punto (la responsabilita' del Gi.) deve osservarsi: la violazione del principio del neminem ledere di cui all'articolo 2043 c.c., non puo', a priori ed astrattamente escludersi in relazione al "pilota" di un' auto riguardo ad una gara sportiva di velocita' per quanto a circuito chiuso perche' anche con riferimento a tale tipo di competizione agonistica puo' verificarsi il compimento da parte del pilota di un fatto illecito (quale strutturato nei suoi elementi essenziali della colpa e dell'antigiuridicita' della comportamento), come ad esempio consequenziale alla non osservanza di una regola riguardante la gara o ad una condotta di evidente negligenza.

Tale eventuale comportamento illecito e' stato pero' escluso della Corte territoriale nella fattispecie in oggetto (in virtu' come detto di un'adeguata motivazione), sulla base di un completo e analitico esame delle risultanze processuali per come spettante all'esclusiva valutazione del Giudice del merito. Rilevanti sono in proposito le affermazioni secondo cui, da un lato, "la condotta tenuta in gara deve essere valutata in relazione alle specifiche esigenze della competizione.....la natura della prova a cui egli si era sottoposto gli imponeva di tenere il massimo della velocita' che il suo mezzo meccanico era in grado di sviluppare" e, dall'altro, secondo cui " cio' che, purtroppo, si e' verificato in corsa rappresenta la possibile evoluzione di eventi da ricollegarsi a quei modi e tempi di percorrenza del circuito imposti dal regolamento della gara e alle condizioni del tracciato".

Pertanto agevolmente individuabile e', della sentenza in esame la ratio decidendi : le circostanze (non piu' esaminabili nelle presente sede di legittimita') rendono evidenti la situazione di pericolo alla quale si esposero gli spettatori poi investiti, come rendono evidente che sarebbe stato onere proprio ed esclusivo degli organizzatori della corsa approntare le precauzioni indispensabili al fine di evitare il concretizzarsi di tale pericolo. In definitiva, "in fatto" non e' stata ritenuta sussistere responsabilita' ex articolo 2043 c.c., a carico del Gi. mentre e' stata ritenuta l'esclusiva responsabilita' degli organizzatori della corsa e tale accertamento non e' piu' sindacabile nella presente sede.

Quanto, poi, all'ulteriore profilo di censura di cui al secondo motivo del ricorso principale attinente la dedotta violazione dell'articolo 2050 c.c., con eventuale relativa inversione dell'onere probatorio nelle presente controversia, deve rilevarsi non solo che l'accertamento della pericolosita' di un'attivita', da apprezzarsi esclusivamente in relazione alla probabilita' delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalita' con le quali viene comunemente esercitata (sul punto, Cass. n. 7916/2004) e' un accertamento in fatto spettante al Giudice del merito, ma anche che il ricorrente prospetta una domanda inammissibile perche' "nuova" rispetto alle questioni dedotte in sede di merito e perche' priva del requisito dell'autosufficienza (non indicando il ricorrente come dove e' stata dedotta e non risultando la stessa presa in considerazione dalla Corte territoriale).

Il ricorso incidentale del Comitato Organizzatore non e' meritevole di accoglimento: inammissibile e' il primo motivo perche' tendente a un non consentito riesame della valutazione del nesso di causalita' tra l'uscita di strada dell'auto del Gi. e le lesioni al Co. e dal Pa., mentre assorbito e' il secondo motivo (in ordine alla condotta colposa del Gi.) da quanto gia' dedotto riguardo al rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e rigetta sia il secondo motivo del ricorso principale che il ricorso incidentale; cassa l'impugnata decisione in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, dichiarando compensate, sussistendo giusti motivi, le sole spese tra i ricorrenti e il Gi..


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